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Sentenza

Sentenza n. 4516/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115537) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. DHALI MD NASIR in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. FARALDO LUCIANO, (ID PRATICA: CE0308457438,), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.

Giustizia amministrativa202506474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, dichiarata per decorso del termine semestrale senza ingresso del lavoratore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto nel settembre 2023 il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino del Bangladesh, trasmesso all'Ambasciata italiana a Dhaka. Il lavoratore aveva presentato tempestivamente la domanda di visto, ma il visto non era stato rilasciato. Nelle more era entrato in vigore l'art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, che aveva sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, nonché i procedimenti consolari per il rilascio dei visti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico sull'esito positivo delle verifiche. La Prefettura aveva tuttavia dichiarato la decadenza del nulla osta il 18 agosto 2025, ritenendo automaticamente decorso il termine di validità di sei mesi previsto dall'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente e violazione dei principi di buona fede e buon andamento; nonché violazione della disciplina speciale sopravvenuta, sostenendo che il mancato rilascio del visto dipendeva dall'inerzia dell'amministrazione e dalla sospensione legale, non da condotte imputabili al datore di lavoro o al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che l'interpretazione ordinaria dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, secondo cui il nulla osta perde efficacia automaticamente dopo sei mesi senza ingresso del lavoratore, non fosse applicabile senza considerare la disciplina speciale dell'art. 3 del d.l. n. 145/2024. Poiché alla data di entrata in vigore del decreto il visto non era stato ancora rilasciato, operava la sospensione legale dell'efficacia del nulla osta e del procedimento di rilascio del visto. La sospensione comportava anche la sospensione del decorso dei termini collegati, compreso quello semestrale di validità del nulla osta previsto dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura non poteva quindi dichiarare la decadenza per decorso del termine senza considerare che il termine era rimasto sospeso per legge e che la mancata finalizzazione della procedura non era imputabile al ricorrente o al lavoratore. L'amministrazione avrebbe dovuto completare le verifiche previste dalla disciplina sopravvenuta, unico adempimento idoneo a rimuovere la sospensione. È stato ritenuto illogico e contrario a ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale durante il periodo in cui l'efficacia del titolo era legalmente congelata e l'attività richiesta al suo titolare era inesigibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il termine di validità semestrale del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato deve considerarsi sospeso quando l'efficacia del nulla osta è sospesa ex lege da una disciplina sopravvenuta.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    il nulla osta avvia una validità di sei mesi dalla data del rilascio

    La decadenza automatica per decorso del termine semestrale opera in via generale, ma non può essere applicata durante un periodo nel quale la legge abbia sospeso l'efficacia del nulla osta e il procedimento di ingresso.

  • art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.

    La norma sospende l'efficacia dei nulla osta già rilasciati e i procedimenti consolari per i visti pendenti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico; nel caso esaminato la disciplina si applicava al lavoratore cittadino del Bangladesh.

  • art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Fino al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale si applicava anche ai lavoratori cittadini del Bangladesh.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la decisione si fonda tuttavia principalmente sull'illegittimità sostanziale della decadenza per mancata considerazione della sospensione legale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta sospende ex lege l'efficacia di un nulla osta all'ingresso e il procedimento di rilascio del visto, sono sospesi anche i termini collegati all'efficacia del titolo, incluso il termine semestrale di validità del nulla osta.
  • La decadenza per mancato ingresso del lavoratore non può essere dichiarata durante il periodo in cui l'efficacia del nulla osta è legalmente sospesa e l'attività necessaria per l'ingresso, quale l'ottenimento del visto, è inesigibile dal titolare.
  • L'amministrazione non può applicare automaticamente la disciplina generale sulla perdita di efficacia del nulla osta ignorando una disciplina speciale sopravvenuta che abbia congelato il titolo e imposto verifiche ulteriori; deve completare tali verifiche prima di definire negativamente la procedura.
  • Quando la mancata conclusione della procedura di ingresso dipende dalla sospensione legale e da ritardi o omissioni dell'amministrazione, e non da inerzia del datore di lavoro o del lavoratore, la decadenza del nulla osta per decorso del termine è illegittima.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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