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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1509

Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

Normativa europea32017R1509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento consolida e rafforza il regime restrittivo dell’Unione contro la RPDC, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e della decisione PESC 2016/849. Introduce divieti su esportazioni e importazioni di beni sensibili, beni di lusso, metalli preziosi, statue, elicotteri, navi e aeromobili, oltre a restrizioni su investimenti, servizi, trasferimenti di fondi e operazioni finanziarie. Prevede inoltre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di soggetti designati, misure di controllo sui trasporti e deroghe/autorizzazioni per finalità umanitarie o ufficiali. Il testo attribuisce rilevanti poteri di aggiornamento alla Commissione e al Consiglio e stabilisce obblighi nazionali di vigilanza e sanzione.

Misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), con divieto di esportazioni/importazioni selezionate, restrizioni finanziarie, commerciali, di trasporto e congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro, nonché a chiunque svolga attività economiche, anche parzialmente, nell’Unione. Il regolamento disciplina rapporti con la RPDC e con soggetti, beni, tecnologie, servizi, fondi, navi e aeromobili collegati ai programmi nucleari, missilistici e ad altre attività vietate, prevedendo varie esclusioni per usi umanitari, diplomatici, consolari e, in alcuni casi, previa autorizzazione o approvazione del comitato per le sanzioni ONU. È direttamente applicabile e abroga il regolamento (CE) n. 329/2007.

Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio sulle misure restrittive nei confronti della RPDC

Il regolamento sostituisce e consolida il precedente quadro sanzionatorio dell’Unione contro la Repubblica popolare democratica di Corea, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e della decisione (PESC) 2016/849. La ratio è impedire che il sistema economico, finanziario, commerciale e logistico dell’Unione contribuisca ai programmi nordcoreani connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa.

Ambito e impianto generale

Il testo si applica in modo ampio all’interno dell’Unione e a una serie di soggetti collegati agli Stati membri, includendo cittadini, persone giuridiche, entità e organismi registrati o operanti nell’Unione. La tecnica normativa combina divieti generali, elenchi allegati di beni/servizi/soggetti, autorizzazioni caso per caso e obblighi di cooperazione tra Stati membri, Commissione e autorità competenti.

Restrizioni commerciali su beni, tecnologie e servizi

L’articolo 3 vieta un ampio spettro di esportazioni verso la RPDC e importazioni dalla RPDC di beni e tecnologie sensibili, incluse le merci a duplice uso dell’allegato II, il carburante per aerei, metalli e minerali strategici, carbone, ferro e prodotti petroliferi, nonché rame, nichel, argento e zinco. Il regolamento disciplina inoltre beni di lusso, oro, metalli preziosi, diamanti, statue, elicotteri e navi, con allegati dettagliati basati su codici NC/SA e con deroghe limitate per usi personali, diplomatici, consolari o umanitari.

Investimenti, servizi e immobiliare

Sono vietati investimenti nell’Unione provenienti da soggetti pubblici o privati della RPDC o a essi collegati, la costituzione di joint venture e il finanziamento di attività in settori strategici o connessi ai programmi ADM. Sono inoltre vietati specifici servizi inerenti ai settori minerario, chimico, estrattivo e di raffinazione e taluni servizi informatici, salvo deroghe per sviluppo civile, denuclearizzazione e missioni ufficiali. Il regolamento include anche un divieto sui beni immobili messi a disposizione del governo nordcoreano, salvo usi diplomatici o consolari.

Restrizioni finanziarie, congelamento e compliance bancaria

Il cuore del regime è il divieto di trasferire fondi da e verso la RPDC, la preclusione di relazioni con enti finanziari e creditizi nordcoreani e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti designati negli allegati. Gli intermediari finanziari devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica, controlli AML/CFT, conservazione documentale e segnalazione di operazioni sospette legate al finanziamento della proliferazione. Il regolamento impone anche la chiusura di conti e strutture bancarie in numerose ipotesi e disciplina autorizzazioni limitate, soprattutto per finalità umanitarie o ufficiali.

Trasporti, navi e aeromobili

Le disposizioni in materia di trasporti prevedono ispezioni dei carichi in transito o presenti nell’Unione, divieti di accesso ai porti per navi nordcoreane o sospette, divieti di decollo/atterraggio/sorvolo per aeromobili della RPDC e restrizioni su leasing, equipaggio, classificazione, registrazione e assicurazione delle navi. Anche in questo settore sono previste eccezioni per urgenze, ispezioni, finalità umanitarie e specifiche autorizzazioni del comitato per le sanzioni.

