Regolamento (UE) 2017/1505
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina EMAS adeguando gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 alla norma ISO 14001:2015. Vengono riformulate le regole su analisi ambientale, sistema di gestione ambientale e audit interno, con maggiore enfasi su contesto organizzativo, parti interessate, prospettiva del ciclo di vita, rischi e opportunità, leadership, documentazione e partecipazione del personale. Sono inoltre introdotte disposizioni transitorie per evitare disallineamenti con le organizzazioni che seguono anche la certificazione ISO 14001.
Modifica degli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) per allinearli alla norma ISO 14001:2015 e aggiornare le prescrizioni su analisi ambientale, sistema di gestione e audit interno.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni che aderiscono o intendono aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, nonché a quelle già registrate che devono mantenere o rinnovare la registrazione. Rileva per tutti i siti, attività, prodotti e servizi rientranti nel campo di applicazione del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione, con attenzione anche agli aspetti diretti e indiretti lungo il ciclo di vita. Sono previste disposizioni transitorie per il coordinamento con la certificazione ISO 14001: le organizzazioni non sono tenute ad applicare i nuovi allegati prima dell’applicazione della ISO 14001:2015; per i rinnovi di registrazione sono previsti specifici termini fino al 14 marzo 2018 e al 14 settembre 2018.
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione: aggiornamento degli allegati EMAS alla ISO 14001:2015
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1221/2009, che disciplina l’adesione volontaria delle organizzazioni al sistema EMAS, per allinearne gli allegati tecnici alla nuova edizione della norma internazionale ISO 14001:2015. L’intervento si inserisce nella logica, richiamata nei considerando, di garantire coerenza tra EMAS e certificazione ISO 14001, evitando disallineamenti applicativi per le organizzazioni che utilizzano entrambi gli strumenti.
Finalità e contesto normativo
Il sistema EMAS è concepito per promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante sistemi di gestione ambientale, valutazione delle prestazioni, trasparenza informativa, dialogo con il pubblico e coinvolgimento del personale. La sostituzione della EN ISO 14001:2004 con la ISO 14001:2015 rende necessario aggiornare le prescrizioni degli allegati I, II e III del regolamento base, in particolare per l’analisi ambientale e per l’audit interno.
Modifiche agli allegati I, II e III
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Allegato I: analisi ambientale
L’analisi ambientale deve riguardare:
- il contesto organizzativo, cioè gli aspetti interni ed esterni che possono incidere sulla capacità di conseguire i risultati del sistema di gestione ambientale;
- le parti interessate pertinenti, con individuazione delle loro esigenze e aspettative;
- gli obblighi giuridici applicabili in materia ambientale;
- gli aspetti ambientali diretti e indiretti, con approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita;
- la valutazione della significatività degli aspetti ambientali sulla base di criteri definiti dall’organizzazione;
- i dati risultanti da precedenti incidenti;
- i rischi e le opportunità connessi agli aspetti ambientali, agli obblighi di conformità e alle altre questioni rilevanti;
- l’esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti.
Tra gli aspetti diretti sono espressamente menzionati, tra l’altro, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, uso del suolo, energia e risorse naturali, additivi e coadiuvanti, nonché questioni locali come rumore, vibrazioni, odori e polveri. Tra gli aspetti indiretti figurano, ad esempio, il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, investimenti e finanziamenti, nuovi mercati, composizione dei servizi e dei prodotti, decisioni amministrative e prestazioni ambientali di appaltatori e subfornitori.
Allegato II: sistema di gestione ambientale EMAS
L’allegato II recepisce le sezioni 4-10 della norma EN ISO 14001:2015 e ne specifica l’applicazione in ambito EMAS. Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di prescrizioni aggiuntive della parte B, tra cui:
- l’impegno al costante miglioramento delle prestazioni ambientali;
- la necessità che tutti i siti rientranti in EMAS rispettino integralmente le prescrizioni del sistema;
- la nomina di uno o più rappresentanti della direzione con compiti specifici;
- la dimostrazione della conformità a tutti gli obblighi normativi ambientali, incluse autorizzazioni e limiti;
- la definizione di obiettivi ambientali riferiti alle effettive prestazioni ambientali;
- la partecipazione attiva del personale;
- il dialogo aperto con pubblico, autorità e altre parti interessate;
- la comunicazione ambientale trasparente ai sensi dell’allegato IV del regolamento base.
