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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32520/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione proposta ex art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 per la determinazione delle indennità dovute in relazione all'occupazione, espropriazione e asservimento di alcuni fondi siti nel Comune di Bisaccia. In primo grado alcuni soggetti avevano agito deducendo che uno di essi fosse affittuario di due mappali e gli altri proprietari di distinti terreni. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda riferita a uno degli attori, rilevando che costui era deceduto prima del deposito del ricorso introduttivo, con conseguente estinzione del mandato difensivo e insussistenza di un valido rapporto processuale; ha inoltre condannato il difensore di tale parte al pagamento delle spese di lite per avere introdotto un giudizio in base a procura ormai inefficace. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla successione mortis causa e sul processo, sostenendo che l'attività dovesse essere ricondotta all'erede già costituito in proprio, oppure che la Corte dovesse disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede; 2) violazione delle regole sulla liquidazione delle spese, per avere la Corte d'appello liquidato globalmente e in modo non analitico i compensi, applicando l'aumento del 30% senza adeguata specificazione; 3) violazione delle norme sui criteri di valore della causa e sulla tariffa professionale, contestando l'uso dello scaglione fino a 2.000.000 euro invece di quello per causa di valore indeterminabile o comunque inferiore, sul presupposto che il valore delle indennità richieste non giustificasse quello scaglione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la condanna alle spese sulla proposizione del giudizio in nome di una parte già deceduta e sulla conseguente responsabilità diretta del difensore, mentre il ricorrente si era limitato a prospettare la riconducibilità della domanda all'erede o la necessità di integrazione del contraddittorio, senza confrontarsi con il decisivo profilo dell'inefficacia del mandato e dell'assenza di un valido rapporto processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non erano state indicate le voci tariffarie, gli importi e il concreto superamento dei limiti di legge; la doglianza si risolveva in una critica generica all'onnicomprensività della liquidazione. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: da un lato, la Corte ha confermato che, quando la domanda contiene una richiesta di una determinata somma o comunque una pretesa quantificata, le spese vanno parametrate sul criterio del disputatum; dall'altro, ha rilevato che la censura sul valore della causa era incompleta perché non considerava anche gli interessi richiesti e non individuava con precisione lo scaglione applicabile né l'eventuale superamento dei relativi limiti. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese in favore delle controparti costituite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011

    Norma posta a base dell'azione giudiziaria per la determinazione delle indennità in materia espropriativa/asservitiva; la Corte la menziona solo come fondamento del giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che le censure non colpiscono adeguatamente la motivazione decisiva o sono aspecifiche.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata; il mancato confronto con la ratio decidendi o la mera riproposizione di tesi difensive integra un 'non motivo' inammissibile.

  • artt. 459, 475, 565, 566 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la trasmissibilità della posizione sostanziale all'erede, ma non incidono sulla decisione, che resta ancorata all'inefficacia della procura per morte anteriore al deposito del ricorso.

  • artt. 91, 97, comma 1, e 100 c.p.c.

    Richiamati in tema di spese e legittimazione processuale; la Corte nega che essi siano stati violati, ritenendo corretta la condanna alle spese del difensore e inammissibili o infondate le censure.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    Consente l'aumento percentuale del compenso in relazione alla difesa di più soggetti; la Corte richiama la necessità di considerare il numero dei soggetti assistiti e il complessivo compenso standard.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione del compenso professionale; la Corte non ravvisa una violazione specifica.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene infondata la doglianza sulla liquidazione spese perché non supportata da adeguata specificazione.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Usato come parametro per la determinazione del valore della causa ai fini della tariffa professionale.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato in relazione al litisconsorzio facoltativo; la Corte osserva che, in tali casi, il valore non si somma ma si considera secondo la domanda di valore più elevato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Se il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata ma si limita a riproporre tesi difensive già disattese, il motivo è un 'non motivo' e va dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando la domanda giudiziale è proposta in nome di una persona già deceduta prima del deposito dell'atto introduttivo, la procura al difensore perde efficacia; il giudizio non si instaura validamente e la responsabilità dell'attività processuale può ricadere sul difensore che ha agito in base a mandato estinto.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali in cassazione richiede una contestazione analitica delle singole voci e degli importi, non essendo sufficiente lamentare in via generica l'onnicomprensività del compenso o la mancata distinzione tra fasi.
  • Nelle cause di contenuto patrimoniale, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della causa si determina in base al criterio del disputatum quando la domanda indichi una somma determinata o comunque un quantum specifico; il giudice deve tener conto di tutte le voci domandate, comprese quelle accessorie come gli interessi, se pertinenti alla quantificazione.
  • Nel litisconsorzio facoltativo il valore della causa non si determina sommando le domande cumulate soggettivamente, ma facendo riferimento alla domanda di valore più elevato; la contestazione del relativo scaglione tariffario deve essere completa e puntuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteGiudicato
RamiProcesso civileSuccessioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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