Sentenza n. 1744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di reiterazione della procedura valutativa per la chiamata a professore ordinario, inclusi gli atti di valutazione e di chiamata del controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro gli atti con cui l’Università di Pisa aveva reiterato una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e aveva nuovamente proposto e approvato la chiamata del controinteressato a professore ordinario. I motivi d’appello hanno riguardato: la violazione e mancata applicazione del regolamento universitario del 2019, entrato in vigore dopo l’avvio originario della procedura; l’assenza di un’effettiva valutazione comparativa dei candidati e la violazione del d.m. n. 344/2011; l’elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Toscana, che aveva annullato la procedura per la mancanza di una concreta valutazione comparativa; nonché, mediante riproposizione dei motivi di primo grado, violazioni dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dei principi di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. L’appellante aveva inoltre contestato la scelta dell’Università di far ripartire la procedura da un nuovo avviso, riaprendo i termini e consentendo la partecipazione di nuovi candidati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente le censure centrali dell’appello. Ha ritenuto legittima la scelta dell’Università di far ripartire la procedura da un nuovo avviso, poiché la precedente sentenza del TAR aveva annullato anche l’avviso di indizione e la riedizione integrale era coerente con la necessità di correggere il vizio della precedente procedura, consistente nella mancanza di una concreta valutazione comparativa. Ha invece ritenuto illegittima l’applicazione del regolamento universitario del 2011, anziché di quello del 2019. Poiché l’Università aveva avviato ex novo la procedura nel 2020, riaprendo i termini e consentendo nuove candidature, la procedura doveva essere disciplinata dal regolamento sopravvenuto, in applicazione del principio tempus regit actum. Il nuovo regolamento era inoltre quello maggiormente coerente con il giudicato, poiché imponeva una valutazione comparativa dei candidati. Il Collegio ha quindi annullato tutti gli atti successivi al nuovo avviso del 16 novembre 2020, mantenendo ferma la validità dell’avviso stesso, e ha ordinato all’Università di rieditare la procedura senza riaprire i termini, limitandosi alle candidature presentate entro il termine dell’avviso, applicando integralmente il regolamento del 2019. Le ulteriori censure riferite agli esiti della valutazione sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la valutazione era stata annullata. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Disciplina la procedura per la chiamata di professori di prima fascia; la procedura deve svolgersi secondo regole che assicurino una valutazione comparativa dei candidati.
art. 18, comma 1, lett. b) e c), l. 240/2010
Richiamato negli atti universitari per le condizioni di incompatibilità del candidato chiamato.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e obbligo di motivazione.
art. 11 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori dell’Università di Pisa, approvato con D.R. n. 1285/2019
Il regolamento sopravvenuto doveva essere applicato alla procedura rinnovata, in quanto ancora in corso e nuovamente indetta nel 2020.
artt. 4 e 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori dell’Università di Pisa, approvato con D.R. n. 1285/2019
Prevedono la nomina della commissione e la valutazione comparativa dei candidati; tali disposizioni erano coerenti con il giudicato che aveva rilevato l’assenza di una comparazione effettiva.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, in esecuzione di una pronuncia di annullamento, avvia nuovamente una procedura amministrativa mediante un nuovo avviso e riapre i termini di partecipazione, la procedura così rinnovata deve essere disciplinata dalla normativa regolamentare vigente al momento della nuova attivazione, salvo specifiche disposizioni transitorie incompatibili.
- Il principio tempus regit actum impone, di regola, l’applicazione delle norme sopravvenute ai procedimenti amministrativi ancora in corso, soprattutto quando la fase funzionalmente decisiva del procedimento, quale la valutazione dei candidati, si svolge sotto la vigenza della nuova disciplina.
- Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, la valutazione comparativa dei candidati costituisce elemento essenziale della procedura e non può essere sostituita da una scelta priva di un effettivo confronto tra i profili degli aspiranti.
- Quando una sentenza annulla integralmente gli atti di una procedura, compreso l’avviso di indizione, l’amministrazione può essere tenuta a rinnovare la procedura a partire dall’avviso, anche consentendo l’ampliamento della platea dei partecipanti, se ciò è necessario per eliminare il vizio accertato e assicurare un’effettiva valutazione comparativa.
- In sede di riedizione della procedura, l’amministrazione deve rispettare sia il dispositivo sia gli effetti conformativi della sentenza di annullamento, adottando le modalità procedimentali idonee a rimuovere concretamente il vizio individuato dal giudice.
- Se gli atti valutativi impugnati vengono annullati per effetto della decisione, le censure rivolte esclusivamente ai loro risultati diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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