Il testo riprende inoltre, in forma strutturata, i requisiti della ISO 14001:2015 su contesto dell’organizzazione, leadership, pianificazione, supporto, operazioni, valutazione delle prestazioni e miglioramento. Sono espressamente richiesti, tra l’altro, documenti informativi su campo di applicazione, politica ambientale, obiettivi, competenze, comunicazioni, controllo documentale, audit, riesame della direzione e azioni correttive.
Allegato III: audit ambientale interno
L’allegato III disciplina il programma di audit interno. Il programma deve consentire alla direzione di disporre delle informazioni necessarie per esaminare prestazioni ambientali ed efficacia del sistema di gestione. L’audit deve coprire, con adeguata frequenza:
- la conformità alla politica e al programma dell’organizzazione;
- il rispetto degli obblighi normativi e di altri obblighi ambientali;
- la valutazione dei sistemi di gestione in atto;
- i dati fattuali necessari per misurare le prestazioni ambientali.
Il ciclo di audit su tutte le attività deve essere completato a intervalli non superiori a tre anni, oppure quattro anni se applicabile la deroga di cui all’articolo 7 del regolamento base. Gli audit devono essere svolti almeno una volta l’anno. Le relazioni scritte devono documentare l’ambito dell’audit, informare la direzione sullo stato di conformità e sulle prestazioni ambientali, e indicare la necessità di eventuali azioni correttive.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 contiene una disciplina transitoria per coordinare l’applicazione del nuovo assetto EMAS con la certificazione ISO 14001. Per i rinnovi di registrazione, se la verifica successiva deve avvenire prima del 14 marzo 2018, la data può essere prorogata di sei mesi con accordo tra verificatore ambientale e organismo competente. Inoltre, fino al 14 settembre 2018, la verifica può svolgersi ancora secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013; in tale ipotesi, attestazione e certificato di registrazione restano validi solo fino al 14 settembre 2018.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori, ciò comporta l’obbligo di adeguare la documentazione, i processi di gestione ambientale e i cicli di audit alle nuove prescrizioni EMAS aggiornate alla ISO 14001:2015.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati I, II e III
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento, aggiornando il quadro tecnico EMAS alla ISO 14001:2015.
Disposizioni transitorie e verifica di conformità
L’articolo 2 stabilisce che il rispetto del regolamento modificato è accertato in occasione della verifica dell’organizzazione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009. Per i rinnovi di registrazione EMAS, se la verifica successiva deve svolgersi prima del 14 marzo 2018, la data può essere prorogata di sei mesi previo accordo tra verificatore ambientale e organismi competenti. Prima del 14 settembre 2018, la verifica può ancora svolgersi secondo le prescrizioni del regolamento modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013; in tal caso l’attestazione del verificatore e il certificato di registrazione restano validi solo fino al 14 settembre 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Analisi ambientale iniziale
L’allegato I dettaglia i contenuti dell’analisi ambientale: contesto organizzativo, parti interessate, obblighi giuridici applicabili, aspetti ambientali diretti e indiretti, criteri di significatività, valutazione di incidenti precedenti, rischi e opportunità, ed esame di processi, pratiche e procedure esistenti.
Sistema di gestione ambientale EMAS
L’allegato II recepisce le prescrizioni della norma EN ISO 14001:2015 per EMAS e aggiunge elementi specifici: miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, rappresentanti della direzione, partecipazione del personale, dialogo aperto con pubblico e autorità, e obbligo di dimostrare la conformità alla normativa ambientale. Vengono anche chiariti alcuni rinvii interni alle clausole della norma ISO.
Audit ambientale interno
L’allegato III disciplina il programma di audit, la sua frequenza, l’ambito, le attività di audit e la comunicazione dei risultati. Il ciclo di audit su tutte le attività deve essere completato in non più di tre anni, o quattro anni se applicabile la deroga di cui all’articolo 7 del regolamento base; gli audit devono essere svolti almeno una volta l’anno.
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