Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14804/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. Il giudice di primo grado, ritenendo esistente un unico complesso aziendale tra due società aeree formalmente distinte ma sostanzialmente integrate, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione della dipendente, con indennità risarcitoria nei limiti dell’art. 18, comma 4, St. lav., detratto l’aliunde perceptum nei dodici mesi successivi al recesso. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che la verifica degli esuberi dovesse riguardare l’intera platea lavorativa dell’unico centro di imputazione e non solo i dipendenti della società formalmente datrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla mobilità per sostenere che, in base ad accordi del 2011 e alla normativa speciale richiamata, la platea dovesse essere limitata ai soli suoi dipendenti; 2) violazione delle norme su licenziamento collettivo e degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per contestare l’accertamento di un’ipotesi di codatorialità/unico centro di imputazione senza prova dell’effettivo uso promiscuo delle prestazioni; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti UE sul settore aeronautico, assumendo l’impossibilità giuridica e fattuale di una struttura aziendale unitaria tra due società aeronautiche dotate di certificazioni autonome; 4) violazione dell’art. 18, comma 4, St. lav., sostenendo che aliunde perceptum e percipiendum debbano essere qualificati come elementi del danno e che, comunque, andassero detratti dal tetto massimo delle 12 mensilità, anche se percepiti oltre i primi dodici mesi successivi al licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, che avevano valorizzato la progressiva integrazione tra le due società e l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ha respinto il secondo e il terzo motivo richiamando un orientamento già consolidato: una volta accertata la sostanziale unicità imprenditoriale, la procedura di mobilità/licenziamento collettivo deve riguardare tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale, a prescindere dalla formale imputazione dei rapporti e senza che abbiano rilievo decisivo i profili normativi aeronautici invocati, che attengono alla sicurezza del volo. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che il datore che contesta il risarcimento deve provare l’aliunde perceptum/percipiendum e che la detrazione va operata sul danno complessivo maturato nel periodo di estromissione, non dal solo massimale di dodici mensilità; tuttavia ha precisato che l’errore della Corte d’appello sulla modalità di calcolo non incideva sul dispositivo, sicché è stata disposta solo correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, L. n. 291 del 2004

    come modificato dall’art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla l. n. 166 del 2008

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione della platea dei lavoratori ai dipendenti della sola società formalmente datrice, ma la Corte ha ritenuto la censura incompatibile con l’accertamento di fatto sull’unico centro di imputazione

  • art. 4, L. n. 223 del 1991

    la procedura di mobilità/licenziamento collettivo richiede una verifica ampia dell’organico dell’impresa nel suo complesso e può estendersi a posizioni non incluse nel trattamento di integrazione salariale

  • art. 5, L. n. 223 del 1991

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha valorizzato l’accertamento di unicità del soggetto datoriale e la conseguente riferibilità della platea dei licenziandi all’intero complesso aziendale

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    l’indennità risarcitoria va calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, detraendo l’aliunde perceptum/percipiendum nel periodo di estromissione e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità; la detrazione non va effettuata sul solo tetto massimo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che la censura presupponesse una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata in merito all’unicità aziendale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità a principi giurisprudenziali già affermati

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    l’eventuale errore della Corte territoriale sulla tecnica di calcolo del risarcimento non ha inciso sul decisum e ha comportato solo correzione della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 2359 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la struttura dei rapporti tra società

  • art. 2497 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la struttura di gruppo e i rapporti di direzione/coordinamento

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro generale del rapporto di lavoro subordinato, nel quadro del principio di effettività

  • artt. 776 e 779 cod. nav.

    richiamati per sostenere che la disciplina aeronautica impedirebbe una struttura aziendale unitaria, ma la Corte li ha ritenuti irrilevanti ai fini della controversia lavoristica

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b)

    richiamato dalla ricorrente come normativa tecnica aeronautica, senza incidenza decisiva sulla qualificazione lavoristica dell’unico centro di imputazione

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di strutture distinte per il trasporto aereo

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125

    richiamato dalla ricorrente per sostenere vincoli organizzativi del settore aeronautico

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione adeguata e su base probatoria plurima, che due società formalmente distinte hanno realizzato una compenetrazione di mezzi, attività e personale tale da integrare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una diversa ricostruzione del fatto.
  • Nella procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 L. n. 223/1991, l’oggetto della verifica con le organizzazioni sindacali è l’impresa nel suo complesso; la platea dei lavoratori interessati può quindi comprendere anche posizioni non incluse nel trattamento di integrazione salariale, se l’assetto organizzativo sostanziale lo giustifica.
  • La qualificazione di un unico complesso aziendale prevale sul dato formale della pluralità di soggetti giuridici e rende irrilevante, ai fini della disciplina dei licenziamenti collettivi, la mera intestazione dei rapporti di lavoro a società diverse.
  • In presenza di un accertato unico soggetto datoriale sostanziale, la verifica degli esuberi e l’applicazione dei criteri di scelta devono essere svolte sull’intera platea dei lavoratori dell’assetto unitario e non solo sui dipendenti della società formalmente coinvolta nella procedura.
  • Ai fini del risarcimento da licenziamento illegittimo, l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum costituiscono fatti impeditivi della pretesa risarcitoria e devono essere allegati e provati dal datore di lavoro, anche mediante presunzioni.
  • Nel sistema dell’art. 18, comma 4, St. lav., il danno va calcolato sulle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, detratti i redditi aliunde percepiti o percepibili, fino al limite massimo di dodici mensilità; il tetto massimo non è il luogo su cui operare la detrazione, ma il limite entro cui si arresta il risultato del calcolo.
  • Le norme tecniche o di sicurezza del settore di attività non escludono, di per sé, l’applicazione dei principi lavoristici sull’unicità del centro di imputazione, quando l’accertamento fattuale dimostri una sostanziale integrazione organizzativa tra le imprese.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.