Cassazione Civile, Ordinanza n. 31651/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale, qualificando la difformità tra motivazione e dispositivo come mero refuso (error calami). Ha ordinato la correzione dell'ordinanza precedente, disponendo che al rigo indicato la parola "inammissibile" sia sostituita con "fondato". Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione della parte resistente.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nella motivazione fosse riportato, per il terzo motivo del ricorso originario, che esso era "inammissibile", mentre nel prosieguo della motivazione e nel dispositivo quel medesimo motivo risultava in realtà accolto. La doglianza riguardava quindi una mera divergenza testuale tra l'ideazione decisoria e la sua rappresentazione grafica, non incidendo sulla sostanza del giudizio ma sulla formulazione letterale del provvedimento.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione è esperibile quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento e senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile quando consiste in una divergenza meramente grafica tra il giudizio effettivamente espresso dal giudice e la sua traduzione letterale nel provvedimento.
- La correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile solo se il vizio è percepibile ictu oculi dal confronto tra motivazione e dispositivo o tra le diverse parti del provvedimento, senza necessità di riesame del merito.
- Non è errore materiale il vizio che comporti una modifica del contenuto concettuale della decisione; è invece correggibile il mero refuso che non alteri la sostanza del giudizio.
- Quando il dispositivo e la motivazione convergono nel senso dell'accoglimento, la presenza di una locuzione isolata incompatibile nel testo motivazionale può essere trattata come errore calami e corretta in via incidentale.
Come è indicizzato
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