Risoluzione n. 92 del 13/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per gli esoneri dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso, devono essere considerati tutti i proventi che concorrono a ricavi o volume d’affari, non solo gli incassi da biglietteria; inoltre, se un’impresa svolge sia intrattenimento sia spettacolo, i relativi importi non vanno sommati.
Esonero certificazione corrispettivi per intrattenimenti e spettacoli: ricavi/volume d'affari e cumulo tra attività
Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per intrattenimenti e spettacoli
La risoluzione esamina il regime di esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso per gli organizzatori di manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo. Il chiarimento riguarda sia il criterio di determinazione dei limiti dimensionali (ricavi e volume d’affari), sia il caso in cui il medesimo soggetto svolga entrambe le attività.
Quesito posto dalla SIAE
La SIAE chiede se, ai fini dell’esonero previsto dal DPR n. 544 del 1999 e dal DPR n. 640 del 1972, i limiti di ricavi o di volume d’affari debbano essere calcolati:
- considerando solo i corrispettivi certificati con i titoli di accesso;
- oppure includendo tutte le entrate dell’attività di intrattenimento o spettacolo, come prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni e cessioni o concessioni di diritti televisivi.
La SIAE chiede inoltre se, nel caso in cui un’impresa svolga sia attività di intrattenimento sia attività di spettacolo, i relativi ricavi e volumi d’affari debbano essere sommati.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la SIAE:
- il limite per l’esonero dovrebbe essere determinato dall’insieme degli incassi riferiti all’attività di intrattenimento o di spettacolo;
- se l’impresa svolge entrambe le attività, i dati relativi a ricavi e volume d’affari dovrebbero restare distinti.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 14, comma 2, del DPR n. 640 del 1972, che per le attività di intrattenimento di minima importanza prevede una base imponibile pari al 50% dei proventi conseguiti, purché i ricavi dell’anno solare precedente non superino 50 milioni di lire, pari a 25.822,84 euro;
- l’art. 4, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, che rende applicabile alle attività di intrattenimento di minima importanza la disciplina dell’art. 8, comma 1, dello stesso regolamento;
- l’art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, come modificato dall’art. 2, comma 59, della legge n. 350 del 2003, che per alcune attività spettacolistiche consente la documentazione dei corrispettivi anche mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato, se il volume d’affari dell’anno precedente non supera 50.000 euro.
Indicazioni della prassi amministrativa richiamata
La circolare n. 34 del 27 giugno 2003, paragrafo 1.4, viene richiamata per precisare che i contribuenti minori possono non installare i misuratori fiscali e documentare i corrispettivi con ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale/prestampato, integrati con gli elementi identificativi dell’evento e delle attività accessorie.
La circolare distingue inoltre due categorie:
- soggetti che svolgono attività di intrattenimento, anche congiuntamente ad altre attività, con ricavi non superiori a 25.822,84 euro nell’anno precedente;
- soggetti che svolgono attività spettacolistiche, con volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro, limite poi elevato a 50.000 euro dalla legge n. 350 del 2003.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, ai fini dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso:
- per le attività di intrattenimento rileva l’ammontare dei ricavi;
- per le attività spettacolistiche rileva l’ammontare del volume d’affari.
Ne consegue che devono essere considerate tutte le entrate che concorrono alla formazione di tali grandezze, non solo i corrispettivi da biglietteria. Sono quindi inclusi anche i proventi comunque relativi all’esercizio dell’attività, ad esempio:
- prestazioni pubblicitarie;
- sponsorizzazioni;
- cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva;
- cessioni o concessioni di diritti di trasmissione radiofonica.
Cumulo tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo
Quanto al secondo quesito, l’Agenzia esclude che, nel caso in cui un’impresa svolga sia attività di intrattenimento sia attività di spettacolo, i relativi ricavi e volumi d’affari debbano essere sommati.
La ragione indicata è la diversità, sotto il profilo fiscale e civilistico, delle due nozioni e delle rispettive discipline. Pertanto, ai fini dell’esonero, ciascuna attività va valutata secondo il proprio parametro:
- ricavi per l’intrattenimento;
- volume d’affari per lo spettacolo.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che, per applicare correttamente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso, occorre:
- computare, per ciascuna attività, tutti i proventi che concorrono alla formazione dei ricavi o del volume d’affari;
- non limitarsi ai soli incassi da titoli di accesso;
- non sommare, quando coesistono, i dati economici dell’attività di intrattenimento con quelli dell’attività di spettacolo.
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