Risoluzione n. 90 del 13/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe mostre temporanee allestite nei musei sono considerate attività spettacolistiche autonome e, se comportano un incremento del prezzo d’ingresso rispetto all’accesso ordinario al museo, devono essere certificate con titoli di accesso tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Rimane invece escluso l’obbligo per la sola visita al museo.
IVA e certificazione dei corrispettivi per mostre temporanee nei musei
IVA e obbligo di certificazione per mostre temporanee nei musei
La risoluzione affronta il trattamento IVA e l’obbligo di certificazione dei corrispettivi nel caso in cui, all’interno di un museo, venga allestita una mostra temporanea con un prezzo d’ingresso maggiorato rispetto a quello ordinario. Il punto centrale è stabilire se tale incremento comporti l’applicazione delle regole proprie delle attività spettacolistiche.
Quesito posto dalla SIAE
La SIAE segnala che, in occasione di mostre temporanee ospitate nei musei, il prezzo di ingresso può:
- restare invariato rispetto al corrispettivo ordinario;
- subire un incremento temporaneo.
L’ente chiede se, nella seconda ipotesi, l’aumento del prezzo d’ingresso comporti l’obbligo di rilasciare titoli di accesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Tesi dell’istante
Secondo la SIAE, l’aumento del prezzo d’ingresso in occasione della mostra temporanea determinerebbe una modifica sostanziale della prestazione resa. Da ciò deriverebbe l’applicazione della disciplina sugli spettacoli e, conseguentemente, l’obbligo di utilizzo del misuratore fiscale.
Inquadramento normativo
L’Agenzia richiama l’art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972, che disciplina l’IVA per le attività spettacolistiche indicate nella Tabella C allegata al decreto.
In particolare, il numero 5 della Tabella C comprende tra gli spettacoli:
- mostre e fiere campionarie;
- esposizioni scientifiche, artistiche e industriali.
Ne deriva che le mostre rientrano, in via generale, tra le attività spettacolistiche soggette alle modalità di certificazione previste per tali attività.
Certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche
Il comma 2 dell’art. 74-quater prevede, come regola generale, il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante:
- apparecchi misuratori fiscali;
- biglietterie automatizzate.
La risoluzione richiama inoltre la risoluzione n. 85/E del 16 giugno 2004, che aveva già chiarito che per le mostre non è previsto uno specifico esonero dall’emissione del titolo di accesso.
Distinzione tra visita al museo e mostra temporanea
Per la fattispecie concreta, l’Agenzia afferma che le visite alle mostre temporaneamente allestite all’interno dei musei devono essere distinte dalle visite ai musei stessi, in ragione della loro diversa natura.
Di conseguenza, tali visite sono considerate prestazioni autonome e ulteriori rispetto alla visita museale ordinaria.
Trattamento fiscale della visita al museo e della mostra temporanea
Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le visite ai musei, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n), del DPR 21 dicembre 1996, n. 696.
Tuttavia, l’incremento di prezzo richiesto ai visitatori per l’accesso alla mostra temporanea rispetto all’ordinario corrispettivo del museo è soggetto all’obbligo di certificazione mediante titoli di accesso.
Tale certificazione deve avvenire tramite:
- appositi misuratori fiscali;
- biglietterie automatizzate;
in conformità al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 3 agosto 2004.
Conclusione operativa
La conclusione è che:
- la visita al museo continua a beneficiare dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi;
- l’eventuale maggiorazione del prezzo legata alla mostra temporanea costituisce corrispettivo autonomo;
- tale maggiorazione deve essere certificata con titolo di accesso tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 13 mar 2008Risoluzione n. 91 del 13/03/2008
- Risoluzione · 13 mar 2008Risoluzione n. 92 del 13/03/2008
- Risoluzione · 13 mar 2008Risoluzione n. 93 del 13/03/2008
- Risoluzione · 13 mar 2008Risoluzione n. 94 del 13/03/2008
- Risoluzione · 12 mar 2008Risoluzione n. 88 del 12/03/2008
- Risoluzione · 12 mar 2008Risoluzione n. 89 del 12/03/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →