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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1214/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla senza rinvio soltanto la statuizione di confisca del denaro trovato in sequestro (euro 205), ordinandone la restituzione all'avente diritto e delegando gli adempimenti per la restituzione. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile: ossia la condanna penale pattuita e la pena applicata vengono confermate. Il ricorso è accolto limitatamente alla confisca e respinto nel resto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva inflitto la pena di 1 anno e 6 mesi e multa di euro 4.000 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990: (1) vizio di qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto all'art. 73, comma 5) e motivazione insufficiente per aver valorizzato solo il quantitativo lordo dello stupefacente; (2) contraddittorietà e illogicità per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione dell'art. 240 c.p. per la confisca di euro 205 in assenza di accertamento della provenienza come provento del reato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma delittuosa contestata relativa alla detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento si riferisse correttamente a questa fattispecie in presenza di stupefacente frazionato in dosi pronte per lo smercio.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Fattispecie invocata dal ricorrente come più adeguata; la Corte ha ritenuto che, però, dalla imputazione e dalla motivazione emergessero elementi di fatto (quantitativo, dosaggio, materiale per il confezionamento) che escludevano l'evidenza di un errore manifesto nella qualificazione adottata.

  • codice penale, art. 240

    Disciplina della confisca per i beni che costituiscono prodotto o profitto del reato; la Corte ha ritenuto che la confisca disposta dal GUP fosse carente di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato.

  • codice penale, art. 240-bis

    Prevede la confisca 'allargata' o per sproporzione; la Corte ricorda che anche per questa forma di confisca è necessaria adeguata motivazione circa la sproporzione e l'assenza di prova della provenienza lecita.

  • d.P.R. 309/1990, art. 85-bis

    Rinvio alla normativa penale sulla confisca allargata; utilizzato dalla Corte per ricordare i criteri di applicazione dell'art. 240-bis nel settore droghe.

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Norma che limita l'impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento: i motivi attinenti a errori di qualificazione sono ammissibili in cassazione solo se manifesti ed evidenti; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili i motivi relativi alla qualificazione e alla mancata attenuazione delle circostanze.

  • Legge n. 103/2017

    Riforma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.; la Corte richiama la riforma per delimitare il sindacato in cassazione sulle sentenze di patteggiamento e per ammettere comunque il controllo sulla confisca, avendo questa natura extracongiunturale rispetto all'accordo.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, i motivi di cassazione che impugnano la qualificazione giuridica dei fatti sono ammissibili solo se l'errore è manifesto e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione; altrimenti il gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • La confisca di somme trovate in possesso dell'imputato richiede motivazione specifica: il giudice deve provare il nesso di pertinenzialità tra denaro e reato se confisca come prodotto o profitto (art. 240 c.p.) o dimostrare sproporzione e mancanza di prova della provenienza lecita se si invoca la confisca allargata (art. 240-bis c.p.).
  • Somme di modico valore e prive di elementi che indichino accumulo o sproporzione rispetto alle condizioni economiche dell'imputato non giustificano automaticamente la confisca come provento del reato.
  • La diversificazione della pena concordata tra parti per coimputati è possibile nel patteggiamento e non costituisce di per sé vizio impugnabile in cassazione se rientra nell'accordo e non è manifestamente illegale.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in sede di patteggiamento difficilmente è sindacabile in cassazione, salvo che emerga un errore palese rilevabile dal testo della decisione.
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, è strategico concentrare i ricorsi su questioni non comprese nell'accordo (ad es. misure ablative o ordini di restituzione) perché tali questioni restano suscettibili di controllo in Cassazione.

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