Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28714/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Livorno a mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002. Nel ricorso per cassazione deduceva tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessiva entità della pena; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano, in sostanza, le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice per il fatto contestato all'imputata; la decisione non entra nel merito della sua configurabilità, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale è rimessa al giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente dettagliata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, non è censurabile in cassazione.

  • art. 3 c.p.

    Richiamato solo indirettamente tramite il riferimento alle attenuanti generiche? No, non emerge dal testo; quindi non inserito.

  • art. 3 L. 186/2000

    Non emerge dal testo; non inserito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le medesime censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
  • La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una mera lamentela generica di illogicità o insufficienza della motivazione, se la sentenza impugnata ha già fornito una risposta congrua e logica alle questioni sollevate.
  • La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica sui criteri di commisurazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi in modo non illogico e coerente con gli elementi del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.