Ordinanza n. 154/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l''ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 19/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6 febbraio 2022, depositato in Cancelleria in data 7 febbraio 2023, nel giudizio monitorio N.R.G. 367/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19/2023 del Tribunale di Castrovillari
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Nel corso del giudizio, il Consorzio resistente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione regionale del 10 luglio 2025, pubblicata il 28 luglio 2025. Il ricorrente ha quindi agito per l'attuazione coattiva di un titolo giudiziale nei confronti di un ente assoggettato a una procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza, ritenendo operativo, dalla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella massa passiva. Il giudizio di ottemperanza non poteva pertanto proseguire. Il Collegio ha tuttavia liquidato al Commissario ad acta il compenso di euro 500,00, ponendolo definitivamente a carico del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il Consorzio conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito e il compenso può essere insinuato nella massa passiva; non è stato ritenuto possibile porlo a carico della Regione Calabria o del Consorzio di Bonifica della Calabria, poiché la gestione separata del Consorzio subentrato riguarda soltanto le procedure di liquidazione non concluse dopo il termine, eventualmente prorogato, previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
La disposizione estende agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, disposta dalla Giunta regionale o provinciale competente, con nomina del commissario.
art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Prevede l'applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell'art. 51 del medesimo testo normativo.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella massa passiva
Il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali sui beni della massa passiva diviene operativo dalla dichiarazione della procedura e impedisce la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'assoggettamento di un ente alla liquidazione coatta amministrativa rende improcedibile il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione individuale di un titolo giudiziale, poiché alla procedura si applica il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella massa passiva.
- Il compenso spettante al commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere posto a carico dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e ammesso alla relativa massa passiva.
- L'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito; il subentro di altro ente nella gestione separata opera soltanto nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, incluso il mancato completamento della liquidazione entro il termine prorogato.
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