Sentenza n. 232/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sez. lavoro, n. 359 del 18/09/2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 359 del 18 settembre 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto accredito del beneficio. È rimasta controversa soltanto la data in cui l'accredito sarebbe divenuto concretamente disponibile e, conseguentemente, la regolazione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il beneficio economico riconosciuto dal giudicato era stato accreditato. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha esaminato la questione della prova dell'accredito, osservando che il relativo onere deve essere commisurato alla natura della pretesa e alle difficoltà operative dell'amministrazione debitrice. La documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato, consistente in un tabulato dei pagamenti, indicava l'accredito al 27 novembre 2025, oltre due mesi prima della notificazione del ricorso del 3 febbraio 2026. Poiché la ricorrente aveva dichiarato di avere verificato la disponibilità dei buoni soltanto dopo il deposito del ricorso, il Collegio ha ritenuto ipotizzabile che il beneficio fosse già concretamente disponibile prima della notifica, con un possibile profilo di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, ha rilevato che l'ottemperanza era intervenuta con forte ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa. In ragione di tale situazione, le spese sono state compensate. Non sono stati nominati commissari ad acta né applicate astreintes.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro per gli anni scolastici indicati.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), è stato invocato per la richiesta di astreintes.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre misure coercitive pecuniarie in caso di mancata esecuzione, richieste dalla ricorrente ma non applicate.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accredito del beneficio durante il giudizio.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La ricorrente ha dedotto di avere atteso il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta esecuzione dell'obbligo risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando l'adempimento intervenga nel corso del processo.
- La prova dell'avvenuto accredito di un beneficio economico deve essere valutata in relazione alla natura della prestazione e alle concrete difficoltà operative dell'amministrazione debitrice; la documentazione contabile o riepilogativa dell'amministrazione può assumere rilievo ai fini della dimostrazione dell'adempimento.
- La disponibilità concreta della somma o del beneficio prima della notificazione del ricorso può incidere sull'ammissibilità dell'azione di ottemperanza, qualora l'obbligo risultante dal giudicato fosse già stato adempiuto; tale profilo deve essere verificato sulla base della prova della data effettiva di accredito e disponibilità.
- Anche quando l'adempimento intervenuto durante il giudizio rende la controversia improseguibile, il ritardo dell'amministrazione rispetto ai tempi di esecuzione del giudicato può essere considerato nella regolazione delle spese, potendo giustificare la compensazione anziché la condanna di una sola parte.
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