Soggetti designati, allegati e aggiornamenti

Gli allegati XIII-XVII contengono l’elenco delle persone, entità, organismi e navi soggetti a congelamento, sequestro o altre misure restrittive; gli allegati sono aggiornabili alla luce delle designazioni ONU e delle decisioni del Consiglio. La Commissione può aggiornare vari allegati tecnici e i codici doganali, mentre il Consiglio gestisce le modifiche agli elenchi di soggetti designati. È previsto il riesame periodico degli allegati più sensibili e l’obbligo di indicare i motivi delle designazioni.

Garanzie, esenzioni e coordinamento applicativo

Il regolamento prevede eccezioni per esigenze di base, spese straordinarie, obblighi preesistenti, attività diplomatiche, consolari e umanitarie, nonché per l’assistenza di organizzazioni internazionali e ONG. È vietata ogni attività di elusione e non sorge alcun diritto risarcitorio per contratti o transazioni colpiti dalle misure; inoltre, chi applica in buona fede i congelamenti è protetto da responsabilità salvo negligenza. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni nazionali efficaci e collaborare tramite scambio di informazioni e notifica delle autorità competenti.

Disposizioni principali

Ambito territoriale e soggettivo

L’articolo 1 estende il regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati nel diritto di uno Stato membro e alle attività economiche esercitate, in tutto o in parte, nell’Unione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, succursale, servizi di intermediazione, richiesta, autorità competenti, contratto o transazione, ente creditizio e finanziario, fondi, risorse economiche, trasferimento di fondi, beneficiario del pagamento, ordinante, prestatori di servizi di pagamento, assistenza tecnica e nave dotata di equipaggio dalla RPDC.

Divieti di esportazione e importazione di beni sensibili

L’articolo 3 vieta l’esportazione verso la RPDC di beni e tecnologie elencati nell’allegato II, del carburante per aerei dell’allegato III e l’importazione dalla RPDC di beni e tecnologie dell’allegato II, nonché oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare (allegato IV), carbone, ferro e minerale di ferro (allegato V), prodotti petroliferi (allegato VI), rame, nichel, argento e zinco (allegato VII). L’allegato II include beni a duplice uso, altre tecnologie e componenti chiave per i missili balistici e per le ADM.

Deroghe per carburante per aerei e prodotti minerari/energetici

L’articolo 4 consente autorizzazioni, caso per caso, per carburante per aerei previa approvazione del comitato per le sanzioni e per specifiche operazioni su carbone, ferro, minerale di ferro e carbone del porto di Rajin/Rason, a condizioni stringenti di provenienza, uso, assenza di collegamento ai programmi ADM e informazione preventiva al comitato. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Divieti su prodotti destinati alle forze armate

L’articolo 5 vieta l’esportazione verso la RPDC, e l’importazione/trasporto dalla RPDC, di qualsiasi prodotto diverso da cibo o medicinali se l’operatore sa o ha fondati motivi di ritenere che il bene sia destinato alle forze armate nordcoreane o che l’operazione possa rafforzare le capacità operative di forze armate di un Paese terzo.

Deroghe umanitarie e di non-contributo militare

L’articolo 6 consente autorizzazioni per prodotti di cui all’articolo 5 se non connessi ad armamenti o sviluppo militare, se non contribuiscono alle capacità operative militari della RPDC o di Paesi terzi, se il comitato per le sanzioni ne accerta la compatibilità con le risoluzioni ONU, oppure se destinati esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, con previa notifica al comitato e misure anti-sviamento.

Assistenza tecnica, intermediazione e finanza connessa ai beni controllati

L’articolo 7 vieta l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria relativi ai beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari UE o dell’allegato II, inclusi sovvenzioni, prestiti, assicurazione crediti all’esportazione, assicurazione e riassicurazione, quando destinati alla RPDC o per uso nel Paese. È prevista un’esenzione per veicoli non da combattimento destinati alla protezione del personale UE e degli Stati membri nella RPDC.

Autorizzazioni per scopi alimentari, agricoli, medici e umanitari

L’articolo 8 consente deroghe alle restrizioni di cui agli articoli 3 e 7 per beni, tecnologie, assistenza e intermediazione destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o umanitari; e, in alcuni casi, per transazioni approvate dall’UNSC. Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione, con obbligo di comunicazione entro quattro settimane per le autorizzazioni concesse.

Obblighi doganali di dichiarazione

L’articolo 9 impone, in aggiunta alle regole doganali ordinarie, di dichiarare se i beni rientrano nell’elenco comune militare UE o nel regolamento e, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, di indicare i dati della licenza. Le informazioni vanno rese in forma elettronica o, in mancanza, per iscritto.

