Risoluzione n. 94 del 13/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il servizio di fissazione delle quote delle scommesse, reso da una società cipriota a un concessionario italiano, non rientra nell’esenzione IVA per le operazioni di scommessa: si tratta di una prestazione distinta dall’accettazione delle giocate, territorialmente rilevante in Italia e assoggettata a IVA ordinaria del 20% con autofatturazione/fattura ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972.
Esenzione IVA su servizi di fissazione quote scommesse resi da soggetto non residente
Risoluzione n. 94/E del 13 marzo 2008: servizi di fissazione quote scommesse e IVA
Il documento riguarda un interpello presentato da una società concessionaria nel settore delle scommesse, volto a verificare se il servizio di "fissazione delle quote" reso da un soggetto non residente possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le operazioni relative alle scommesse. L’Agenzia delle Entrate esclude tale qualificazione, ritenendo il servizio imponibile in Italia.
Contesto fattuale e attività della società istante
La società istante riferisce di essere risultata aggiudicataria, a seguito di gara pubblica indetta dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in base al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2006, di diritti per l’affidamento in concessione dei "Giochi Pubblici diversi dalle corse dei cavalli". Essa ha iniziato ad operare nel 2007 nel settore dell’accettazione delle scommesse.
Per svolgere tale attività, la società ha stipulato con la società cipriota "Alfa Ltd", appartenente al medesimo gruppo, un contratto avente ad oggetto la fissazione delle quote delle scommesse relative a eventi sportivi selezionati dall’istante. Secondo quanto descritto, la determinazione delle quote è necessaria per collocare le scommesse sul mercato in base alle quotazioni ricevute.
Struttura operativa del servizio contestato
La procedura di fissazione delle quote viene descritta attraverso una serie di passaggi:
- la società istante comunica ad Alfa gli eventi inclusi nel programma ufficiale pubblicato dall’AAMS;
- Alfa assume l’incarico di inviare rapidamente le quotazioni richieste;
- prima della pubblicazione delle scommesse, Alfa fornisce una lista di proposte di quotazioni;
- ricevute le proposte, la società istante avvia con Alfa una fase di definizione finale, tenendo conto delle linee guida concordate.
L’istante sottolinea che, in termini sostanziali, l’attività di chi accetta scommesse si articola in due fasi:
- individuazione degli eventi oggetto di scommessa;
- quotazione dei diversi esiti pronosticabili collegati a ciascun evento.
Tesi difensiva del contribuente sull’esenzione IVA
La società ritiene che il servizio reso da Alfa rientri nell’area delle operazioni relative all’esercizio delle scommesse e sia quindi esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato anche dall’art. 11, comma 2, del D.M. n. 111 del 2006.
A sostegno della propria interpretazione, l’istante osserva che:
- la norma IVA non definisce in modo puntuale il servizio di scommessa, ma si limita a prevedere l’esenzione per le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere;
- la circolare n. 10 del 13 marzo 2006 avrebbe chiarito che l’esenzione riguarda le operazioni attive poste in essere dai soggetti che organizzano tali attività;
- la risoluzione n. 133 del 13 giugno 2003, in materia di servizi collaterali resi da istituti di credito, avrebbe evidenziato che l’esenzione si applica indipendentemente dalla qualità giuridica del prestatore e dalle modalità tecniche di esecuzione;
- la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-89/05, relativa a servizi di call center per un organizzatore di scommesse, confermerebbe che per parlare di scommessa rilevano gli eventi, le quote e l’alea del guadagno.
Sulla base di ciò, l’istante sostiene che la fissazione delle quote costituisca parte integrante dell’attività di scommessa, in quanto consente di quantificare il rischio e di attribuire l’aspettativa di guadagno. Inoltre, ritiene che, in assenza di una disciplina speciale di territorialità, trovi applicazione la regola generale dell’art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente non rilevanza territoriale in Italia della prestazione resa da Alfa.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 10, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, che esenta dall’IVA le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi e simili. Richiama inoltre la circolare n. 10 del 13 marzo 2006, che ha precisato come l’esenzione si riferisca solo alle operazioni attive, cioè all’accettazione delle scommesse, poste in essere dai soggetti che organizzano le operazioni stesse.
Alla luce di tale interpretazione, l’Agenzia afferma che le prestazioni rese da Alfa Ltd, consistenti nella fissazione delle quote, non possono essere considerate operazioni relative alla raccolta delle scommesse. Si tratta infatti della fornitura di dati necessari per la collocazione delle scommesse sul mercato, ma relativi a una fase distinta rispetto all’accettazione delle giocate.
Territorialità e trattamento IVA applicabile
L’Agenzia qualifica tali prestazioni come servizi rientranti tra quelli indicati dall’art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972. In quanto resi a un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato e non utilizzati fuori dal territorio della Comunità europea, essi sono considerati territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA.
Di conseguenza:
- non si applica l’esenzione IVA prevista per le operazioni di scommessa;
- la società istante deve emettere fattura con applicazione dell’IVA ordinaria nella misura del 20%;
- il trattamento è quello previsto dall’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Conclusione operativa
La risposta dell’Agenzia è negativa rispetto alla tesi del contribuente: il servizio di fissazione delle quote, reso dal soggetto non residente, non integra un’operazione esente relativa alle scommesse, ma una distinta prestazione di servizi imponibile in Italia. Il documento chiude precisando che la risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29.
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