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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43113/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato o rideterminato condanne per delitti di usura (art. 629 e connessi) e estorsione (art. 629 e art. 644 cod. pen.), contestando: vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza e applicazione delle aggravanti (art. 628, terzo comma, n. 3‑quater), la confusione tra reati continuati e fatti distinti (fra consumazione e tentativo), l'erronea ricostruzione del contributo causale e della partecipazione al concorso (in particolare per Stampalia, Candurro e Luigia Di Giulio), la presunta carenza di prova di condotte violente o minatorie personali per estorsione, la violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione delle pene e, per Gaetano Di Giulio, la legittimità del ricorso avverso una pronuncia resa ai sensi dell'art. 599‑bis cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Motivazioni principali: carenza di interesse concreto su alcune doglianze (Cascone), limiti di ammissibilità del ricorso contro sentenze pronunciate in concordato in appello (Di Giulio Gaetano), e principio per cui la Corte di legittimità non può riesaminare il merito e rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito se non sussistono vizi di diritto specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione). Sulla base della valutazione dei fatti operata dai giudici di merito (doppia conforme), la Cassazione ha ritenuto congrue le conclusioni di responsabilità e la dosimetria delle pene, ha escluso l'illegittimità per reformatio in peius nel modo in cui la Corte territoriale ha ricalcolato le pene e ha respinto le doglianze sulla sospensione condizionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (usura)

    Norma sostanziale contestata come centro della responsabilità per usura; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione e il concorso di più soggetti nell'attività usuraria

  • art. 628, terzo comma, n. 3‑quater cod. pen. (aggravante legata a servizi postali)

    Le parti hanno contestato l'applicazione dell'aggravante; la Cassazione ha rilevato che, quando l'aggravante è stata ritenuta sussistente ma priva di incidenza sul calcolo finale della pena, manca interesse concreto a censurarla

  • art. 644 cod. pen. (estorsione)

    Contestata in connessione al concorso e alla sussistenza di condotte intimidatorie; i giudici di merito hanno motivato la partecipazione e la rilevanza del contributo causale dei coimputati

  • art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Utilizzato per arguire l'unicità del disegno criminoso e la partecipazione concorsuale; la Cassazione ha confermato che il contributo anche materiale o facilitante è sufficiente per il concorso

  • art. 597, commi 3‑4 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)

    La Corte ha spiegato che non sempre è violato il divieto di reformatio in peius quando l'appello modifica la struttura del reato e la giudicazione porta a nuova calibratura delle pene; l'aumento per singoli capi non implica automaticamente il divieto

  • art. 599‑bis cod. proc. pen. (concordato in appello)

    La Cassazione ricorda i limiti del ricorso avverso sentenze rese in concordato in appello: ammissibili solo questioni sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Procuratore generale o su contenuto difforme della pronuncia

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen. (interesse all'impugnazione)

    La Corte ha utilizzato il principio per dichiarare inammissibile la doglianza che lamentava un'aggravante priva di efficacia sul calcolo finale della pena: serve interesse concreto e attuale all'impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    La Cassazione ha richiamato i limiti di ammissibilità delle censure relative alla motivazione: sono consentite solo quando sussista mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali

  • art. 62‑bis cod. pen. (circostanze attenuanti)

    Rilevata nella determinazione della pena di primo grado e presa in considerazione dai giudici di merito nel ricalcolo della pena complessiva

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamato come quadro di discrezionalità del giudice nella graduazione della pena; la Cassazione ha confermato che la motivazione della pena rientra nella sfera valutativa del merito salvo eccessi manifesti

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)

    La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 per ricorsi dichiarati inammissibili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (termini per i motivi)

    Cita i termini normativi entro cui sono stati formulati i motivi di censura

  • art. 23, comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020 e disposizioni correlate (procedura scritta)

    Richiamata la trattazione scritta del procedimento, secondo la normativa emergenziale e successivamente recepita

  • art. 442 cod. proc. pen. (riduzione per patteggiamento o riconoscimento)

    Richiamata nella valutazione della nuova dosimetria per alcuni imputati e nella comparazione con la pena precedente

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a richiedere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio; occorre dedurre vizi di diritto specifici quali la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
  • Chi impugna deve avere un interesse concreto e attuale: lamentare un'aggravante che non ha inciso sul calcolo finale della pena può essere inammissibile per carenza di interesse
  • Dopo un concordato in appello (art. 599‑bis), il ricorso per cassazione è fortemente limitato: sono consentite dogliane sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Procuratore generale o su eventuali incongruenze formali della pronuncia
  • Il divieto di reformatio in peius non è assoluto in ogni ricalcolo della pena in appello: se la struttura del fatto cambia e la nuova valutazione non comporta un arbitrario aumento complessivo, l'operazione può essere legittima
  • Le decisioni prese in sede cautelare o nel riesame non vincolano il giudice di merito sul piano della valutazione definitiva della prova
  • La determinazione della pena è area di discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emergono errori di diritto, arbitrarietà o manifesti eccessi

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