Sentenza del 24/09/2018 n. 2257 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - azione di revocazione - presupposti - stabiliti dalla legge - sono tali - interpretazione tassativa - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata. L’istituto è un rimedio straordinario e a motivi tassativi, utilizzabile solo per i vizi espressamente previsti dalla legge e non per riesaminare questioni già dedotte e decise nel giudizio ordinario. L’asserita mancanza di potere del firmatario, soprattutto quando il funzionario era in realtà legittimato alla sottoscrizione, non costituisce un valido motivo di revocazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza sostenendo che l’atto di irrogazione delle sanzioni fosse stato sottoscritto da un funzionario privo del potere necessario. La revocazione è stata fondata su una presunta erronea percezione dei fatti da parte del giudice, benché la questione fosse già stata dedotta con l’impugnazione ordinaria, poi respinta.
Norme richiamate
Disciplina della revocazione nel processo tributario
motivi tassativamente indicati dalla legge
La revocazione è un mezzo straordinario e limitato di impugnazione, ammesso esclusivamente per i presupposti espressamente previsti dalla legge e non per ottenere un nuovo esame della controversia.
Massime di principio
- La revocazione tributaria può essere proposta solo per motivi tassativi e non costituisce un ulteriore grado di giudizio.
- Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato erroneamente una questione giuridica o fattuale già esaminata nel giudizio ordinario.
- Le questioni già dedotte con un’impugnazione ordinaria e respinte non possono essere riproposte mediante revocazione, salvo che ricorra uno specifico vizio revocatorio previsto dalla legge.
- La contestazione relativa alla legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un atto deve essere fatta valere tempestivamente nel giudizio ordinario; se il funzionario era legittimato e la questione è stata già decisa, la revocazione non è utilizzabile per riaprire il tema.
- In situazioni analoghe occorre verificare prima se il vizio denunciato rientri esattamente tra i motivi legali di revocazione e se non si tratti, invece, di una semplice critica alla valutazione compiuta dal giudice.
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