Embargo sui beni di lusso

L’articolo 10 vieta l’esportazione verso la RPDC e l’importazione dalla RPDC dei beni di lusso dell’allegato VIII. Sono escluse le merci per uso personale dei viaggiatori e gli effetti personali; sono inoltre previste eccezioni per missioni diplomatiche/consolari e organizzazioni internazionali immuni, nonché una possibilità di autorizzazione per il punto 17 dell’allegato VIII per fini umanitari.

Oro, metalli preziosi e diamanti

L’articolo 11 vieta esportazione, importazione e servizi connessi per oro, metalli preziosi e diamanti dell’allegato IX nei rapporti con il governo della RPDC, i suoi enti pubblici, la banca centrale, nonché soggetti che agiscano per loro conto o siano da essi posseduti o controllati.

Banconote e monete nordcoreane

L’articolo 12 vieta l’esportazione verso la RPDC di banconote e monete recentemente stampate o non emesse, a beneficio della banca centrale della RPDC.

Statue

L’articolo 13 vieta l’importazione, l’acquisto e il trasferimento dalla RPDC delle statue elencate nell’allegato X, indipendentemente dall’origine.

Deroga per le statue

L’articolo 14 consente autorizzazioni caso per caso, previa approvazione del comitato per le sanzioni, per l’importazione, acquisto o trasferimento delle statue di cui all’articolo 13.

Elicotteri e navi

L’articolo 15 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la RPDC di elicotteri e navi dell’allegato XI; l’articolo 16 consente deroghe previo assenso del comitato per le sanzioni.

Restrizioni sugli investimenti e sulle imprese comuni

L’articolo 17 vieta nell’Unione l’accettazione o l’approvazione di investimenti da parte di soggetti collegati alla RPDC, al Partito dei lavoratori della Corea o a cittadini/entità della RPDC, nonché la costituzione di imprese comuni, l’acquisizione o l’ampliamento di partecipazioni in attività collegate ai programmi ADM o ai settori estrattivo, raffinazione, chimico, metallurgico, aerospaziale e armi convenzionali. Sono vietati anche finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di investimento collegati.

Servizi inerenti e servizi informatici

L’articolo 18 vieta la prestazione di servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, nonché di servizi informatici e servizi collegati, verso la RPDC o per uso nel Paese. L’articolo 19 ammette autorizzazioni per scopi di sviluppo a beneficio diretto della popolazione civile o per la denuclearizzazione, con una specifica esenzione per taluni servizi informatici destinati a missioni diplomatiche/consolari o organizzazioni internazionali immuni e per servizi finanziati pubblicamente da UE o Stati membri per fini di sviluppo o denuclearizzazione.

Beni immobili

L’articolo 20 vieta la locazione o messa a disposizione di beni immobili al governo della RPDC per fini diversi da quelli diplomatici o consolari, l’affitto di immobili da soggetti governativi nordcoreani e la partecipazione a attività relative a immobili del governo della RPDC, salvo per beni e servizi essenziali a missioni diplomatiche/consolari e non idonei a generare reddito per il governo nordcoreano.

Divieto generale di trasferimento di fondi e relazioni bancarie

L’articolo 21 vieta i trasferimenti di fondi da e verso la RPDC e qualsiasi transazione con enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC, loro succursali e controllate, nonché con enti controllati da persone o organismi domiciliati nella RPDC. Sono previste eccezioni per missioni diplomatiche/consolari e organizzazioni internazionali immuni e per talune operazioni di importo pari o inferiore a 15.000 EUR.

Autorizzazioni e transazioni collegate

L’articolo 22 consente autorizzazioni per le transazioni esentate dall’articolo 21 quando superano 15.000 EUR, anche se frazionate in operazioni collegate. Sono previste autorizzazioni specifiche anche per il pagamento di crediti verso la RPDC, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione con almeno 10 giorni di anticipo.

Obblighi antiriciclaggio e segnalazione

L’articolo 23 impone agli enti finanziari e creditizi misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, rispetto delle regole AML/CFT, raccolta dei dati su ordinante e beneficiario, conservazione dei registri, segnalazione all’UIF delle operazioni sospette di proliferazione e divieto di eseguire operazioni sospette prima di completare le verifiche richieste.

