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Sentenza

Sentenza n. 4672/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 11 dicembre 2024 n.5581.

Giustizia amministrativa202505245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dell’11 dicembre 2024, n. 5581, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per le annualità indicate e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dell’11 dicembre 2024, n. 5581. Il titolo esecutivo, notificato al Ministero il 18 dicembre 2024 e passato in giudicato, riconosceva il diritto della docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate e condannava l’Amministrazione al pagamento delle somme stabilite. La ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato il bonus e dato integrale esecuzione alla sentenza. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: il titolo era stato notificato il 18 dicembre 2024, ma l’Amministrazione vi aveva ottemperato soltanto dopo il deposito del ricorso, avvenuto il 29 dicembre 2025, e ben oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.

    Il rimedio dell’ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione; l’esecuzione intervenuta durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Ed invero la sentenza del Tribunale di Milano della cui ottemperanza si tratta è stata notificata in data 18 dicembre 2024, è passata in giudicato, ma il Ministero non vi ha dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso ex art. 114 c.p.a., avvenuto il 29 dicembre 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era ampiamente decorso prima dell’esecuzione tardiva del giudicato; il ritardo dell’Amministrazione giustifica, secondo la soccombenza virtuale, la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Se l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pretesa è soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l’esecuzione del giudicato interviene solo dopo l’instaurazione del giudizio e oltre il termine dilatorio previsto per il pagamento, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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