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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1201 della Commissione del 21 giugno 2023 relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sui servizi digitali»)

Normativa europea32023R1201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le regole operative che la Commissione deve seguire quando svolge ispezioni e attività di monitoraggio nell’ambito del Digital Services Act. Regola inoltre la presentazione delle osservazioni scritte da parte dei destinatari delle constatazioni preliminari e l’accesso al fascicolo, bilanciando difesa procedimentale e tutela dei segreti aziendali. Introduce prescrizioni tecniche sulla trasmissione digitale dei documenti e criteri per la designazione di esperti e revisori esterni indipendenti. Prevede anche un allegato con formato e limiti di lunghezza delle osservazioni.

Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità pratiche con cui la Commissione applica alcune procedure del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, in particolare ispezioni, monitoraggio, diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti della Commissione svolti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché, ove pertinente, delle altre persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 67, paragrafo 1, di tale regolamento. Riguarda le ispezioni ex articolo 69, le azioni di monitoraggio ex articolo 72 e l’esercizio del diritto di essere ascoltati e dell’accesso al fascicolo ex articolo 79. Si applica negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1201 della Commissione

Il regolamento stabilisce le modalità pratiche con cui la Commissione esercita alcuni poteri procedurali previsti dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali. L’obiettivo è garantire buona amministrazione, certezza del diritto e un corretto equilibrio tra poteri di vigilanza della Commissione e diritti di difesa dei destinatari, in particolare piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi.

Ambito di applicazione e finalità

Il testo disciplina tre blocchi di attività: le ispezioni ex articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065, le azioni di monitoraggio ex articolo 72 e il diritto di essere ascoltati con accesso al fascicolo ex articolo 79. Si applica nei procedimenti relativi ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché, nei casi pertinenti, alle altre persone fisiche o giuridiche indicate all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali.

Spiegazioni nel corso delle ispezioni

Durante le ispezioni, le spiegazioni richieste dalla Commissione o dalle persone che la accompagnano possono essere rese soltanto da rappresentanti autorizzati o membri del personale dei soggetti interessati. Le spiegazioni possono essere verbalizzate in qualunque forma; dopo l’ispezione, una copia della registrazione deve essere messa a disposizione del soggetto ispezionato. Se le spiegazioni sono rese da una persona che non era autorizzata a rappresentare il soggetto, la Commissione fissa un termine per rettifiche, modifiche o integrazioni, che vengono aggiunte al verbale originario.

La possibilità di correggere o integrare le spiegazioni non limita il potere della Commissione di irrogare ammende o penalità di mora ai sensi degli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.

Monitoraggio, accesso a banche dati e algoritmi, esperti esterni

Per le azioni di monitoraggio, la Commissione può ordinare l’accesso alle banche dati o ai sistemi algoritmici dei fornitori interessati e indicare i mezzi tecnici o le interfacce da utilizzare. L’accesso deve essere tempestivo ed efficace e deve consentire alla Commissione di acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare l’attuazione e l’osservanza del regolamento sui servizi digitali.

La Commissione può anche imporre obblighi di conservazione dei documenti necessari alla valutazione della conformità, specificandone periodo e ambito di applicazione, con possibile proroga se occorre. Inoltre, può nominare esperti o revisori esterni per assisterla nel monitoraggio, purché siano indipendenti dal fornitore interessato e abbiano competenze comprovate nella materia. Ai fini dell’indipendenza, la Commissione considera anche l’esistenza di assetti condivisi di proprietà, governance, gestione, personale o risorse, nonché eventuali rapporti contrattuali con il fornitore nei 24 mesi precedenti il procedimento.

Diritto di essere ascoltati: osservazioni scritte

I destinatari delle constatazioni preliminari comunicate ai sensi degli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 3, e 76 possono presentare osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione. Le osservazioni devono essere sintetiche, corrette, complete, non fuorvianti e presentate in una lingua ufficiale dell’Unione. I documenti giustificativi vanno prodotti nella lingua originale e, se necessario, con traduzione fedele in una lingua ufficiale UE.

Le osservazioni devono rispettare il formato e i limiti di lunghezza dell’allegato; la Commissione può consentire il superamento dei limiti solo su richiesta motivata, se è oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile trattare questioni particolarmente complesse restando entro i limiti previsti. Il mittente deve inoltre provare per iscritto di essere autorizzato ad agire per conto del destinatario delle constatazioni preliminari.

Accesso al fascicolo e procedura di divulgazione

Su richiesta, la Commissione concede accesso al fascicolo al destinatario delle constatazioni preliminari, ma non prima della notifica delle stesse. Il destinatario riceve comunque i documenti citati nelle constatazioni preliminari, salvo espunzioni necessarie per proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate.

