Risoluzione n. 91 del 13/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione affronta quattro quesiti SIAE su titoli gratuiti, cena e discoteca, riduzioni di prezzo e lap dance. L’Agenzia conferma che gli ingressi gratuiti vanno certificati con titolo omaggio, che nelle discoteche le cene obbligatorie sono parte dell’intrattenimento con ISI e IVA ordinaria, che le riduzioni possono essere decise dall’organizzatore se basate su criteri oggettivi e che la lap dance resta intrattenimento anche fuori da discoteche, mentre le consumazioni obbligatorie in locali diversi seguono l’aliquota IVA del 10 per cento.
Chiarimenti su intrattenimento, consumazioni obbligatorie, riduzioni e lap dance
Risoluzione n. 91/E del 13 marzo 2008: attività di intrattenimento, consumazioni obbligatorie e lap dance
La risoluzione esamina alcuni quesiti della SIAE in materia di imposta sugli intrattenimenti, IVA e certificazione dei corrispettivi. I chiarimenti riguardano in particolare gli ingressi gratuiti in presenza di consumazione obbligatoria, il trattamento delle cene servite in discoteca, le riduzioni di prezzo sui titoli di accesso e il regime fiscale delle manifestazioni di lap dance.
Quesito 1: ingressi gratuiti e titoli omaggio
In presenza della formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", l’Agenzia ricostruisce la disciplina delle prestazioni gratuite sia per gli spettacoli sia per gli intrattenimenti.
Per le prestazioni spettacolistiche, richiama l’art. 3, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni rese ai possessori di titoli di accesso gratuiti non rientrano nel campo IVA nei limiti del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza ufficialmente riconosciuta.
Per le attività di intrattenimento, richiama l’art. 26 del DPR n. 640 del 1972:
- per le attività con periodicità, i titoli gratuiti e le tessere nominative permanenti sono esclusi dall’ISI entro il limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliata a ciascuna categoria di posti;
- per le attività senza periodicità, il limite è del 2 per cento dei posti di ciascuna categoria;
- oltre tali limiti, l’ISI è dovuta in base al prezzo stabilito per la corrispondente categoria di titoli a pagamento.
La risoluzione precisa inoltre che le prestazioni gratuite, anche quando non soggette a IVA e ISI, devono essere certificate con titolo di accesso emesso tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, con indicazione dell’ingresso gratuito. Nel caso della formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", i corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte devono essere certificati con titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi. Se, nella medesima manifestazione, alcuni partecipanti accedono senza pagamento e senza obbligo di consumazione, a essi deve essere rilasciato un titolo di accesso con indicazione dell’ingresso gratuito.
Quesito 2: somministrazione di pasti in discoteche e sale da ballo
L’Agenzia affronta il caso di locali con zona ristorante aperta solo quando, in un settore attiguo, si svolge attività musicale e/o danzante. Nella fattispecie descritta, la cena precede l’attività danzante; chi cena accede gratuitamente alla sala da ballo, mentre chi non cena entra con formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria".
La risoluzione afferma che la somministrazione dei pasti non costituisce un evento autonomo, ma è strettamente correlata all’attività di intrattenimento. Di conseguenza:
- ai fini dell’ISI, i corrispettivi delle cene devono essere assoggettati all’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del DPR n. 640 del 1972, perché rappresentano prestazioni accessorie obbligatoriamente imposte;
- ai fini IVA, la somministrazione delle cene nelle discoteche e sale da ballo si considera accessoria all’attività di intrattenimento ai sensi dell’art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972 ed è soggetta all’aliquota del 20 per cento, propria della prestazione principale.
La risposta è quindi unitaria: la cena funzionale all’accesso alla serata danzante non viene trattata come attività separata, ma come componente accessoria dell’intrattenimento.
Quesito 3: riduzioni di prezzo riconosciute dall’organizzatore
L’art. 20 del DPR n. 640 del 1972 disciplina le riduzioni di prezzo dei titoli di accesso.
La risoluzione distingue due ipotesi:
- il primo comma si riferisce a categorie individuate dalla legge o da decreto ministeriale, come militari di truppa, ragazzi e altre categorie previste normativamente;
- il secondo comma consente all’organizzatore di determinare direttamente, in via preventiva, le categorie di partecipanti cui vendere titoli a prezzo ridotto.
L’Agenzia chiarisce che, in base a tale seconda disposizione, l’organizzatore può riconoscere la riduzione a soggetti appartenenti a categorie da lui precedentemente individuate, purché sulla base di criteri oggettivi. Non viene quindi ammessa una selezione puramente arbitraria priva di criteri identificabili.
Quesito 4: lap dance e consumazioni obbligatorie in locali diversi da discoteche e sale da ballo
La risoluzione richiama innanzitutto la precedente n. 81/E del 27 aprile 2007, che aveva già ricondotto la lap dance fra le attività di intrattenimento, con applicazione dell’ISI e del regime IVA speciale di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia precisa che la precedente risoluzione non aveva fissato un elenco tassativo di elementi essenziali della lap dance, ma aveva valorizzato i profili di analogia con le attività di intrattenimento contemplate dalla Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972. In particolare, non è corretto ritenere che ciascuno degli elementi richiamati in modo esemplificativo debba necessariamente sussistere singolarmente per qualificare l’attività.
Quanto alle consumazioni obbligatoriamente imposte, l’Agenzia chiarisce che l’art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972 si applica alle sole discoteche e sale da ballo. In tali contesti le consumazioni obbligatorie sono considerate accessorie alle attività di intrattenimento o spettacolo e soggette all’IVA del 20 per cento.
Diversamente, se le manifestazioni di lap dance si svolgono in locali diversi da discoteche e sale da ballo, come bar, pub o ristoranti, le consumazioni obbligatorie non rientrano nell’ambito dell’art. 74-quater, comma 6-bis. In tali casi esse non sono considerate accessorie ai sensi di quella norma e devono essere assoggettate all’IVA del 10 per cento, in base al n. 121 della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Esito complessivo dei chiarimenti
La risoluzione conferma un’impostazione sostanziale nella qualificazione delle fattispecie:
- gli ingressi gratuiti devono sempre essere documentati con titolo omaggio;
- le consumazioni obbligatorie collegate alla serata danzante possono costituire base imponibile ISI e, nelle discoteche e sale da ballo, essere accessorie ai fini IVA;
- le riduzioni di prezzo possono essere fissate dall’organizzatore, ma secondo criteri oggettivi;
- la lap dance è attività di intrattenimento anche in assenza di alcuni elementi fattuali indicati nel quesito, mentre il regime IVA delle consumazioni varia a seconda del tipo di locale in cui l’evento si svolge.
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