Divieti bancari ulteriori

L’articolo 24 vieta agli enti finanziari e creditizi di aprire conti o conti di corrispondenza con enti di cui all’articolo 21, paragrafo 2, di aprire uffici di rappresentanza, succursali o controllate nella RPDC e di costituire joint venture o acquisire diritti di proprietà in tali enti.

Deroga per alcuni rapporti bancari

L’articolo 25 consente autorizzazioni, previa approvazione del comitato per le sanzioni, per talune operazioni bancarie di cui all’articolo 24, lettere b) e d), con informativa tempestiva agli altri Stati membri e alla Commissione.

Chiusura obbligatoria di conti e sedi bancarie

L’articolo 26 impone, conformemente all’UNSCR 2270 (2016), la chiusura entro il 31 maggio 2016 di conti, conti di corrispondenza, uffici di rappresentanza, succursali, controllate e joint venture, nonché la rinuncia a diritti di proprietà in enti finanziari o creditizi nordcoreani.

Mantenimento eccezionale di alcuni conti o uffici

L’articolo 27 consente, previa determinazione del comitato per le sanzioni, che determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti restino operativi per finalità umanitarie, per attività diplomatiche o di organizzazioni internazionali o per altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU; le autorizzazioni vanno comunicate tempestivamente.

Conti delle missioni diplomatiche e dei membri

L’articolo 28 vieta l’apertura di conti per le rappresentanze diplomatiche e consolari della RPDC e i loro membri; l’articolo 29 prevede deroghe per il mantenimento o l’apertura di conti se la missione è ospitata nello Stato membro o il membro è accreditato presso di esso, con obblighi di comunicazione e individuazione dei titolari.

Restrizioni alle filiazioni bancarie nordcoreane nell’Unione

L’articolo 30 vieta l’apertura di uffici di rappresentanza, succursali e controllate nell’Unione per gli enti dell’articolo 21, paragrafo 2, la conclusione di accordi per tali aperture, l’autorizzazione all’avvio di attività soggette a licenza se l’ufficio non era operativo prima del 19 febbraio 2013, l’acquisizione di partecipazioni e la gestione o facilitazione di tali uffici.

Obbligazioni pubbliche

L’articolo 31 vieta l’acquisto o la vendita di obbligazioni pubbliche o garantite emesse dopo il 19 febbraio 2013 da o a favore della RPDC, del suo governo, della banca centrale, di enti finanziari o di soggetti collegati; vieta inoltre servizi di intermediazione e assistenza all’emissione di tali titoli.

Finanziamento del commercio

L’articolo 32 vieta la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, inclusi crediti, garanzie e assicurazioni all’esportazione.

Deroga per finanziamenti commerciali

L’articolo 33 consente deroghe, caso per caso, previa approvazione preventiva del comitato per le sanzioni, e impone la comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Congelamento di fondi e risorse economiche

L’articolo 34 dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di soggetti elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII e il sequestro delle navi dell’allegato XIV; vieta inoltre di mettere fondi o risorse economiche a disposizione o a beneficio di tali soggetti. Sono previste designazioni ONU/Consiglio, riesami periodici degli allegati XV-XVII almeno ogni 12 mesi, e obblighi di indicazione dei motivi e dei dati identificativi.

Deroghe al congelamento per esigenze di base e spese straordinarie

L’articolo 35 consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, spese legali ragionevoli e costi di mantenimento/custodia, con specifiche condizioni per i soggetti dell’allegato XIII e notifica al comitato per le sanzioni; ammette anche spese straordinarie previa approvazione del comitato o previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Esecuzione di decisioni e obbligazioni pregresse

L’articolo 36 consente lo svincolo di fondi congelati per dare esecuzione a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali anteriori alla designazione, o per pagamenti dovuti in forza di contratti precedenti, purché non connessi a beni o operazioni vietate e non a beneficio dei soggetti designati; sono previsti obblighi di notifica preventiva.

Eccezione per FTB e KNIC

L’articolo 37 esclude dall’applicazione del congelamento, per la quota necessaria a scopi ufficiali diplomatici o ad assistenza umanitaria ONU, i fondi e risorse della Foreign Trade Bank e della Korean National Insurance Company.

Ispezione dei carichi e divieto di bunkeraggio

L’articolo 38 prevede l’ispezione di carichi nell’Unione quando originari o destinati alla RPDC, o se coinvolgono soggetti nordcoreani o designati, e vieta servizi di bunkeraggio o approvvigionamento alle navi nordcoreane quando vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino prodotti vietati, salvo esigenze umanitarie.

