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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20002/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di Gambardella, indagato per corruzione e altri reati (artt. 353, 353-bis, 513-bis, 326 c.p.). Le censure erano quattro: 1) vizio di motivazione per non aver considerato la memoria difensiva e il parere amministrativistico che avvalorava la legittimità della procedura di rinnovo delle concessioni demaniali; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in altro procedimento (richiamando la sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite); 3) illegittimità della delega investigativa alla Capitaneria di porto in quanto gli ufficiali avrebbero competenze limitate (richiamando artt. 57 c.p.p. e 1235 c.nav.); 4) mancata sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e difetto dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche perché l'indagato avrebbe cessato le cariche nelle società coinvolte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata conteneva una articolata ricostruzione degli elementi indiziari circa un accordo corruttivo volto a ritardare e condizionare il rinnovo delle concessioni nel porto di Amalfi e a scoraggiare terzi concorrenti. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e ha considerato che la motivazione del Tribunale coglieva l'univocità degli elementi indiziari, assorbendo implicitamente le prospettazioni difensive; inoltre la legittimità amministrativa della procedura non esclude lo sviamento di potere pubblico a favore di interessi privati. Sul secondo motivo, ha concluso che le intercettazioni erano connesse alle indagini iniziali (sviluppo dell'ipotesi investigativa sulle interferenze politico-affaristiche) e quindi utilizzabili. Sul terzo motivo, ha ritenuto legittima la delega di attività investigative alla Capitaneria di porto, richiamando la giurisprudenza (Sez.5, Bitondi) che ammette deleghe anche per compiti che eccedono le competenze ordinarie purché deliberate dal pubblico ministero. Sul quarto motivo, ha ritenuto provato il pericolo di reiterazione in ragione della stabilità delle relazioni corruttive, del cartello imprenditoriale e dell'interesse persistente alle concessioni, valutando irrilevante la cessazione formale di cariche e il decorso del tempo. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Articolo richiamato tra le fattispecie contestate (reati collegati all'ambito della corruzione/illecito amministrativo); usato come riferimento alle accuse mosse all'indagato.

  • art. 353-bis cod. pen.

    Ulteriore disposizione penale richiamata tra i reati contestati nell'ambito dell'indagine.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma penale citata tra le contestazioni; inserita nel quadro complessivo delle fattispecie rilevanti per la vicenda corruttiva.

  • art. 326 cod. pen.

    Norma penale relativa a reati contro la pubblica amministrazione, citata tra le imputazioni.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in altro procedimento; la Corte ha interpretato che le intercettazioni erano connesse all'indagine originaria e quindi utilizzabili.

  • art. 57 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di qualifiche di polizia giudiziaria degli investigatori; la Corte ha ritenuto ammissibile la delega alle forze con competenze limitate, se disposta dal pubblico ministero.

  • art. 1235 cod. nav.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la limitazione delle competenze della Capitaneria di porto; la Corte ha ritenuto che la speciale giurisprudenza consente comunque deleghe per indagini anche fuori dai compiti ordinari.

  • art. 55, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma relativa alle funzioni generali di polizia giudiziaria; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il pubblico ministero può delegare attività a organi con competenze limitate, anche se eccedenti il perimetro previsto dall'articolo.

  • Sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite

    Giurisprudenza citata dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso; la Corte ha ritenuto che la situazione concreta rientrasse nelle ipotesi di connessione e sviluppo investigativo, quindi la regola non era applicabile.

  • Sez.5, n. 1080, 27/10/2022 (Bitondi), Rv. 283994

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che ammette la possibilità per il pubblico ministero di delegare attività investigative ad organi di polizia giudiziaria con competenze limitate, anche se le attività delegate eccedono gli ambiti ordinari.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere utilizzate in indagini successive se i fatti successivi sono connessi o rappresentano uno sviluppo dell'ipotesi investigativa originaria; non è sufficiente affermare genericamente che si tratti di "diverso procedimento".
  • La legittimità formale di una procedura amministrativa non esclude automaticamente l'ipotesi di reato; uno sviamento del potere pubblico a vantaggio di interessi privati può integrare la fattispecie corruttiva anche se esistono dubbi interpretativi sulla procedura.
  • La circostanza che i 'benefit' (es. biglietti, tessere, imbarcazioni) siano stati forniti da più soggetti non esclude la responsabilità per concorso di persone: l'utilitas può provenire da alcuni dei partecipanti senza annullare l'imputazione verso altri membri del cartello.
  • Il pubblico ministero può delegare specifiche investigazioni a corpi con competenze limitate (es. Capitaneria di porto), anche se le attività delegate esulano dai compiti ordinari, purché la delega sia motivata e in coerenza con la giurisprudenza di legittimità.
  • Per opporre utilmente una misura cautelare occorre provare l'assenza di un rischio attuale e concreto di reiterazione o di inquinamento probatorio; la semplice cessazione formale delle cariche societarie o il decorso del tempo non sono di per sé decisivi se permangono rapporti o interessi che possono favorire la reiterazione.
  • In sede di impugnazione avanti alla Corte di legittimità non è consentito un sindacato di merito sui fatti già valutati dal giudice del merito: le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa, se richieste di rinnovare la valutazione fattuale, vengono normalmente respinte.

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