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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34407/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., aveva confermato il sequestro probatorio di plurimi beni contestati in relazione ai reati di ricettazione e tentata truffa, denunciando un difetto di motivazione sui presupposti della misura cautelare reale (ossia carenza della motivazione circa la necessità e i presupposti del sequestro e della qualificazione dei beni come corpo del reato). Il ricorso è stato trattato secondo le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, come convertito.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere stati proposti per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di cassazione contro misure cautelari reali, la nozione di "violazione di legge" ammissibile è limitata alla mancanza assoluta della motivazione o alla presenza di motivazione meramente apparente, mentre l'illogicità manifesta o la contraddittorietà sono rimediabili con il motivo specifico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Sul merito del provvedimento impugnato, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Rieti avesse fornito motivazione presente e non meramente apparente: era necessaria la verifica di genuinità, provenienza, destinazione e titoli di detenzione dei beni, anche alla luce della mancata congrua giustificazione della disponibilità degli stessi da parte degli imputati, e il sequestro consentiva lo svolgimento di ordinarie attività investigative che altrimenti non sarebbero possibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per colpa nella proposizione dei ricorsi, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sindacato sulle misure cautelari reali da parte del Tribunale; utilizzata come base per l'istanza di riesame che il Tribunale di Rieti ha esaminato e che è stata oggetto del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (come convertito)

    Richiamata per specificare la modalità di trattazione del ricorso (forme procedurali particolari previste dalla norma emergenziale/di conversione).

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretato come limite alla possibilità di proporre ricorso per cassazione contro misure cautelari reali: la "violazione di legge" che legittima il ricorso per cassazione include solo la mancanza assoluta della motivazione o la motivazione meramente apparente.

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamati come criteri di ammissibilità e specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito la necessaria specificità e che i motivi proposti non fossero tra quelli consentiti per la cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Indicato come il rimedio processuale corretto per denunciare l'illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione (motivo autonomo di cassazione diverso dalla "violazione di legge" di cui all'art. 325).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità totale del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la proposizione di ricorsi determinante l'inammissibilità per colpa giustifica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale principio liquidando una penalità di euro 3.000 per ciascun ricorrente a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso misure cautelari reali la cassazione è ammessa solo per "violazione di legge" intesa come mancanza fisica della motivazione o motivazione meramente apparente; l'illogicità o la contraddittorietà vanno dedotte con il motivo specifico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Per essere ammissibile un ricorso per cassazione occorre rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: i motivi devono essere consentiti e formulati con la dovuta precisione.
  • Quando il Tribunale conferma un sequestro probatorio su beni ritenuti "corpo del reato", è legittimo fondare il provvedimento sulla necessità di verificare genuinità, provenienza, destinazione e titoli di detenzione, specie se la disponibilità dei beni non è congruamente giustificata dagli imputati.
  • Il sequestro finalizzato a consentire ordinarie attività investigative è ammissibile se la conservazione dei beni è indispensabile per le indagini che altrimenti non potrebbero essere svolte.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per colpa (Cassa delle ammende); è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità e la correttezza formale dei motivi prima di proporre ricorso.

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