L’accesso integrale ai documenti può essere concesso, in via limitata, tramite una procedura di divulgazione affidata a un numero ristretto di consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni espressamente indicati. Tali soggetti devono essere previamente comunicati alla Commissione, non devono trovarsi in rapporto di lavoro con il destinatario al momento della decisione e sono vincolati alla riservatezza e all’uso dei documenti esclusivamente per il procedimento. Se, durante l’indagine o nei tre anni successivi, instaurano rapporti con il destinatario o con imprese concorrenti sugli stessi mercati, devono informare la Commissione e garantire di non avere più accesso ai documenti riservati. La Commissione può negare l’accesso integrale o concederlo in forma parziale in circostanze eccezionali, quando il danno da divulgazione superi complessivamente i benefici per la difesa.

Il diritto di accesso non riguarda i documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri; anche la corrispondenza con altre autorità pubbliche e altri documenti sensibili possono essere protetti. Gli esperti esterni, entro una settimana dall’accesso, possono chiedere ulteriori versioni non riservate o l’estensione della divulgazione ad altri consulenti, ma solo se ciò è indispensabile per l’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati. I documenti acquisiti tramite accesso al fascicolo possono essere usati solo per il procedimento in questione o per procedimenti giudiziari o amministrativi connessi.

Riservatezza e gestione delle informazioni sensibili

La Commissione non divulga informazioni o documenti contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate, salvo quanto previsto dal regolamento sui servizi digitali o dall’articolo 5. Quando acquisisce documenti in ispezione o monitoraggio, informa i soggetti interessati che tali materiali possono essere accessibili ai sensi dell’articolo 5 e può chiedere loro di individuare i documenti riservati, le persone interessate e le parti da espungere.

La Commissione può inoltre chiedere versioni non riservate e descrizioni concise delle parti espunte. Se i soggetti interessati non collaborano, può concludere che le informazioni non siano riservate. Quando ritiene che un’informazione sia divulgabile, informa il soggetto interessato: in assenza di obiezioni entro una settimana, può procedere alla divulgazione; se vi è opposizione, adotta una decisione motivata e fissa un termine per la divulgazione non inferiore a una settimana dalla notifica.

Trasmissione digitale dei documenti

La regola generale è la trasmissione digitale di documenti, banche dati e altre informazioni alla Commissione e dalla Commissione. I documenti digitali devono essere firmati con almeno una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. La Commissione può pubblicare e aggiornare specifiche tecniche sulle modalità di trasmissione e firma.

I documenti si considerano ricevuti quando la Commissione invia l’avviso di ricevimento. Non si considerano ricevuti se sono illeggibili o inutilizzabili, contengono virus o malware oppure recano una firma elettronica non verificabile. In tali casi la Commissione informa il mittente e gli consente di correggere la situazione entro un termine congruo. Solo in circostanze eccezionali è ammessa la trasmissione per posta raccomandata o la consegna a mano, con regole specifiche per la data di ricezione.

Formato e lunghezza delle osservazioni

L’allegato stabilisce le regole pratiche per le osservazioni scritte: formato A4, leggibilità, stampa solo su un lato, assemblaggio con mezzi facilmente rimovibili, caratteri standard di almeno 12 punti nel testo e 10 nelle note, interlinea 1, margini minimi di 2,5 cm e numerazione progressiva di pagine e paragrafi. Le osservazioni non possono superare le 50 pagine; gli allegati non si computano nel limite se hanno funzione puramente probatoria e strumentale e sono proporzionati per numero e lunghezza.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive il regolamento alle modalità pratiche relative: (i) alle ispezioni svolte ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065; (ii) alle azioni di monitoraggio ai sensi dell’articolo 72; (iii) all’esercizio del diritto di essere ascoltati e alla procedura di divulgazione prevista dall’articolo 79.

Spiegazioni rese nel corso delle ispezioni

L’articolo 2 stabilisce che le spiegazioni richieste durante l’ispezione possono essere fornite solo da rappresentanti autorizzati o membri del personale dei soggetti interessati. Le risposte possono essere verbalizzate in qualsiasi forma e, dopo l’ispezione, una copia della registrazione deve essere messa a disposizione del soggetto ispezionato. Se la spiegazione è resa da una persona non autorizzata a rappresentare il soggetto, la Commissione fissa un termine per rettifiche, modifiche o integrazioni; tali integrazioni vengono aggiunte al verbale, senza pregiudicare le ammende o le penalità di mora previste dal regolamento sui servizi digitali.

