Regolamento (UE) 2017/1506
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione, del 28 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’idrazide maleica come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione scientifica condotta nel quadro della procedura di rinnovo. Contestualmente modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando la posizione della sostanza nell’elenco delle sostanze approvate. Viene anche introdotta una condizione specifica di purezza relativa all’impurità idrazina, con un periodo transitorio fino al 1° novembre 2018. La nuova approvazione vale fino al 31 ottobre 2032.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva idrazide maleica e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva idrazide maleica, utilizzata nei prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri nell’attuazione uniforme della disciplina di approvazione e rinnovo, nonché i produttori e richiedenti che immettono sul mercato sostanze attive e prodotti fitosanitari contenenti idrazide maleica. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri; per la sostanza rinnovata si applica dal 1° novembre 2017, salvo la nuova disciplina sull’impurità idrazina, applicabile dal 1° novembre 2018.
Rinnovo dell’approvazione dell’idrazide maleica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva idrazide maleica nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La misura segue la procedura di rinnovo avviata dal richiedente, l’esame dello Stato membro relatore, la valutazione dell’EFSA e la consultazione del comitato permanente competente.
Contesto procedurale e base giuridica
La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con iscrizione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione in scadenza il 31 ottobre 2017 viene rinnovata perché la valutazione ha accertato che, per uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti idrazide maleica, sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Durata dell’approvazione e caratteristiche della sostanza
L’allegato I del regolamento riporta i dati identificativi della sostanza: idrazide maleica, CAS 123-33-1, CIPAC 310, denominazione IUPAC 6-idrossi-2H-piridazin-3-one. L’approvazione decorre dal 1° novembre 2017 e scade il 31 ottobre 2032. La purezza minima richiesta è pari a 979 g/kg.
Condizioni specifiche di purezza e impurità rilevante
Il regolamento introduce una condizione specifica relativa all’impurità tossicologicamente rilevante idrazina. Fino al 1° novembre 2018 il contenuto massimo consentito nel materiale tecnico è pari a 1 mg/kg; a decorrere da tale data il limite è ridotto a 0,028 mg/kg. Il considerando evidenzia che tale valore corrisponde al livello ritenuto sicuro dall’EFSA e che i produttori devono disporre di un periodo sufficiente per adeguare processi produttivi e controlli.
Obblighi degli Stati membri nella valutazione e nell’autorizzazione
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare riferimento alle appendici I e II. In sede di valutazione, devono prestare particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla sicurezza di operatori e lavoratori, verificando che le condizioni d’impiego prevedano adeguati dispositivi di protezione personale.
Etichettatura e misure di mitigazione del rischio
Il regolamento prevede che, se del caso, l’etichetta delle colture trattate indichi che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni volte a evitare l’esposizione del bestiame. Le condizioni d’impiego possono inoltre includere misure di mitigazione del rischio, ove necessarie.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: nella parte A viene soppressa la voce 52 relativa all’idrazide maleica, mentre nella parte B viene inserita la nuova voce 117 con il rinnovo dell’approvazione e con le specifiche aggiornate. In tal modo l’elenco delle sostanze approvate viene allineato alla nuova decisione di rinnovo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° novembre 2017, salvo la disposizione relativa al tenore massimo di idrazina nella colonna "Purezza", che si applica dal 1° novembre 2018. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva idrazide maleica è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo si fonda sulla conclusione che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.
Durata dell’approvazione e identificazione della sostanza
Nell’allegato I la sostanza è identificata come idrazide maleica, CAS 123-33-1, CIPAC 310, denominazione IUPAC 6-idrossi-2H-piridazin-3-one. L’approvazione decorre dal 1° novembre 2017 e scade il 31 ottobre 2032.
Condizioni di purezza e impurità idrazina
La purezza minima del materiale tecnico è fissata a ≥ 979 g/kg. L’impurità idrazina non deve superare 1 mg/kg nel materiale tecnico fino al 1° novembre 2018; successivamente, dal 1° novembre 2018, il limite scende a 0,028 mg/kg, in linea con il livello ritenuto sicuro dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Prescrizioni per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti
Gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II. Nella valutazione complessiva occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, garantendo condizioni d’impiego che prevedano dispositivi di protezione personale adeguati.
Indicazioni in etichetta e misure di mitigazione del rischio
Gli Stati membri devono provvedere, se del caso, affinché l’etichetta delle colture trattate indichi che esse sono state trattate con idrazide maleica e contenga istruzioni per evitare l’esposizione del bestiame. Le condizioni d’impiego possono inoltre includere misure di attenuazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 52 relativa all’idrazide maleica e nella parte B è inserita la nuova voce 117 con i dati aggiornati di approvazione e le relative disposizioni specifiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° novembre 2017, fatta eccezione per la disposizione sul tenore di idrazina nella colonna "Purezza" dell’allegato I, applicabile dal 1° novembre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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