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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32272/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società operante nel commercio di merci, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi, in parte, a operazioni soggettivamente e parzialmente oggettivamente inesistenti, in parte a costi non inerenti, non documentati e a IVA indetraibile. Secondo l'Amministrazione, alcune fatture emesse da società estere interposte non rappresentavano il reale fornitore della merce, che sarebbe stata acquistata direttamente da un diverso soggetto cinese; il differenziale di prezzo sarebbe stato collegato a prestazioni di servizi inesistenti e a un'articolata interposizione fittizia. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva annullato integralmente l'accertamento ritenendo provata l'effettività delle operazioni tramite le bollette doganali di importazione e richiamando la deducibilità dei costi in presenza di operazioni comunque reali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe annullato anche riprese ulteriori mai devolute con l'appello; (3) violazione dell'art. 109 TUIR, poiché la CTR avrebbe ritenuto deducibili costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di sole risultanze formali, senza considerare il rilievo dell'interposizione fittizia e l'onere probatorio gravante sul contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto la motivazione della CTR solo apparente quanto alla ripresa principale e illogica quanto alla prova dell'effettività delle operazioni, poiché il mero riscontro con le bollette doganali prova solo il flusso documentale e non la sostanza economica delle operazioni contestate. Ha inoltre rilevato che, per le riprese ulteriori relative a costi non inerenti/non documentati e IVA, la CTR aveva annullato l'atto oltre i limiti dell'impugnazione e senza motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiede una motivazione della sentenza tributaria effettiva e non meramente apparente; la sua violazione integra nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; l'assenza di un reale percorso argomentativo determina nullità per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e dei motivi devoluti; l'annullamento di capi non impugnati integra ultrapetizione.

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede l'effettività del componente negativo e la sua inerenza all'attività d'impresa; in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti la prova formale non basta.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando esiste sul piano grafico ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; ciò integra nullità della sentenza.
  • In materia di imposte sui redditi e IVA, la semplice esibizione di fatture, bollette doganali o regolarità formale delle scritture non prova l'effettiva esistenza dell'operazione contestata se l'Amministrazione ha fornito elementi presuntivi di inesistenza.
  • Quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni e l'inerenza dei costi; l'onere non è assolto con documenti meramente formali.
  • Se l'avviso di accertamento contiene più riprese autonome e l'impugnazione riguarda solo alcune di esse, il giudice non può annullare anche le altre senza specifica devoluzione e senza motivazione.
  • La contestazione di una interposizione fittizia può incidere sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell'IVA perché, in assenza di un reale rapporto economico sottostante, viene meno il presupposto sostanziale della spesa.
  • In caso di operazioni solo in parte oggettivamente inesistenti, il giudice deve distinguere tra profili di effettività del bene/merce e profili di reale soggetto interposto o di servizi fittizi, senza sovrapporre la prova documentale alla prova sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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