Cassazione Penale, Sentenza n. 48473/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello a suo favore per mancato deposito, da parte del difensore, di un mandato specifico ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Ha dedotto violazione di legge sostenendo che la norma non si applicasse al caso concreto per effetto della disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. n.150/2022), in quanto la sentenza impugnata era stata depositata il 25/11/2022 (prima dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia" il 30/12/2022) e quindi l'appello non sarebbe soggetto al nuovo regime.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur non decidendo definitivamente sulla questione intertemporale sollevata, la Corte ha ritenuto sicura l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, perché l'ordinanza impugnata è stata pronunciata il 22/6/2023. La Corte ha spiegato che la disposizione, introdotta dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, mira a evitare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" anche nel grado di legittimità, imponendo il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio, e si applica in termini generali a tutte le impugnazioni (anche contro ordinanze che dichiarano inammissibilità). Per tali motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
richiede che il difensore sia munito di specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio e che il mandato sia rilasciato "dopo la pronuncia della sentenza"
La Corte interpreta la norma come applicabile anche al ricorso per cassazione e a tutte le impugnazioni ultimative (anche ordinanze di inammissibilità), poiché è formulata in termini generali per le "impugnazioni" e si colloca nella disciplina generale della forma dell'impugnazione (art. 581). La menzione della "sentenza" è ritenuta imprecisione formale: la disciplina riguarda qualsiasi provvedimento ultimativo della fase di giudizio.
art. 89 d.lgs. n.150 del 2022 (disciplina transitoria)
La disciplina transitoria, richiamata dalla ricorrente, è stata invocata per sostenere che il nuovo regime si applichi soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022). La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la questione intertemporale non precluda l'applicazione della norma al caso concreto, dato che l'atto impugnato è post-riforma.
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 581; la Corte ne evidenzia la ratio (evitare la celebrazione del giudizio in assenza consapevole dell'imputato) e ne ricava l'applicabilità anche in Cassazione.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-bis
Richiamato per osservare che, quando il legislatore ha voluto disciplinare limitatamente l'appello, lo ha fatto espressamente (comma 1-bis); l'assenza di simile delimitazione per il comma 1-quater supporta l'interpretazione di applicabilità generale a tutte le impugnazioni.
Massime di principio
- La prescrizione del mandato specifico ad impugnare contenente la dichiarazione/elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater) può trovare applicazione anche al ricorso per cassazione quando l'atto impugnato o l'ordinanza di cui si chiede la riforma sono intervenuti dopo l'entrata in vigore della riforma; pertanto, in presenza di atti processuali successivi alla riforma è prudente rispettare il nuovo requisito.
- La norma è riferita in termini generali alle "impugnazioni" e può essere applicata anche a provvedimenti diversi dalla sentenza (es. ordinanze di inammissibilità) se costituiscono l'atto ultimativo della fase di giudizio.
- In caso di dubbio sull'ambito temporale di applicazione (sentenza anteriore ma atti successivi posteriori alla riforma), la linea cautelativa è quella di ottenere un mandato ad impugnare rilasciato e datato dopo la pronuncia dell'atto o comunque conforme ai requisiti del nuovo art. 581 (mandato specifico e indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio).
- La mancata osservanza del requisito può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, con condanna alle spese e possibile sanzione (es. contribuzione alla Cassa delle ammende), anche se la questione intertemporale è controversa: meglio conformarsi ai nuovi oneri procedurali.
- Quando l'imputato è stato assente nelle fasi precedenti, il difensore deve porre particolare attenzione alla forma del mandato (specifico) e alla tempestività del rilascio per evitare che il giudice dichiari l'inammissibilità per mancanza dei requisiti introdotti dalla riforma.
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