Cassazione Civile, Ordinanza n. 14804/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. Il giudice di primo grado, ritenendo esistente un unico complesso aziendale tra due società aeree formalmente distinte ma sostanzialmente integrate, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione della dipendente, con indennità risarcitoria nei limiti dell’art. 18, comma 4, St. lav., detratto l’aliunde perceptum nei dodici mesi successivi al recesso. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che la verifica degli esuberi dovesse riguardare l’intera platea lavorativa dell’unico centro di imputazione e non solo i dipendenti della società formalmente datrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla mobilità per sostenere che, in base ad accordi del 2011 e alla normativa speciale richiamata, la platea dovesse essere limitata ai soli suoi dipendenti; 2) violazione delle norme su licenziamento collettivo e degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per contestare l’accertamento di un’ipotesi di codatorialità/unico centro di imputazione senza prova dell’effettivo uso promiscuo delle prestazioni; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti UE sul settore aeronautico, assumendo l’impossibilità giuridica e fattuale di una struttura aziendale unitaria tra due società aeronautiche dotate di certificazioni autonome; 4) violazione dell’art. 18, comma 4, St. lav., sostenendo che aliunde perceptum e percipiendum debbano essere qualificati come elementi del danno e che, comunque, andassero detratti dal tetto massimo delle 12 mensilità, anche se percepiti oltre i primi dodici mesi successivi al licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, che avevano valorizzato la progressiva integrazione tra le due società e l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ha respinto il secondo e il terzo motivo richiamando un orientamento già consolidato: una volta accertata la sostanziale unicità imprenditoriale, la procedura di mobilità/licenziamento collettivo deve riguardare tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale, a prescindere dalla formale imputazione dei rapporti e senza che abbiano rilievo decisivo i profili normativi aeronautici invocati, che attengono alla sicurezza del volo. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che il datore che contesta il risarcimento deve provare l’aliunde perceptum/percipiendum e che la detrazione va operata sul danno complessivo maturato nel periodo di estromissione, non dal solo massimale di dodici mensilità; tuttavia ha precisato che l’errore della Corte d’appello sulla modalità di calcolo non incideva sul dispositivo, sicché è stata disposta solo correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1-bis, L. n. 291 del 2004
come modificato dall’art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla l. n. 166 del 2008
richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione della platea dei lavoratori ai dipendenti della sola società formalmente datrice, ma la Corte ha ritenuto la censura incompatibile con l’accertamento di fatto sull’unico centro di imputazione
art. 4, L. n. 223 del 1991
la procedura di mobilità/licenziamento collettivo richiede una verifica ampia dell’organico dell’impresa nel suo complesso e può estendersi a posizioni non incluse nel trattamento di integrazione salariale
art. 5, L. n. 223 del 1991
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha valorizzato l’accertamento di unicità del soggetto datoriale e la conseguente riferibilità della platea dei licenziandi all’intero complesso aziendale
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
l’indennità risarcitoria va calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, detraendo l’aliunde perceptum/percipiendum nel periodo di estromissione e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità; la detrazione non va effettuata sul solo tetto massimo
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che la censura presupponesse una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata in merito all’unicità aziendale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità a principi giurisprudenziali già affermati
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
l’eventuale errore della Corte territoriale sulla tecnica di calcolo del risarcimento non ha inciso sul decisum e ha comportato solo correzione della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 2359 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la struttura dei rapporti tra società
art. 2497 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la struttura di gruppo e i rapporti di direzione/coordinamento
art. 2094 c.c.
richiamato come parametro generale del rapporto di lavoro subordinato, nel quadro del principio di effettività
artt. 776 e 779 cod. nav.
richiamati per sostenere che la disciplina aeronautica impedirebbe una struttura aziendale unitaria, ma la Corte li ha ritenuti irrilevanti ai fini della controversia lavoristica
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b)
richiamato dalla ricorrente come normativa tecnica aeronautica, senza incidenza decisiva sulla qualificazione lavoristica dell’unico centro di imputazione
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di strutture distinte per il trasporto aereo
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125
richiamato dalla ricorrente per sostenere vincoli organizzativi del settore aeronautico
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione adeguata e su base probatoria plurima, che due società formalmente distinte hanno realizzato una compenetrazione di mezzi, attività e personale tale da integrare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una diversa ricostruzione del fatto.
- Nella procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 L. n. 223/1991, l’oggetto della verifica con le organizzazioni sindacali è l’impresa nel suo complesso; la platea dei lavoratori interessati può quindi comprendere anche posizioni non incluse nel trattamento di integrazione salariale, se l’assetto organizzativo sostanziale lo giustifica.
- La qualificazione di un unico complesso aziendale prevale sul dato formale della pluralità di soggetti giuridici e rende irrilevante, ai fini della disciplina dei licenziamenti collettivi, la mera intestazione dei rapporti di lavoro a società diverse.
- In presenza di un accertato unico soggetto datoriale sostanziale, la verifica degli esuberi e l’applicazione dei criteri di scelta devono essere svolte sull’intera platea dei lavoratori dell’assetto unitario e non solo sui dipendenti della società formalmente coinvolta nella procedura.
- Ai fini del risarcimento da licenziamento illegittimo, l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum costituiscono fatti impeditivi della pretesa risarcitoria e devono essere allegati e provati dal datore di lavoro, anche mediante presunzioni.
- Nel sistema dell’art. 18, comma 4, St. lav., il danno va calcolato sulle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, detratti i redditi aliunde percepiti o percepibili, fino al limite massimo di dodici mensilità; il tetto massimo non è il luogo su cui operare la detrazione, ma il limite entro cui si arresta il risultato del calcolo.
- Le norme tecniche o di sicurezza del settore di attività non escludono, di per sé, l’applicazione dei principi lavoristici sull’unicità del centro di imputazione, quando l’accertamento fattuale dimostri una sostanziale integrazione organizzativa tra le imprese.
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