Azioni di monitoraggio, accesso a banche dati e algoritmi

L’articolo 3 consente alla Commissione, nell’ordinare l’accesso alle banche dati o ai sistemi algoritmici ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, di specificare i mezzi tecnici o le interfacce di accesso. I soggetti destinatari devono garantire un accesso tempestivo ed efficace a tutte le informazioni rilevanti per valutare attuazione e conformità. La Commissione può imporre obblighi di conservazione documentale, definendone durata e ambito, prorogabili se necessario. Può inoltre nominare esperti o revisori esterni indipendenti e con comprovate competenze; nella valutazione dell’indipendenza rilevano assetti condivisi di proprietà, governance, gestione, personale o risorse e rapporti contrattuali con il fornitore nei 24 mesi precedenti, dovendo l’indipendenza perdurare per tutta la durata dell’incarico.

Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari

L’articolo 4 disciplina il diritto di essere ascoltati: i destinatari delle constatazioni preliminari ex articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 3, e 76 possono presentare osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione, in forma sintetica e nel rispetto dei limiti di lunghezza e formato dell’allegato. Le informazioni devono essere corrette, complete e non fuorvianti; i documenti giustificativi vanno presentati nella lingua originale con traduzione in una lingua ufficiale dell’Unione se necessario. Le osservazioni devono essere in una lingua ufficiale dell’UE e corredate da prova dell’autorizzazione del mittente ad agire per conto del destinatario; la Commissione conferma il ricevimento per iscritto.

Accesso al fascicolo e procedura di divulgazione

L’articolo 5 prevede che la Commissione conceda accesso al fascicolo su richiesta del destinatario delle constatazioni preliminari, ma non prima della notifica delle stesse. Il destinatario riceve i documenti citati nelle constatazioni preliminari, fatti salvi i dati espunti per proteggere segreti aziendali o informazioni riservate. Ulteriore accesso, anche senza espunzioni, è possibile tramite una procedura di divulgazione limitata a un numero ristretto di consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici espressamente indicati, soggetti a vincoli di indipendenza, non in rapporto di lavoro con il destinatario al momento della decisione e tenuti alla riservatezza e all’uso esclusivo ai fini del procedimento. In casi eccezionali la Commissione può negare l’accesso integrale o concedere solo accesso parziale se il danno da divulgazione supera i benefici difensivi. Sono esclusi dall’accesso i documenti interni della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri; corrispondenza con altre autorità pubbliche e documenti sensibili possono godere di tutele analoghe. È inoltre prevista la possibilità di accessi supplementari, su richiesta motivata degli esperti esterni, solo se indispensabili per l’esercizio effettivo del diritto di difesa. Se la parte che ha fornito i documenti rifiuta la divulgazione, la Commissione adotta una decisione motivata che ne stabilisce le modalità. I documenti ottenuti possono essere usati solo per il procedimento interessato o per procedimenti giudiziari o amministrativi connessi.

Tutela delle informazioni riservate

L’articolo 6 vieta alla Commissione di divulgare informazioni e documenti contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate, salvo diversa previsione del regolamento sui servizi digitali o dell’articolo 5. La Commissione informa i soggetti interessati della possibile accessibilità dei documenti acquisiti in ispezione o monitoraggio e può chiedere loro di individuare i documenti riservati, le persone interessate e di fornire versioni non riservate e descrizioni concise delle parti espunte. Se non vi è collaborazione, la Commissione può concludere che le informazioni non siano riservate. Quando ritiene divulgabile un’informazione contestata, informa il soggetto interessato e, in mancanza di obiezioni entro una settimana, può divulgarla; in caso di opposizione, adotta una decisione motivata, fissando un termine non inferiore a una settimana dalla notifica prima della divulgazione.

Trasmissione e ricevimento dei documenti

L’articolo 7 impone la trasmissione digitale di documenti, banche dati e altre informazioni alla Commissione e dalla Commissione, salvo circostanze eccezionali. I documenti digitali devono essere firmati con almeno una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. La ricezione si considera perfezionata al ricevimento dell’avviso della Commissione; i documenti con problemi di accessibilità, malware o firma non verificabile si considerano non ricevuti. In tali casi la Commissione informa il mittente e gli consente di correggere la situazione entro un termine congruo. Solo in caso di eccezionale impossibilità o eccessiva difficoltà sono ammessi invio per posta raccomandata o consegna a mano, con regole specifiche di perfezionamento della ricezione. Per informazioni in tempo reale o quasi reale la Commissione definisce metodo e durata della condivisione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi digitalivigilanza e procedure amministrativepiattaforme onlinemotori di ricercariservatezza e accesso al fascicolo

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