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Sentenza

Sentenza n. 1294/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Preso atto della mancata opposizione dell'amministrazione resistente, il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR e relativi Allegati A e B, concernenti la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e la tutela degli utenti per fatturazioni riferite a consumi risalenti a più di due anni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per l'annullamento la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, nonché i relativi Allegati A e B e gli atti connessi. Dal testo della sentenza non emergono i motivi di illegittimità dedotti. Con dichiarazione del 27 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando non emergano ragioni per proseguire il giudizio d'ufficio e la parte resistente non si opponga.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate dal giudice, anche in presenza di una richiesta di compensazione formulata dal ricorrente e di mancata opposizione della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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