Accesso ai porti

L’articolo 39 vieta l’accesso ai porti dell’Unione a navi possedute, gestite o dotate di equipaggio dalla RPDC, battenti bandiera nordcoreana, collegate a soggetti designati, sospettate di trasportare beni vietati, che rifiutino ispezioni o siano elencate nell’allegato XIV; sono previste eccezioni per emergenza, ritorno al porto di provenienza e ingresso per ispezione.

Deroghe per l’accesso ai porti

L’articolo 40 consente l’ingresso nei porti, per le navi dell’articolo 39, previa determinazione del comitato per le sanzioni o dello Stato membro, se necessario per scopi umanitari o altre finalità coerenti con il regolamento; per le navi prive di nazionalità rifiutanti ispezione, serve l’accordo del comitato.

Divieto di operazioni aeree

L’articolo 41 vieta agli aeromobili operati da vettori della RPDC o originari della RPDC di decollare, atterrare o sorvolare il territorio dell’Unione, salvo atterraggio per ispezione o emergenza.

Deroga per aeromobili

L’articolo 42 permette autorizzazioni caso per caso per il decollo, atterraggio o sorvolo di aeromobili, se necessario per scopi umanitari o altre finalità coerenti con il regolamento.

Restrizioni su navi, leasing, equipaggio e assicurazioni

L’articolo 43 vieta il leasing/noleggio di navi o aeromobili e la fornitura di equipaggio alla RPDC e a soggetti designati, nonché il possesso, leasing, gestione, classificazione, registrazione e assicurazione/riassicurazione di navi battenti bandiera RPDC o possedute/gestite dalla RPDC.

Deroghe per navi e servizi marittimi

L’articolo 44 consente deroghe, previo assenso del comitato per le sanzioni, per leasing/noleggio/equipaggio, per possesso/gestione/classificazione/registrazione di navi, e per assicurazione o riassicurazione se la nave opera esclusivamente per sussistenza o fini umanitari. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Eccezioni per attività umanitarie internazionali e ONG

L’articolo 45 consente autorizzazioni a qualsiasi attività, in deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni ONU richiamate, se necessarie a facilitare l’operato di organizzazioni internazionali e non governative che svolgono assistenza e soccorso alla popolazione civile della RPDC, conformemente alla UNSCR 2321 (2016).

Poteri di aggiornamento degli allegati

L’articolo 46 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato I, le parti II, III, IV e V dell’allegato II, gli allegati VI, VII, IX, X, XI e XII, nonché di aggiornare i codici della nomenclatura combinata e gli elenchi di beni e servizi, in base alle determinazioni ONU/comitato per le sanzioni e alle informazioni degli Stati membri.

Designazioni e aggiornamento degli elenchi

L’articolo 47 disciplina l’inserimento negli allegati XIII e XIV delle persone, entità, organismi e navi designati dall’ONU o dal comitato per le sanzioni, la modifica degli allegati XV-XVII da parte del Consiglio, la comunicazione agli interessati e il diritto di osservazioni, nonché il riesame in caso di nuove prove o depennamenti ONU.

Cooperazione tra Commissione e Stati membri

L’articolo 48 prevede il reciproco scambio immediato di informazioni sulle misure adottate, comprese violazioni, problemi applicativi e decisioni giudiziarie nazionali.

Autorità competenti nazionali

L’articolo 49 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e notificarle alla Commissione, indicando i siti web elencati nell’allegato I.

Obblighi informativi di soggetti privati

L’articolo 50 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente informazioni utili all’applicazione del regolamento, compresi conti e importi congelati, e di collaborare con le autorità competenti; le informazioni sono usate solo per lo scopo per cui sono state fornite.

Protezione dei dati personali

L’articolo 51 stabilisce che la Commissione tratta i dati personali ai fini del regolamento secondo il regolamento (CE) n. 45/2001.

Divieto di elusione

L’articolo 52 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento.

Nessun diritto derivante da contratti o transazioni colpiti dalle misure

L’articolo 53 esclude diritti, incluse compensazioni e garanzie, in relazione a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata influenzata dalle misure restrittive, quando la richiesta provenga da soggetti designati o da altri soggetti della RPDC o che agiscono per loro conto. L’onere della prova dell’ammissibilità grava su chi intende far valere il diritto.

Esenzione da responsabilità

L’articolo 54 esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede, salvo negligenza, e di chi non sapeva né poteva ragionevolmente sospettare la violazione.

Sanzioni nazionali

L’articolo 55 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e di notificarle alla Commissione.

Abrogazione e entrata in vigore

L’articolo 56 abroga il regolamento (CE) n. 329/2007. L’articolo 57 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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