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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21961/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore postale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un contributo di categoria versato da un operatore postale per gli anni 2012-2016 all'AGCOM, a seguito dell'annullamento in sede contenziosa degli atti ministeriali e delle delibere che avevano fissato il contributo. In primo grado la domanda di rimborso era stata accolta; in appello la CTR ha riformato la decisione dichiarando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo applicabile l'art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex artt. 360, n. 1, e 362 c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 19, lett. g), d.lgs. 546/1992, sostenendo che la controversia, avendo ad oggetto un contributo avente natura tributaria, spettasse al giudice tributario. AGCOM ha resistito con controricorso. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: il contributo era previsto dall'art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011, e presentava base imponibile, aliquota massima e finalizzazione al finanziamento dell'ente; la disciplina è stata poi abrogata nel 2017 ma ciò non incideva ratione temporis sulla lite. La questione decisiva era se il contributo fosse un tributo, poiché in tal caso la giurisdizione tributaria, ex art. 2 d.lgs. 546/1992, sarebbe stata piena ed esclusiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il contributo di funzionamento dovuto dagli operatori postali all'AGCOM avesse natura tributaria, perché prestazione patrimoniale imposta dalla legge, coattiva, definitiva, priva di sinallagmaticità e collegata al finanziamento di un ente pubblico, commisurata a un indice di capacità contributiva. Di conseguenza ha interpretato l'art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a. come norma che devolve alla giurisdizione amministrativa i provvedimenti dell'AGCOM, ma non le controversie sui contributi di funzionamento dovuti dagli operatori vigilati, che rientrano nella giurisdizione tributaria. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    è stato utilizzato come base del motivo di ricorso per denunciare un errore sulla giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 360, n. 1, c.p.c. per il ricorso per cassazione sulla giurisdizione

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    attribuisce alla giurisdizione tributaria generale ed esclusiva le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere

  • art. 19, lett. g), d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità in sede tributaria dell'atto relativo al contributo

  • art. 133, comma 1, lett. l), d.lgs. 104/2010

    la Corte ne fornisce una lettura restrittiva: devolve al giudice amministrativo i provvedimenti dell'AGCOM, ma non le controversie sui contributi di funzionamento aventi natura tributaria

  • art. 21, commi 13-14, d.l. 201/2011

    ha soppresso l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, trasferendone funzioni e risorse all'AGCOM

  • art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999

    costituisce la disciplina ratione temporis del contributo postale e presenta i tratti tipici di una prestazione patrimoniale imposta

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 58/2011

    ha modificato l'art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999

  • art. 23 Cost.

    richiamato per qualificare il contributo come prestazione patrimoniale imposta prevista dalla legge

  • art. 65, comma 1, d.l. 50/2017

    ha abrogato la precedente disciplina del contributo a decorrere dal 2017 e introdotto un diverso sistema di finanziamento

  • art. 1, commi 65 e 66, legge 266/2005

    richiamati come nuova base del finanziamento dell'AGCOM, utile come termine di raffronto sistematico

  • artt. 5 e 6 d.lgs. 261/1999

    servono a chiarire che licenza individuale e autorizzazione generale sono rilasciate dal Ministero e non costituiscono il sinallagma del contributo

Massime di principio

  • I contributi imposti dalla legge a favore di autorità indipendenti, quando sono coattivi, definitivi, privi di corrispettività e commisurati a un indice economico rilevante, hanno natura tributaria.
  • Quando una prestazione patrimoniale imposta integra un tributo, la giurisdizione spetta al giudice tributario in via piena ed esclusiva, anche con riguardo agli atti del procedimento di imposizione e riscossione.
  • La clausola di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti di un'autorità indipendente non si estende automaticamente alle controversie sul contributo di funzionamento dell'autorità se tale contributo ha natura di tributo.
  • Per qualificare un prelievo come tributo contano la matrice legislativa, la doverosità, l'assenza di sinallagma, la destinazione al finanziamento di un ente pubblico e il collegamento con una capacità contributiva.
  • La natura del rapporto autorizzatorio o concessorio dell'operatore vigilato non muta la qualificazione tributaria del contributo di funzionamento se il prelievo non remunera uno specifico servizio reso al versante

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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