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Sentenza

Sentenza n. 269/2026 - Catania, Sezione 5

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 15.09.2025 e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione e copia del certificato di abitabilità e della documentazione presupposta riferita alla propria unità immobiliare in Monterosso Almo, sita in Vicolo Silva n. 9, meglio identificata al N.C.E.U. al foglio 16, p.lla 1626, sub. 9.

Giustizia amministrativa202502546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi al certificato di abitabilità e alla documentazione edilizia presupposta dell'unità immobiliare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un'unità immobiliare, ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale chiedendo copia del certificato di abitabilità e degli atti presupposti, tra cui la relativa istanza, la perizia tecnica, la concessione edilizia riferita all'unità immobiliare e le comunicazioni di inizio e fine lavori. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale derivante dalla proprietà del bene e dalla necessità di verificarne la conformità edilizia, urbanistica e di sicurezza anche in vista della vendita. Ha inoltre contestato la genericità della richiesta, evidenziando che i documenti erano puntualmente individuati. Il Comune, pur ritualmente intimato, non ha fornito alcun riscontro entro il termine di trenta giorni e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio di impugnazione-merito, volto ad accertare il diritto di accesso e, in caso positivo, a sostituire la determinazione amministrativa mediante ordine di esibizione dei documenti. Ha ritenuto l'istanza sufficientemente specifica, poiché riferita a documenti determinati e riconducibili a un fascicolo edilizio individuato. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse del ricorrente in quanto proprietario dell'immobile cui gli atti si riferiscono, rilevando che il diritto di accesso agli atti riguardanti direttamente il bene è, in tale situazione, in re ipsa. Ha inoltre affermato che, una volta individuati documenti che ordinariamente rientrano nella disponibilità dell'archivio comunale, spetta all'amministrazione dichiarare formalmente, sotto la propria responsabilità, l'eventuale mancata detenzione o custodia. Ha quindi annullato il tacito diniego e ordinato al Comune di consentire visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il giudice ha ritenuto sussistente il diritto del proprietario ad accedere agli atti direttamente riferiti al proprio immobile.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Prevede il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso; il suo decorso senza riscontro ha reso illegittimo il silenzio comunale.

  • art. 116 c.p.a.

    Configura il giudizio in materia di accesso come giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice accerta il rapporto e può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, ove accerti il diritto di accesso, di condannare l'amministrazione all'esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Esprime il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato; il TAR lo ha posto a fondamento della responsabilità dell'amministrazione di dichiarare formalmente l'eventuale mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di leale collaborazione richiamato dal giudice è considerato precipitato del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. non mira soltanto all'annullamento del diniego, ma all'accertamento del diritto dell'istante e può concludersi con l'ordine sostitutivo all'amministrazione di esibire i documenti richiesti.
  • Il proprietario di un immobile è legittimato ad accedere agli atti amministrativi direttamente riferiti al bene, poiché tali atti possono produrre effetti diretti o indiretti nella sua sfera giuridica e il bisogno di conoscenza deriva dalla stessa relazione qualificata con il bene.
  • Quando l'istanza individua documenti riconducibili a uno specifico procedimento o fascicolo amministrativo, non è generica o esplorativa anche se comprende ogni documento detenuto relativo a quel procedimento.
  • Individuati documenti che, in ragione delle competenze dell'ente, ordinariamente dovrebbero trovarsi nei suoi archivi, l'amministrazione deve dichiarare formalmente e responsabilmente l'eventuale mancata detenzione o custodia; non può limitarsi a omettere il riscontro.
  • Per l'accesso del proprietario agli atti edilizi e ai titoli abilitativi riguardanti direttamente il proprio immobile, l'interesse ostensivo può ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica ulteriore dimostrazione delle ragioni della richiesta, salvo il caso di documenti coperti da specifiche esigenze di tutela in contenziosi tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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