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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40117/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza ex art. 2932 c.c. che aveva trasferito ai promissari acquirenti un box auto, ma nel dispositivo era stato indicato per errore il diverso dato catastale della particella 34 anziché 36. I successivi acquirenti, ritenendo esecutivo il titolo così come formulato, avevano notificato offerta del saldo prezzo e poi atto di precetto per ottenere il rilascio del box indicato in sentenza. La società venditrice aveva reagito con opposizione a precetto, sostenendo che il preliminare e la documentazione tecnica si riferivano al box contraddistinto dalla particella 36 e che l’indicazione della particella 34 nella sentenza costituiva mero errore materiale, poi infatti corretto con ordinanza ex artt. 287 ss. c.p.c. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato cessata la materia del contendere e li ha considerati soccombenti virtuali, deducendo violazione degli artt. 1362, 2909 c.c., 12 preleggi e 324, 474 c.p.c., assumendo che, prima della correzione, l’unico rimedio contro la sentenza fosse l’impugnazione ordinaria e non la correzione dell’errore materiale, e che le spese dovessero essere regolate con riferimento al momento della proposizione dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese, rileva il principio di causalità valutato sull’intera vicenda processuale. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che il bene effettivamente trasferito era il box con particella 36, come risultante dalla consulenza tecnica richiamata nella sentenza ex art. 2932 c.c. e dall’estratto planimetrico allegato al preliminare, mentre il riferimento alla particella 34 nel dispositivo della sentenza del 2010 era un mero refuso emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c. Poiché gli acquirenti disponevano di tutti gli elementi per riconoscere l’errore e avrebbero potuto attivare la correzione invece di agire in executivis per un bene non corrispondente alla pattuizione, sono stati correttamente considerati soccombenti virtuali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. era il titolo originario; il suo dispositivo, in presenza di un mero errore materiale sul dato catastale, non richiedeva impugnazione ordinaria ma correzione dell’errore.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti per contestare l’interpretazione del titolo e del preliminare.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi del giudicato della sentenza di trasferimento; la Corte ha ritenuto però che il problema fosse un errore materiale emendabile.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dai ricorrenti come criterio ermeneutico della sentenza e del titolo esecutivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la stabilità del giudicato e l’asserita necessità di impugnazione ordinaria.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di titolo esecutivo, contestando la correzione del dispositivo prima dell’impugnazione.

  • art. 287 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come rimedio corretto per eliminare il mero errore materiale sul dato catastale contenuto nella sentenza.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    Procedimento di correzione dell’errore materiale utilizzato con successo per rettificare il dispositivo della sentenza di trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza virtuale va valutata secondo il principio di causalità e tenendo conto dell’intera vicenda processuale, non di un singolo snodo isolato del giudizio.
  • Quando il titolo giudiziale contiene un mero errore materiale sull’indicazione catastale o identificativa del bene, il rimedio appropriato è la correzione ex art. 287 c.p.c., non l’impugnazione ordinaria.
  • Se la parte che agisce esecutivamente dispone già degli elementi documentali che consentono di percepire l’errore materiale del titolo, la proposizione di un precetto o di un’opposizione inutile può giustificare l’addebito delle spese per soccombenza virtuale.
  • L’errore materiale nel dispositivo non incide sulla sostanza del bene trasferito quando il contenuto del rapporto e gli atti richiamati dal giudice consentono di individuare con certezza l’oggetto effettivo del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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