Risoluzione n. 88 del 12/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i compensi dei commissari ad acta nominati nel giudizio di ottemperanza dalle commissioni tributarie sono, in linea generale, redditi assimilati al lavoro dipendente ai fini IRPEF. Esclude quindi l’inquadramento come collaborazione occasionale ai fini previdenziali, salvo il caso in cui il percettore svolga abitualmente attività di lavoro autonomo o d’impresa.
IRPEF e gestione separata INPS per i compensi dei commissari ad acta nominati dalle commissioni tributarie
Compensi dei commissari ad acta nel giudizio di ottemperanza
La risoluzione esamina il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dai commissari ad acta nominati dalle commissioni tributarie nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Il documento collega il tema all’art. 57 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e all’art. 70 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplinano rispettivamente il compenso del commissario e il potere del giudice tributario di nominare un ausiliario per l’attuazione del giudicato.
Quesito sottoposto all’Agenzia
La Direzione regionale chiede di sapere:
- quale sia il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei compensi percepiti dai commissari ad acta;
- se tali soggetti debbano iscriversi alla gestione separata INPS come lavoratori autonomi occasionali, qualora il compenso annuo superi euro 5.000.
Nel quesito viene anche riportata la posizione di alcuni commissari ad acta, nominati tra il personale amministrativo delle commissioni tributarie, i quali contestano l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sostenendo che l’incarico non configuri collaborazione occasionale, in quanto manca una vera delimitazione di inizio e fine dell’attività. Viene inoltre richiamata un’argomentazione analogica con il trattamento fiscale dei componenti delle commissioni tributarie, i cui compensi sono qualificati come gettoni di presenza e assoggettati a IRPEF come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Inquadramento del giudizio di ottemperanza
L’Agenzia ricorda che il giudizio di ottemperanza consente di dare piena attuazione al giudicato tributario. In tale ambito la commissione tributaria:
- adotta i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’amministrazione inerte;
- può intervenire direttamente oppure delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta;
- fissa al commissario un termine per i provvedimenti attuativi e determina il compenso secondo la disciplina richiamata dal D.P.R. n. 115/2002.
Il documento sottolinea che il commissario ad acta deriva i propri poteri dal giudice dell’ottemperanza ed è considerato, dalla prevalente giurisprudenza, un ausiliario del giudice con natura giurisdizionale. In tale veste svolge una pubblica funzione e assume le responsabilità proprie di detta funzione. Di regola è scelto tra funzionari dell’amministrazione inadempiente e gli atti da lui compiuti, pur assumendo forma amministrativa, hanno sostanza giurisdizionale.
Disciplina del compenso e richiamo al D.P.R. n. 115/2002
L’art. 57 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che al commissario ad acta si applica la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato quanto a:
- onorario;
- indennità;
- spese di viaggio;
- spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
Per la misura degli onorari, l’art. 50 del medesimo decreto richiama le tariffe professionali esistenti, da contemperare con la natura pubblicistica dell’incarico.
Qualificazione fiscale ai fini IRPEF
L’Agenzia afferma che i compensi percepiti dai commissari ad acta nominati dai giudici tributari rientrano nell’art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tale norma qualifica come redditi assimilati al lavoro dipendente:
- le indennità;
- i gettoni di presenza;
- gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni,
- nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale della sorveglianza, con esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
Nel caso specifico, secondo la risoluzione, si applica la prima parte della disposizione: i compensi derivanti dall’esercizio di una pubblica funzione devono essere considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo che il percettore sia un professionista o un imprenditore.
Eccezione per professionisti o imprenditori
Il documento precisa che, se il soggetto che percepisce il compenso esercita abitualmente un’arte o professione, oppure opera nell’esercizio di impresa commerciale, il relativo reddito non resta nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente, ma viene attratto, ai fini tributari:
- nei redditi di lavoro autonomo, oppure
- nei redditi d’impresa.
Viene richiamata, a supporto, la risoluzione n. 68 del 2004.
Implicazioni previdenziali richiamate nel quesito
Pur essendo sollevato anche il tema dell’iscrizione alla gestione separata INPS, la soluzione dell’Agenzia si concentra sulla qualificazione fiscale del compenso. Dal contesto del documento emerge che l’istanza verteva sulla possibile qualificazione dei commissari ad acta come collaboratori occasionali soggetti a iscrizione previdenziale al superamento della soglia di euro 5.000 annui; tuttavia, la risoluzione valorizza la natura di pubblica funzione e l’assimilazione fiscale dei compensi al lavoro dipendente, non l’inquadramento come collaborazione occasionale.
Conclusione
La conclusione sostanziale della risoluzione è che i compensi percepiti dai commissari ad acta nominati dai giudici tributari devono essere assoggettati al regime dell’art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR, come redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo il caso in cui il percettore agisca come professionista o imprenditore. Il documento fonda tale conclusione sulla natura pubblicistica e giurisdizionale dell’incarico svolto dal commissario ad acta.
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