Regolamento (UE) 2017/1511
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 31 ottobre 2018 il periodo di approvazione di 19 sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si giustifica con il ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, presentate ai sensi della procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La misura evita che l'approvazione delle sostanze scada prima che la Commissione decida sul rinnovo.
Proroga di un anno dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive per prodotti fitosanitari, mediante modifica dell'elenco delle sostanze approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento, già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e incluse nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Riguarda in particolare operatori e soggetti del settore dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, in relazione alla durata dell'approvazione di 19 sostanze attive. Le modifiche incidono sull'intero territorio dell'UE e sono direttamente applicabili negli Stati membri. Non disciplina nuove autorizzazioni di prodotti, ma solo la proroga temporale delle approvazioni in attesa della decisione sul rinnovo.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive per prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 interviene sul sistema delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, prorogando di un anno la durata dell'approvazione di 19 sostanze attive incluse nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura è adottata per evitare un vuoto di approvazione dovuto al ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, presentate secondo la procedura del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Quadro normativo e finalità
La Commissione richiama innanzitutto che la parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l'elenco delle sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nei considerando si evidenzia che diversi gruppi di sostanze avevano già beneficiato di precedenti proroghe, ma che le rispettive approvazioni sarebbero scadute il 31 ottobre 2017.
La proroga è giustificata dal fatto che le valutazioni scientifiche e procedurali sulle domande di rinnovo hanno subito ritardi indipendenti dalla volontà dei richiedenti. Per questo motivo, senza un intervento correttivo, l'approvazione delle sostanze sarebbe scaduta prima dell'adozione della decisione finale sul rinnovo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari e, più precisamente, le 19 sostanze elencate nell'allegato. Gli effetti si riflettono sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, incidendo sulla continuità dell'approvazione di tali sostanze per gli operatori del settore. Il regolamento ha portata generale, è applicabile in tutti gli Stati membri e non contiene deroghe territoriali.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'allegato del regolamento sostituisce la data di scadenza dell'approvazione con il 31 ottobre 2018 per le seguenti sostanze:
- deltametrina;
- beta-ciflutrin;
- iprodione;
- flurtamone;
- flufenacet;
- dimethenamid-p;
- fostiazato;
- siltiofam;
- clorotalonil;
- clorotoluron;
- cipermetrina;
- daminozide;
- tiofanato metile;
- tribenuron;
- MCPA;
- MCPB;
- 1-metilciclopropene;
- forchlorfenuron;
- indoxacarb.
Coordinamento con la procedura di rinnovo
Nei considerando la Commissione precisa il rapporto tra la proroga e l'esito delle procedure di rinnovo. Se una sostanza non viene rinnovata perché non soddisfa i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla data già prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece viene adottato il rinnovo, la Commissione si impegna a far decorrere la nuova applicazione dalla data più vicina possibile, tenuto conto delle circostanze.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'articolo 1 dispone la modifica della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga della scadenza dell'approvazione
L'allegato proroga la scadenza dell'approvazione al 31 ottobre 2018 per 19 sostanze attive: 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron.
Ragioni della proroga
La proroga è motivata dal fatto che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione delle sostanze ha subito ritardi per cause non imputabili ai richiedenti; senza intervento, l'approvazione sarebbe scaduta prima della decisione sul rinnovo.
Coordinamento con eventuali esiti del rinnovo
Nei considerando la Commissione richiama l'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e chiarisce che, se una sostanza non viene rinnovata, la data di scadenza può coincidere con quella già prevista o, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece il rinnovo è adottato, la Commissione si impegna a fissare la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1509
- Regolamento · 30 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1510
- Regolamento · 29 ago 2017Regolamento (UE) 2017/2016
- Regolamento · 31 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1517
- Regolamento · 31 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1516
- Regolamento · 31 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1515
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →