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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2294

Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2017/565 per chiarire la definizione di internalizzatore sistematico nel quadro della direttiva 2014/65/UE. La modifica mira a evitare che, tramite reti elettroniche e pratiche di abbinamento di fatto prive di rischio, si aggiri la distinzione tra negoziazione bilaterale e negoziazione multilaterale. Viene inoltre precisato che i trasferimenti infragruppo effettuati solo per centralizzare il rischio restano qualificabili come negoziazione per conto proprio. È infine allineata la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/565 al 3 gennaio 2018.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per precisare quando un'impresa di investimento non è considerata internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in particolare con riferimento ai dispositivi di abbinamento e alle operazioni back-to-back prive di rischio.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento nell'ambito della disciplina MiFID II, con riferimento alla nozione di internalizzatore sistematico e alla partecipazione a dispositivi di abbinamento esterni al gruppo. Rileva per le attività svolte al di fuori delle sedi di negoziazione, quando l'impresa effettua operazioni su strumenti finanziari tramite strutture che consentono abbinamenti con altri fornitori di liquidità. La modifica riguarda anche la qualificazione, ai fini regolamentari, dei trasferimenti infragruppo effettuati esclusivamente per centralizzare la gestione del rischio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Modifica della definizione di internalizzatore sistematico ai fini MiFID II

Il regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per precisare la nozione di internalizzatore sistematico prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). L'intervento nasce dall'esigenza di garantire un'applicazione uniforme e coerente nell'Unione, alla luce degli sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari e della diffusione di dispositivi di abbinamento e reti elettroniche tra imprese di investimento e altri fornitori di liquidità.

Ambito e finalità della modifica

La Commissione intende preservare la distinzione tra negoziazione bilaterale per conto proprio e negoziazione multilaterale. In particolare, il regolamento mira a evitare che l'uso di strutture di abbinamento esterne al gruppo consenta, di fatto, l'esecuzione regolare di operazioni back-to-back prive di rischio fuori dalle sedi di negoziazione, eludendo il regime applicabile agli internalizzatori sistematici.

Nuovo articolo 16 bis: partecipazione a dispositivi di abbinamento

È introdotto l'articolo 16 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/565, dedicato alla partecipazione a dispositivi di abbinamento. La norma stabilisce che, ai fini della definizione di internalizzatore sistematico, l'impresa di investimento non si considera operante per conto proprio quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo con l'obiettivo o l'effetto di realizzare operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.

Gestione centralizzata del rischio nei gruppi

I considerando precisano un'eccezione di rilievo pratico per i gruppi societari: il trasferimento del rischio verso un'entità appartenente allo stesso gruppo, quando è effettuato esclusivamente per centralizzare la gestione del rischio, continua a essere qualificato come negoziazione per conto proprio. La qualificazione resta tale anche se l'entità destinataria non può formulare quotazioni, indicazioni di interesse alla negoziazione, né rifiutare o modificare le operazioni.

Applicazione temporale del regolamento delegato (UE) 2017/565

La modifica interviene anche sull'articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2017/565, uniformandone la data di applicazione al 3 gennaio 2018. Ciò assicura coerenza con l'applicazione della direttiva 2014/65/UE e rafforza la certezza del diritto per gli operatori del settore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Precisazione della nozione di internalizzatore sistematico

Viene inserito l'articolo 16 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/565. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.

Chiarimento sui trasferimenti infragruppo per gestione centralizzata del rischio

I considerando precisano che, quando il trasferimento del rischio avviene all'interno di un gruppo al solo scopo di centralizzare la gestione del rischio, tale attività continua a essere considerata negoziazione per conto proprio. Il chiarimento riguarda i trasferimenti verso un'entità del gruppo che non può fornire quotazioni o indicazioni di interesse alla negoziazione né rifiutare o modificare le operazioni.

Data di applicazione del regolamento delegato 2017/565

L'articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2017/565 è modificato per stabilire che esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018, in coerenza con la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentonegoziazione di strumenti finanziarivigilanza prudenzialediritto societario infragruppo

Testo integrale

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