Sentenza del 17/05/2016 n. 4358 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCISE SUL GAS NATURALE - Soggetto obbligato - Titolare deposito - Diritto al rimborso del consumatore finale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso dell'importo addebitatogli in bolletta o nel prezzo di vendita a titolo di accisa sul gas naturale. La questione riguardava l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso: se il consumatore finale, che aveva economicamente sopportato il costo, oppure il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa. La sentenza ha ritenuto che l'obbligazione tributaria gravasse sul titolare del deposito fiscale dal quale il gas naturale veniva immesso al consumo. Il consumatore finale, invece, aveva corrisposto l'importo al venditore come componente accessoria del prezzo di vendita e non come pagamento diretto dell'accisa all'Amministrazione finanziaria.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. È stato escluso il diritto del consumatore finale a ottenere direttamente dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'importo relativo all'accisa, poiché egli non è il soggetto obbligato al pagamento del tributo. L'eventuale pretesa restitutoria del consumatore, ove sussistente, deve essere eventualmente fatta valere nei confronti del venditore o del soggetto che ha addebitato l'importo, secondo il rapporto contrattuale e le regole civilistiche applicabili.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sul gas naturale
Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa è il titolare del deposito fiscale dal quale il prodotto viene immesso al consumo.
Norme sul rimborso delle accise
Il diritto al rimborso spetta al soggetto che ha assolto l'imposta secondo il rapporto tributario, non al consumatore finale che abbia semplicemente sopportato economicamente l'onere attraverso il prezzo di vendita.
Massime di principio
- Nelle imposte indirette, il soggetto che sopporta economicamente il costo non coincide necessariamente con il soggetto obbligato nei confronti dell'Erario.
- Il consumatore finale non può chiedere automaticamente il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria solo perché l'imposta è stata incorporata nel prezzo o addebitata in fattura.
- Per individuare il soggetto legittimato al rimborso occorre verificare chi sia il debitore d'imposta secondo la normativa e chi abbia materialmente assolto il tributo nei confronti dell'Erario.
- Se il consumatore ritiene indebita o erronea l'indicazione dell'accisa, la pretesa può riguardare il rapporto contrattuale con il venditore, anziché il rapporto tributario con l'Amministrazione.
- La regola deve essere applicata verificando la specifica disciplina del tributo, perché alcune normative possono prevedere eccezioni o particolari meccanismi di rivalsa e rimborso.
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