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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1510

Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato XVII di REACH per mantenere coerenti le restrizioni su sostanze CMR con le classificazioni armonizzate del CLP. In concreto, modifica varie appendici inserendo nuove sostanze, sostituendo alcune voci esistenti e allineando l'elenco delle sostanze soggette a divieto o limitazione di immissione sul mercato e uso al pubblico. La Commissione prevede un'applicazione graduale per talune disposizioni, con possibilità di applicazione volontaria anticipata in linea con le classificazioni CLP già utilizzabili dagli operatori.

Aggiornamento delle appendici dell'allegato XVII del regolamento REACH per allineare le restrizioni sulle sostanze CMR alle classificazioni armonizzate del regolamento CLP.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che immettono sul mercato, vendono al pubblico o utilizzano nell'Unione europea sostanze e miscele soggette alle restrizioni dei punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B e le relative miscele in determinate concentrazioni. L'intervento riguarda l'aggiornamento delle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII, con inserimento, sostituzione o precisazione di voci corrispondenti a nuove classificazioni armonizzate dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. È applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Alcune disposizioni si applicano dal 1º marzo 2018, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento delle restrizioni REACH per le sostanze CMR

Il regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione aggiorna le appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per allineare le restrizioni applicabili alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione alle più recenti classificazioni armonizzate del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). L'intervento è motivato dal fatto che le appendici dell'allegato XVII devono riflettere le modifiche intervenute nell'elenco delle classificazioni armonizzate, così da garantire coerenza tra classificazione e restrizione.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando si ricorda che i punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII di REACH vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze CMR di categoria 1A o 1B e delle miscele che le contengono in determinate concentrazioni. Le sostanze interessate sono elencate nelle appendici da 1 a 6 del medesimo allegato. Poiché l'allegato VI, parte 3, del regolamento CLP è stato modificato da successivi regolamenti della Commissione, il presente atto aggiorna il catalogo delle sostanze soggette a restrizioni per mantenerlo tecnicamente allineato.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli operatori che immettono sul mercato, vendono al pubblico o utilizzano sostanze e miscele soggette alle restrizioni REACH sulle sostanze CMR. Sul piano oggettivo, incide sulle classificazioni, sui riferimenti identificativi delle sostanze e sulle voci contenute nelle appendici dell'allegato XVII. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell'allegato XVII di REACH

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all'allegato del regolamento. L'allegato interviene sulle appendici 2, 4, 5 e 6, con inserimenti e sostituzioni puntuali delle voci elencate.

Nell'appendice 2 sono inserite, tra le altre, le voci relative a:

  • 1,2-dicloropropano; dicloropropano (dicloruro di propilene);
  • microfibre di vetro E in composizioni rappresentative.

Nell'appendice 4 è inserita la voce relativa a:

  • 3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile.

Nell'appendice 5 sono inserite le voci relative a:

  • brodifacoum (ISO);
  • polvere di piombo, con diametro delle particelle inferiore a 1 mm;
  • piombo massivo, con diametro delle particelle superiore a 1 mm.

Sempre nell'appendice 5, la voce relativa a warfarin viene sostituita da una formulazione aggiornata che distingue le tre forme indicate con i relativi identificativi.

Aggiornamenti dell'appendice 6

L'appendice 6 è quella più ampiamente modificata. Vi vengono inserite numerose sostanze, tra cui:

  • tetraidro-2-furilmetanolo;
  • arseniuro di gallio;
  • composti di tributilstagno, con esclusione di quelli già espressamente indicati altrove nell'allegato;
  • acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare;
  • imidazolo;
  • bisfenolo A;
  • vari fenoli dodecilici e derivati;
  • clorofacinone, coumatetralil, difenacum e flocoumafen;
  • ottaborato di disodio anidro e tetraidrato;
  • bromadiolone;
  • difetialone;
  • acido perfluorononan-1-oico e i suoi sali di sodio e ammonio;
  • dicicloesilftalato;
  • triflumizolo.

L'appendice 6 contiene inoltre la sostituzione della voce relativa a flumioxazin con una denominazione chimica aggiornata e più dettagliata.

Decorrenza e regime temporale

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione è immediata dalla data di entrata in vigore, salvo due eccezioni:

  • i paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato si applicano dal 1º marzo 2018;
  • il paragrafo 4, lettera a), dell'allegato si applica dal 1º marzo 2018 per una lista specifica di sostanze, tra cui bisfenolo A, i fenoli dodecilici ramificati e derivati, clorofacinone, coumatetralil, difenacum, flocoumafen, ottaborato di disodio anidro e tetraidrato, bromadiolone, difetialone, acido perfluorononan-1-oico e relativi sali, dicicloesilftalato e triflumizolo.

Rilievo pratico per gli operatori

Per imprese, importatori, distributori e utilizzatori professionali, il regolamento impone un costante monitoraggio dell'allineamento tra classificazione CLP e restrizioni REACH. Le modifiche incidono sulla verifica della liceità dell'immissione sul mercato e dell'uso al pubblico delle sostanze elencate, con particolare attenzione alle date di applicazione differita del 1º marzo 2018 e alla corretta identificazione delle sostanze tramite numero indice, numero CE, numero CAS e denominazioni chimiche aggiornate.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato XVII di REACH

L'articolo 1 dispone che l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento. L'intervento aggiorna le appendici 2, 4, 5 e 6 dell'allegato XVII, inserendo nuove voci e sostituendo una voce relativa a flumioxazin.

Entrata in vigore e applicazione differita

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento si applica da tale data, salvo i paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, applicabili dal 1º marzo 2018, e il paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, applicabile dal 1º marzo 2018 per una serie specifica di sostanze, tra cui bisfenolo A, vari derivati del fenolo dodecilico, clorofacinone, coumatetralil, difenacum, flocoumafen, ottaborato di disodio anidro e tetraidrato, bromadiolone, difetialone, acido perfluorononan-1-oico e suoi sali di sodio e ammonio, dicicloesilftalato e triflumizolo.

Nuove voci nelle appendici 2, 4, 5 e 6

L'allegato inserisce nuove sostanze nelle diverse appendici dell'allegato XVII, tra cui 1,2-dicloropropano e microfibre di vetro E in appendice 2; 3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile in appendice 4; brodifacoum, polvere di piombo e piombo massivo in appendice 5; numerose sostanze in appendice 6, tra cui tetraidro-2-furilmetanolo, arseniuro di gallio, composti di tributilstagno, acido 1,2-benzendicarbossilico diesil estere, imidazolo, bisfenolo A, vari fenoli dodecilici, clorofacinone, coumatetralil, difenacum, flocoumafen, ottaborato di disodio anidro e tetraidrato, bromadiolone, difetialone, acido perfluorononan-1-oico e suoi sali, dicicloesilftalato e triflumizolo.

Sostituzione della voce su flumioxazin

L'appendice 6 sostituisce la precedente voce relativa a flumioxazin (ISO) con una nuova denominazione chimica più precisa: 2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione.

Coordinamento con il CLP e motivazione dell'intervento

Nei considerando si chiarisce che le restrizioni dei punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII di REACH riguardano sostanze CMR di categoria 1A o 1B e miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni, e che le classificazioni di riferimento sono quelle armonizzate nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché tale allegato VI, parte 3, è stato ulteriormente aggiornato da regolamenti successivi, il presente atto adegua di conseguenza le appendici di REACH.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichesalute e sicurezzamercato internoprodotti chimiciambiente

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