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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione di Consiglio comunale di Oppido Lucano n. 32/2025 del 28 ottobre 2025 pubblicata nell'albo pretorio il 5 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di risoluzione parziale del contratto di cessione gratuita del diritto di superficie, limitatamente al lotto ex Zefiro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Parrocchia ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha disposto la risoluzione parziale del contratto del 24 marzo 2014, avente a oggetto la cessione gratuita per novantanove anni del diritto di superficie su un'area comunale destinata alla realizzazione di un complesso parrocchiale e di strutture ricreative e sportive. Il Comune aveva previamente dichiarato decaduto, per mancato inizio dei lavori, il permesso di costruire relativo al lotto ex Zefiro e aveva respinto l'istanza di autotutela proposta dalla Parrocchia. La ricorrente ha dedotto l'incompetenza del Consiglio comunale, ritenendo spettante alla dirigenza l'adozione dell'atto, nonché violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere. Ha inoltre sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in ragione della riconducibilità del rapporto a una concessione di beni pubblici. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il rapporto fosse fondato su un contratto, stipulato per atto pubblico, traslativo di un diritto reale di superficie, e non su una concessione amministrativa di bene pubblico. La deliberazione impugnata, qualificata dal Comune come risoluzione parziale per inadempimento, non costituiva esercizio di un potere autoritativo di gestione del territorio né revoca di una concessione, ma esprimeva la volontà dell'amministrazione di avvalersi degli effetti risolutivi previsti dal contratto, con conseguente restituzione della disponibilità dell'area e immissione in possesso. Le controversie relative alla risoluzione del contratto, alla sua efficacia e alle conseguenze dell'inadempimento attengono pertanto a diritti e obblighi privatistici e rientrano nella giurisdizione ordinaria. Non hanno modificato tale qualificazione né la precedente deliberazione consiliare di indirizzo né il richiamo, nella deliberazione impugnata, a esigenze di interesse pubblico. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ritenuto munito di giurisdizione, nel caso concreto il giudice ordinario.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla risoluzione per inadempimento di un contratto già perfezionato tra una pubblica amministrazione e un privato appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione agisce sul piano paritetico per far valere diritti e obblighi contrattuali, anche se il contratto riguarda un bene pubblico o è stato preceduto da una deliberazione amministrativa di indirizzo.
  • La qualificazione del rapporto come contratto traslativo di un diritto reale di superficie esclude, ai fini della giurisdizione, la riconduzione automatica della controversia alla concessione amministrativa di beni pubblici.
  • La risoluzione contrattuale, la sua efficacia e le conseguenze restitutorie dell'inadempimento restano questioni di diritto privato e rientrano nella giurisdizione ordinaria anche quando una delle parti sia una pubblica amministrazione.
  • Il richiamo a esigenze di interesse pubblico nell'atto con cui l'amministrazione dichiara la risoluzione del contratto non trasforma l'attività paritetica in esercizio di potere autoritativo e non modifica il riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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