Cassazione Penale, Sentenza n. 22929/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 31/01/2022 che aveva confermato la condanna di Spena per estorsione (art. 629 c.p.): Spena, in qualità di sindacalista FIOM/CGIL, avrebbe minacciato Rosario Colella, legale rappresentante della Manò Marine s.r.l., di ostacolare le trattative presso l'INPS di Caserta e l'accesso alla cassa integrazione, costringendo Colella a versare somme di denaro. Il difensore ha dedotto: (i) illegittima costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali (artt. 74 ss. e 185 c.p.p.), perché il danno sarebbe stato solo personale a Colella; (ii) errore nel qualificare il fatto come estorsione invece che truffa, deducendo mancanza di effettiva forza coercitiva e posizione paritetica tra le parti; (iii) eccesso nella determinazione della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.; (iv) illegittimità della confisca cd. "allargata" (artt. 321 e 240-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le organizzazioni sindacali possono costituirsi parte civile quando la condotta dell'imputato è idonea a cagionare loro un danno autonomo e diretto (perdita di credibilità). Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come estorsione, richiamando il criterio della "concreta efficacia coercitiva" ex ante (giurisprudenza consolidata): il sindacalista era in grado di orientare il comportamento degli operai e ostacolare le trattative, e le dichiarazioni di Colella risultavano attendibili e corroborate da ulteriori elementi (versamenti, assegni, scambi). Ha ritenuto congrua la dosimetria della pena per la gravità e la prolungata durata delle richieste estorsive. Quanto alla confisca allargata, ha confermato la decisione dei giudici di merito ritenendo che non fosse stata fornita una ricostruzione convincente dell'origine dei beni e che gli accertamenti bancari evidenziassero versamenti ingiustificati; ha inoltre dichiarato il motivo reiterativo in quanto già esaminato in sede cautelare e inammissibile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado.
Norme richiamate
artt. 74 e ss. cod. proc. pen.
Uso per valutare la legittimazione delle organizzazioni a costituirsi parte civile: è sufficiente che prospettino un fatto astrattamente idoneo a causare un pregiudizio alla loro sfera di interessi
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti per la costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di ammettere la CGIL/FIOM come parte civile
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato l'applicazione ritenendo che la minaccia avesse efficacia coercitiva ex ante idonea a costringere la vittima
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa: richiamata dal ricorrente per prospettare una diversa qualificazione, ma la Corte ha ribadito la distinzione basata sulla efficacia coercitiva e non ha accolto la conversione in truffa
art. 192 cod. proc. pen.
Riferita alle regole probatorie; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni del danneggiato possono fondare la responsabilità se adeguatamente corroborate da altri elementi
art. 62 n.6 cod. pen.
Circostanza attenuante controversa: la Corte ha confermato il mancato riconoscimento, ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni (ad es. risarcimento alle organizzazioni)
artt. 321 e 240-bis cod. pen.
Norme sulla confisca e sulla confisca "allargata": la Corte ha ritenuto legittima la confisca in presenza di beni nella disponibilità dell'imputato sproporzionati rispetto ai redditi e in mancanza di una valida ricostruzione dell'origine
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e attribuzione di una somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata (Sez.2, sent. n.11453 del 17/02/2016; Sez.4 n.410 del 09/11/2021; Sez.U. n.27421 del 25/02/2021; Sez.2 n.3854 del 30/11/2021)
Giurisprudenza impiegata per chiarire: (i) il criterio tra estorsione e truffa (efficacia coercitiva ex ante); (ii) la possibilità di fondare la responsabilità sulle dichiarazioni del danneggiato se corroborate; (iii) i limiti temporali e di ragionevolezza per la confisca "allargata" e il criterio della sproporzione tra beni e redditi
Massime di principio
- Le organizzazioni sindacali possono costituirsi parte civile quando l'azione dell'imputato è astrattamente idonea a produrre un danno diretto alla loro sfera di interessi (es. perdita di credibilità, impedimento alla normale attività sindacale).
- La distinzione tra estorsione e truffa si basa sulla valutazione ex ante della concreta efficacia coercitiva della minaccia sulla volontà della vittima; non conta soltanto la posizione soggettiva dell'imprenditore o l'effettiva realizzazione del male prospettato.
- Le dichiarazioni del danneggiato, purché credibili e corroborate da elementi di riscontro, possono da sole contribuire a fondare la responsabilità dell'imputato senza richiedere ulteriori regole probatorie speciali.
- Per la confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. è necessario dimostrare che i beni si trovano nella disponibilità dell'imputato e che il loro valore è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività svolta; la mancanza di una convincente ricostruzione dell'origine dei beni giustifica la confisca.
- I motivi di ricorso che ripropongono questioni già affrontate e definite in precedenti gradi o in sede cautelare sono frequentemente dichiarati inammissibili come ripetitivi; il ricorrente deve portare elementi nuovi o un concreto vizio di diritto.
- La determinazione della pena tiene conto della durata, della modalità e della gravità della condotta: richieste estorsive protratte nel tempo e rivolte a soggetti in difficoltà economica possono giustificare una pena superiore al minimo edittale.
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