Cassazione Penale, Sentenza n. 35793/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello per ragioni diverse: Leonardo Patanè ha censurato la difformità tra la pena concordata in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. (anni 2) e la pena effettivamente inflitta (anni 2 e mesi 4); Michelangelo Costanzo e Giovanni Marco Condorelli hanno sollevato questioni relative alla qualificazione giuridica del reato e vizi di legge ma, per effetto della rinuncia ai motivi con il concordato, le loro doglianze sono ritenute precluse; Carmelo Caminiti ha denunciato vizio di motivazione relativo all'addebito di partecipazione al clan Santapaola-Ercolano e alla valutazione delle prove (dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni), lamentando genericità e insufficienza delle argomentazioni; Angelo Andò ha dedotto vizi di motivazione sull'attribuzione del ruolo apicale nel gruppo (anche alla luce di un periodo di detenzione), omesso esame di motivi d'appello relativi a capi specifici, e contestato l'applicazione di aggravanti/recidiva in modo difforme rispetto ai coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Michelangelo Costanzo, Giovanni Marco Condorelli, Angelo Andò e Carmelo Caminiti per i motivi rispettivamente indicati (preclusione per rinuncia nell'ambito del concordato, genericità o manifesta infondatezza). Ha invece accolto il ricorso di Leonardo Patanè limitatamente alla difformità tra la pena concordata e quella pronunciata: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio solo sul punto del trattamento sanzionatorio relativo alla pena detentiva e la pena è stata rideterminata nella misura concordata di anni due di reclusione (multa confermata). È stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti dichiarati inammissibili. Richiesta di trattazione orale tardiva di Andò è stata rigettata per intempestività.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello sulla determinazione della pena: la rinuncia ai motivi di gravame relativa alla responsabilità limita la cognizione del giudice di appello e produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità; le doglianze riguardanti questioni rinunciate sono inammissibili
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di deducibilità dei motivi nella ricostruzione dell'impugnazione (richiamato per limiti formali dei motivi di ricorso)
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito alle condizioni di proscioglimento e alla rilevanza di questioni che possono incidere sull'estinzione per prescrizione; i motivi relativi a condizioni di proscioglimento sono inammissibili salvo casi specifici (es. estinzione per prescrizione antecedente)
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando la sentenza impugnata presenti difformità formali sulla quantità della pena concordata, di rettificare direttamente l'errore e annulare senza rinvio la parte relativa alla pena, trattandosi di epilogo obbligato non discrezionale
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Fissa il termine per la richiesta di trattazione orale in Cassazione; la richiesta tardiva è rigettabile come intempestiva
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 74 d.P.R. 309/90
Riguarda i reati connessi al traffico di stupefacenti; citata nelle doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante speciale collegata all'associazione mafiosa: la sua applicazione o esclusione è valutata concretamente e la contestazione vana se non è stata effettivamente contestata o applicata dal giudice
Massime di principio
- Se un imputato ottiene un concordato in appello limitato alla determinazione della pena (art. 599-bis c.p.p.) e rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, le questioni sulla colpevolezza diventano precluse e non possono essere riproposte in Cassazione salvo casi eccezionali (es. estinzione per prescrizione antecedente).
- Se la pena pronunciata è difforme da quella concordata dalle parti, la Cassazione può annullare senza rinvio la determinazione della pena e rettificarla direttamente ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., trattandosi di correzione di un errore formale non discrezionale.
- Motivi di ricorso generici, aspecifici o che non si confrontano in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata sono inammissibili per difetto di specificità; il ricorrente deve indicare criticità concrete e riferite all'argomentazione decisoria.
- Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati non implicano automaticamente vizio: il giudice non è obbligato a motivare comparativamente le pene se la determinazione si basa su parametri individuali e ragioni oggettive; la censura comparativa richiede dimostrare l'arbitrarietà o l'illogicità della decisione.
- Richieste procedurali (es. trattazione orale) presentate oltre i termini perentori possono essere rigettate e compromettere la posizione del ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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