Sentenza del 28/01/2016 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - P.V.C.- art. 24, Legge n. 4/1929
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata redazione di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 4/1929. La questione riguarda l'obbligatorietà del P.V.C. anche quando l'accertamento è svolto "a tavolino", e non soltanto durante verifiche eseguite presso la sede o i locali del contribuente. È stato inoltre evidenziato che l'assenza del P.V.C. inciderebbe sulla possibilità per il contribuente di avvalersi della facoltà di prestare spontanea adesione ai verbali di constatazione prevista dalla normativa in materia di imposte sui redditi e IVA.
La decisione
La sentenza afferma che il P.V.C. deve essere redatto in ogni caso, senza distinguere tra verifiche "in loco" e verifiche "a tavolino". L'art. 24 della Legge n. 4/1929 impone infatti che le violazioni delle norme finanziarie siano contestate mediante processo verbale. La mancata redazione del P.V.C. renderebbe inoltre inoperante la facoltà di adesione spontanea del contribuente prevista dal D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008. Il principio è quindi favorevole al contribuente, cui deve essere garantito il rispetto della forma procedimentale e la possibilità di esercitare le facoltà difensive e deflattive collegate al verbale.
Norme richiamate
Art. 24, Legge n. 4/1929
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale
La disposizione è interpretata come imponibile in ogni tipo di verifica, comprese quelle svolte a tavolino, senza distinzione rispetto alle verifiche eseguite presso i locali del contribuente.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2012, n. 133
La normativa riconosce al contribuente la facoltà di prestare spontanea adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e IVA; tale facoltà presuppone l'esistenza di un P.V.C.
Massime di principio
- Quando la legge prevede che le violazioni finanziarie siano contestate mediante processo verbale, l'obbligo può valere anche per gli accertamenti documentali o a tavolino, salvo una diversa e specifica previsione normativa.
- La mancata redazione del P.V.C. può costituire una violazione procedimentale rilevante, soprattutto se impedisce al contribuente di esercitare facoltà di adesione, definizione o difesa.
- Prima di emettere l'atto impositivo, occorre verificare se la normativa applicabile imponga un verbale preventivo e quali conseguenze siano collegate alla sua omissione.
- Il principio non implica automaticamente l'invalidità di ogni accertamento privo di P.V.C.; gli effetti concreti dipendono dalla disciplina applicabile, dalla natura dell'attività svolta e dall'incidenza dell'omissione sui diritti del contribuente.
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