Sentenza n. 1680/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro, n. -OMISSIS-/2024 del 17/06/2024 non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. -OMISSIS-/2023 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute della sentenza civile passata in giudicato che aveva disposto il pagamento dell’indennizzo ex legge n. 210/1992, oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, con cui il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento, in favore del de cuius, dell’indennizzo una tantum previsto dalla legge n. 210/1992, oltre interessi dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda e spese di lite. La ricorrente ha rappresentato il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, riferendo che l’esecuzione delle sentenze relative agli indennizzi ex legge n. 210/1992 avviene secondo un ordine cronologico. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la sentenza civile ottemperanda non determinava l’ammontare dell’indennizzo né indicava criteri idonei a consentirne la quantificazione mediante una mera operazione matematica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo di una sentenza civile passata in giudicato è ammessa per ottenere l’adempimento di specifiche statuizioni rimaste ineseguite, anche quando si tratti di una condanna al pagamento di somme, purché la condanna non sia generica. Se la sentenza non determina l’importo dovuto, essa può costituire titolo esecutivo soltanto quando la somma sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una semplice operazione matematica. Nel caso concreto, la sentenza civile si limitava a condannare il Ministero al pagamento dell’indennizzo una tantum previsto dalla legge n. 210/1992, oltre interessi, senza precisare l’importo né criteri matematici per determinarlo. Il giudice amministrativo non può utilizzare il giudizio di ottemperanza per effettuare nuove valutazioni in fatto o in diritto e concretizzare una condanna generica, poiché tale cognizione, in caso di contrasto tra le parti, spetta al giudice ordinario. Sono state integralmente compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’ottemperanza delle sentenze definitive del giudice civile limitatamente all’adempimento delle specifiche statuizioni contenute nel giudicato, senza introdurre nuove questioni di cognizione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Prevede il termine dilatorio per procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR lo richiama quale termine decorso secondo la prospettazione della ricorrente, ma la sua maturazione non supera l’inammissibilità derivante dalla genericità del titolo.
legge n. 210/1992
È la base normativa del beneficio oggetto della condanna civile; la sentenza ottemperanda non ne aveva tuttavia determinato l’ammontare né indicato criteri matematici per la sua quantificazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere promosso per l’esecuzione di una sentenza civile definitiva soltanto nei limiti delle specifiche statuizioni contenute nel giudicato, senza consentire l’introduzione di nuove questioni di cognizione riservate al giudice ordinario.
- Una sentenza civile di condanna al pagamento di somme costituisce titolo esecutivo idoneo all’ottemperanza amministrativa anche se non indica espressamente l’importo, ma solo quando la somma sia determinabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una mera operazione matematica.
- Quando la sentenza civile contiene una condanna generica e l’importo dovuto non è determinabile in modo pacifico e matematico, il ricorso per ottemperanza è inammissibile, perché il giudice amministrativo non può integrare il decisum mediante nuove valutazioni in fatto o in diritto.
- La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato e il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata non rendono ammissibile l’ottemperanza se il titolo giudiziale non contiene una condanna sufficientemente determinata.
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