Risoluzione n. 89 del 12/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle aziende speciali possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 27-ter, del DPR 633/1972, poiché tali aziende sono considerate enti pubblici e rientrano nella nozione di "organismi di diritto pubblico". L’esenzione vale anche se l’azienda speciale svolge attività commerciale, purché ricorrano le condizioni soggettive e oggettive richieste dalla norma.
IVA sulle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese da aziende speciali
IVA sulle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese da aziende speciali
La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di servizi aventi natura socio-sanitaria ed assistenziale rese dalle aziende speciali. Il chiarimento verte in particolare sulla possibilità di applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 27-ter), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 10, n. 27-ter), del DPR n. 633/1972 prevede l’esenzione dall’IVA per specifiche prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di categorie di soggetti svantaggiati. La norma richiama, tra i soggetti erogatori, gli "organismi di diritto pubblico", le istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, gli enti aventi finalità di assistenza sociale e le ONLUS.
La risoluzione richiama anche la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, articolo 132, n. 1, lettera g), che consente agli Stati membri di esentare le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza sociale effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale.
Condizioni per l’esenzione
La normativa di esenzione richiede la simultanea presenza di tre condizioni:
- le prestazioni devono avere natura socio-sanitaria, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
- devono essere rese in favore delle categorie di soggetti indicate espressamente dalla norma, tra cui anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori in situazioni di disadattamento o devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- le prestazioni devono essere effettuate da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale o ONLUS.
Interpretazione del requisito soggettivo
Il punto centrale del chiarimento riguarda il significato di "organismi di diritto pubblico". La risoluzione osserva che la formula normativa non contiene limitazioni tali da circoscrivere l’esenzione a sole determinate tipologie di soggetti pubblici.
Alla luce della formulazione letterale della norma nazionale e del richiamo alla disciplina comunitaria, l’agevolazione viene interpretata in senso generale e riferita anche agli enti pubblici.
Aziende speciali e loro qualificazione
Le aziende speciali, costituite ai sensi dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e oggi disciplinate dall’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono considerate enti pubblici. La risoluzione richiama la circolare n. 131/E del 16 giugno 1999 a supporto di tale qualificazione.
Di conseguenza, le aziende speciali rientrano nella nozione di "organismi di diritto pubblico" di cui all’articolo 10, n. 27-ter), del DPR n. 633/1972.
Effetti applicativi
Ne deriva che le prestazioni di servizi di natura socio-sanitaria e assistenziale rientranti nell’articolo 10, n. 27-ter), se effettuate dalle aziende speciali, possono beneficiare dell’esenzione IVA.
La circostanza che le aziende speciali abbiano per oggetto anche lo svolgimento di attività commerciale non incide sull’applicazione dell’agevolazione, che resta quindi riconoscibile per le prestazioni che rispettano i requisiti previsti dalla norma.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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