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Risoluzione

Risoluzione n. 93 del 13/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società controllata da un ente escluso dall'agevolazione può comunque fruire della deduzione IRAP per incremento occupazionale, se ne ricorrono gli altri requisiti del regolamento CE n. 2204/2002 e della disciplina applicabile. Viene richiamato il quadro normativo, l'esclusione soggettiva delle pubbliche amministrazioni e i limiti temporali e territoriali dell'agevolazione.

IRAP: deduzione per incremento occupazionale in aree ammissibili alle deroghe comunitarie

IRAP: deduzione per incremento occupazionale in aree agevolate

La risoluzione esamina un interpello presentato da ALFA S.p.a. in merito alla possibilità di applicare la deduzione IRAP prevista per l’incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle aree ammissibili alle deroghe comunitarie. L’Amministrazione finanziaria chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, con particolare attenzione alle società controllate da soggetti pubblici.

Quesito presentato dalla società

ALFA S.p.a. è una società a capitale pubblico, operante in house providing, che svolge servizi di rilevanza sociale, tra cui:

  • vigilanza e sicurezza ausiliaria per strutture scolastiche;
  • indagine ricognitiva per la mobilità dei disabili;
  • servizi di trasporto e realizzazione di un sistema di mobilità per soggetti svantaggiati e diversamente abili;
  • call-center di sicurezza stradale e per emergenze della viabilità provinciale.

La società, costituita il 19 dicembre 2005, ha effettuato dal 1° febbraio 2006 nuove assunzioni a tempo indeterminato per dotarsi del personale necessario allo svolgimento delle attività indicate. Chiede se tali assunzioni consentano di fruire della deduzione dalla base imponibile prevista dall’articolo 11, comma 4-quinquies, del d.lgs. n. 446 del 1997 per i soggetti che incrementano l’occupazione nelle aree ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società ritiene di poter beneficiare della deduzione, sostenendo:

  • di rispettare le condizioni previste dal regolamento comunitario n. 2204/2002 in materia di aiuti all’occupazione;
  • di operare in un’area ammissibile alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 11, comma 4-quater, del decreto IRAP, che prevede, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, una deduzione dalla base imponibile per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo precedente.

La deduzione è pari al costo del personale neoassunto, entro i seguenti limiti:

  • non oltre 20.000 euro annui per ciascun nuovo dipendente;
  • entro l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), c.c.

Il comma 4-quinquies stabilisce poi che, per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l’importo deducibile è:

  • quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE;
  • triplicato nelle aree ammissibili alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.

Il tutto resta subordinato al rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 e delle carte italiane degli aiuti a finalità regionale per i periodi di riferimento.

Ambito soggettivo dell’agevolazione

La risoluzione richiama le circolari n. 7/E del 13 febbraio 2006 e n. 26/E del 12 luglio 2006, che hanno fornito istruzioni applicative. In particolare, viene ribadito che l’agevolazione non si applica ai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto IRAP, ossia:

  • le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
  • le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
  • gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

La circolare n. 7/E del 2006 ha precisato che l’esclusione ha natura soggettiva e opera sia per l’attività istituzionale sia per eventuali attività commerciali svolte direttamente da tali soggetti.

Chiarimento della risoluzione

L’Agenzia precisa che l’esclusione va riferita all’attività “direttamente” esercitata dai soggetti esclusi dall’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto IRAP. Di conseguenza, se il beneficiario della deduzione è una società controllata da un soggetto espressamente escluso, l’agevolazione può essere fruita legittimamente.

Nel caso di ALFA S.p.a., essendo la società controllata da un soggetto pubblico ma distinta da esso sul piano soggettivo, la deduzione IRAP per incremento occupazionale è ritenuta applicabile.

Condizioni da rispettare per la fruizione

La risoluzione sottolinea che l’incremento occupazionale deve comunque avvenire nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002. In particolare, richiamando la circolare n. 7/E del 2006, si ribadisce che:

  • i posti di lavoro creati nell’area ammessa devono determinare un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento e dell’impresa rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti;
  • i posti creati devono essere mantenuti nella medesima regione o zona assistita per almeno tre anni per le grandi imprese o due anni per le piccole e medie imprese;
  • i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti devono non avere mai lavorato prima oppure aver perso o essere in procinto di perdere il precedente impiego.

Massimali di aiuto e carta degli aiuti regionali

In relazione ai massimali applicabili, l’Agenzia ricorda che la norma rinvia alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e a quella per il periodo successivo. Viene quindi richiamata la Decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007, C(2007) 5618def, con la quale è stata approvata la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Esito

La risposta conclude che la deduzione IRAP per incremento occupazionale è legittimamente fruibile dalla società controllata, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale richiamata.

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