Cassazione Penale, Sentenza n. 1214/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla senza rinvio soltanto la statuizione di confisca del denaro trovato in sequestro (euro 205), ordinandone la restituzione all'avente diritto e delegando gli adempimenti per la restituzione. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile: ossia la condanna penale pattuita e la pena applicata vengono confermate. Il ricorso è accolto limitatamente alla confisca e respinto nel resto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva inflitto la pena di 1 anno e 6 mesi e multa di euro 4.000 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990: (1) vizio di qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto all'art. 73, comma 5) e motivazione insufficiente per aver valorizzato solo il quantitativo lordo dello stupefacente; (2) contraddittorietà e illogicità per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione dell'art. 240 c.p. per la confisca di euro 205 in assenza di accertamento della provenienza come provento del reato.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma delittuosa contestata relativa alla detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento si riferisse correttamente a questa fattispecie in presenza di stupefacente frazionato in dosi pronte per lo smercio.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Fattispecie invocata dal ricorrente come più adeguata; la Corte ha ritenuto che, però, dalla imputazione e dalla motivazione emergessero elementi di fatto (quantitativo, dosaggio, materiale per il confezionamento) che escludevano l'evidenza di un errore manifesto nella qualificazione adottata.
codice penale, art. 240
Disciplina della confisca per i beni che costituiscono prodotto o profitto del reato; la Corte ha ritenuto che la confisca disposta dal GUP fosse carente di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato.
codice penale, art. 240-bis
Prevede la confisca 'allargata' o per sproporzione; la Corte ricorda che anche per questa forma di confisca è necessaria adeguata motivazione circa la sproporzione e l'assenza di prova della provenienza lecita.
d.P.R. 309/1990, art. 85-bis
Rinvio alla normativa penale sulla confisca allargata; utilizzato dalla Corte per ricordare i criteri di applicazione dell'art. 240-bis nel settore droghe.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Norma che limita l'impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento: i motivi attinenti a errori di qualificazione sono ammissibili in cassazione solo se manifesti ed evidenti; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili i motivi relativi alla qualificazione e alla mancata attenuazione delle circostanze.
Legge n. 103/2017
Riforma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.; la Corte richiama la riforma per delimitare il sindacato in cassazione sulle sentenze di patteggiamento e per ammettere comunque il controllo sulla confisca, avendo questa natura extracongiunturale rispetto all'accordo.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, i motivi di cassazione che impugnano la qualificazione giuridica dei fatti sono ammissibili solo se l'errore è manifesto e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione; altrimenti il gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- La confisca di somme trovate in possesso dell'imputato richiede motivazione specifica: il giudice deve provare il nesso di pertinenzialità tra denaro e reato se confisca come prodotto o profitto (art. 240 c.p.) o dimostrare sproporzione e mancanza di prova della provenienza lecita se si invoca la confisca allargata (art. 240-bis c.p.).
- Somme di modico valore e prive di elementi che indichino accumulo o sproporzione rispetto alle condizioni economiche dell'imputato non giustificano automaticamente la confisca come provento del reato.
- La diversificazione della pena concordata tra parti per coimputati è possibile nel patteggiamento e non costituisce di per sé vizio impugnabile in cassazione se rientra nell'accordo e non è manifestamente illegale.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in sede di patteggiamento difficilmente è sindacabile in cassazione, salvo che emerga un errore palese rilevabile dal testo della decisione.
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, è strategico concentrare i ricorsi su questioni non comprese nell'accordo (ad es. misure ablative o ordini di restituzione) perché tali questioni restano suscettibili di controllo in Cassazione.
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