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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e determinazione di approvazione del concorso per titoli ed esami finalizzato all’ammissione al corso-concorso per 22 vicecommissari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nella parte relativa ai titoli di studio richiesti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente del Corpo Forestale regionale e in possesso di una laurea specialistica in Scienze ambientali, successivamente ricondotta alla classe 82/S e alla classe magistrale LM-75, ha impugnato il bando nella parte in cui, per il profilo tecnico-biologo/naturalista, richiedeva il diploma di laurea in Scienze biologiche o Scienze naturali e titoli equipollenti o equiparati. La piattaforma inPA aveva restituito un errore bloccante, impedendole di presentare la candidatura. Con un unico motivo articolato ha dedotto la violazione dell’art. 35-ter d.lgs. 165/2001, dell’art. 9 l.r. 26/1985, degli artt. 3 e 8 d.m. 509/1999, dell’art. 7 del d.P.R. 20 maggio 1989 e dell’art. 15 l.r. 7/2005, nonché eccesso di potere per falso presupposto, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà rispetto a una precedente procedura interna. Ha sostenuto che il proprio titolo fosse equipollente o equiparato a quelli richiesti, ovvero che dovesse essere riconosciuto quale titolo superiore assorbente; in subordine ha prospettato l’illegittimità costituzionale della disciplina, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Presidenza del Consiglio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo che la procedura fosse stata indetta e gestita esclusivamente dalla Regione e che il Dipartimento della Funzione Pubblica si fosse limitato a mettere a disposizione la piattaforma inPA, senza partecipare alla definizione dei requisiti, alla redazione del bando o alla gestione sostanziale della selezione. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha affermato che equipollenza ed equiparazione sono istituti tipizzati e non possono essere estesi in via analogica sulla base della mera affinità dei percorsi formativi; la corrispondenza deve risultare dalla legge o da una puntuale previsione della lex specialis. Il bando richiedeva specifici titoli e rinviava ai soli titoli formalmente riconosciuti come equipollenti o equiparati, sicché non era possibile valorizzare la generica contiguità tra Scienze ambientali e Scienze biologiche o naturali. Anche il principio dell’assorbimento del titolo superiore non opera automaticamente nei concorsi, richiedendo la piena sovrapponibilità dei percorsi formativi o una specifica previsione normativa. La scelta regionale di individuare i titoli di accesso è stata ritenuta espressione di discrezionalità organizzativa, sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà manifeste, non ravvisate nel caso concreto. La piattaforma informatica aveva correttamente applicato in modo automatizzato i requisiti predeterminati dal bando e non poteva introdurre criteri ulteriori. Le precedenti procedure interne non vincolavano l’amministrazione, poiché ogni concorso è autonomamente disciplinato dalla propria lex specialis e non genera un affidamento qualificato sui requisiti adottati in selezioni diverse. È stata inoltre dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la disciplina persegue esigenze oggettive e funzionali al buon andamento e si coordina con l’evoluzione dell’ordinamento universitario mediante le equiparazioni formali. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35-ter d.lgs. 165/2001

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla gestione telematica delle candidature e alla presentazione della domanda mediante il portale inPA; il giudice non fonda su di essa l’accoglimento di alcuna censura.

  • art. 9 l.r. Sardegna 26/1985

    È richiamato quale fondamento della disciplina regionale dei titoli di accesso alle funzioni di ufficiale forestale; il giudice ritiene comunque decisivi i requisiti specificamente stabiliti dalla lex specialis e le equipollenze o equiparazioni formalmente riconosciute.

  • artt. 3 e 8 d.m. 3 novembre 1999, n. 509

    Sono invocati dalla ricorrente in relazione all’evoluzione del sistema universitario e alla corrispondenza tra classi di laurea; la sentenza esclude che tale evoluzione consenta un’equipollenza sostanziale non prevista normativamente.

  • art. 7 d.P.R. 20 maggio 1989

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate in materia di titoli di studio; la sentenza non ne ricava una corrispondenza automatica tra il titolo posseduto e quelli richiesti dal bando.

  • art. 15 l.r. Sardegna 7/2005

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicabile; il ricorso è respinto perché il titolo posseduto non risulta formalmente equipollente o equiparato a quelli previsti dalla lex specialis.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata: la selezione dei titoli si basa su criteri oggettivi e predeterminati, funzionali alle esigenze professionali dell’amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina dei requisiti di accesso è ritenuta funzionale al buon andamento dell’amministrazione e coerente con la peculiarità delle funzioni del Corpo forestale.

Massime di principio

  • Nel reclutamento pubblico, equipollenza ed equiparazione dei titoli di studio costituiscono un sistema chiuso: la corrispondenza deve essere prevista dalla legge o da una puntuale disposizione della lex specialis e non può essere riconosciuta sulla base della sola affinità contenutistica dei percorsi formativi.
  • L’amministrazione non può valutare caso per caso la sostanziale idoneità di un titolo di studio non formalmente equipollente o equiparato a quelli richiesti dal bando, salvo che la normativa o la lex specialis le attribuiscano espressamente tale potere secondo criteri predeterminati.
  • Il possesso di un titolo di studio formalmente superiore non comporta automaticamente l’assorbimento del titolo richiesto per la partecipazione a un concorso; occorrono la piena sovrapponibilità dei percorsi formativi oppure una specifica previsione normativa.
  • La scelta dell’amministrazione di individuare i titoli di accesso a una procedura concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà rispetto alle professionalità e alle funzioni del posto da ricoprire.
  • Una piattaforma telematica di reclutamento può applicare automaticamente i requisiti predeterminati dal bando, ma non può né introdurre requisiti ulteriori né sostituire alle equipollenze o equiparazioni formali valutazioni discrezionali di equivalenza sostanziale.
  • I requisiti di partecipazione sono autonomamente stabiliti dalla lex specialis di ciascuna procedura concorsuale; criteri adottati in precedenti selezioni, anche interne, non vincolano l’amministrazione né generano un affidamento qualificato per successive procedure aventi diversa finalità organizzativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionale

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