Sentenza n. 2026/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 772/2024, depositata e resa pubblica il 26 novembre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1017/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 13 dicembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 772/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per complessivi euro 1.000,00, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 13 dicembre 2024, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente nella misura stabilita dal giudicato. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà fare ricorso, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, compresi i poteri di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione forzata e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per eseguire il giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone all'amministrazione il riconoscimento di un beneficio e il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine assegnato, individuando gli adempimenti necessari.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta, nell'eseguire un giudicato di condanna al pagamento a carico di un'amministrazione statale, può ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi ordinari, al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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