Sentenza del 15/06/2018 n. 15828 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE Rideterminazione delle sanzioni - "Ius superveniens" più favorevole - Applicazione in sede di legittimità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva ridotto il reddito d'impresa accertato, riconoscendo alcuni costi dedotti dal contribuente. Sosteneva che parte dei costi fosse riferita a operazioni inesistenti e che altri costi dovessero essere imputati a un diverso periodo d'imposta. La Curatela, invece, contestava la tassazione dei ricavi, il mancato riconoscimento di ulteriori deduzioni e la determinazione delle sanzioni, invocando anche l'applicazione retroattiva dello "ius superveniens" più favorevole previsto dal d.lgs. n. 158 del 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le censure sui costi: la valutazione della CTR circa l'assenza di prova dell'inesistenza delle operazioni costituiva un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, e i costi provati potevano essere dedotti secondo il principio di competenza. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Curatela, sia perché i motivi mescolavano indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali, sia perché riguardavano questioni, tra cui ricavi e sanzioni, non tempestivamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio. La mera invocazione dello "ius superveniens" più favorevole in materia sanzionatoria non imponeva il rinvio, in assenza di allegazioni specifiche riferite al caso concreto e ai criteri di commisurazione della sanzione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 109
I costi sono deducibili secondo il principio di competenza e, purché provati, devono concorrere alla determinazione del reddito effettivo; non è corretto identificare automaticamente il reddito imponibile con il reddito lordo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 53
Le disposizioni sono state richiamate con riguardo alla documentazione delle operazioni e alla determinazione dei ricavi ai fini IVA, ma le relative doglianze della Curatela sono state dichiarate inammissibili.
D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 471 del 1997
Le norme disciplinano le sanzioni tributarie; tuttavia, la contestazione della Curatela è risultata inammissibile per tardività e carenza di specificità.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Le modifiche sanzionatorie più favorevoli non operano automaticamente e in modo generalizzato. Per ottenere la rideterminazione della sanzione occorre indicare concretamente come la nuova disciplina incida sui parametri applicabili al caso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere distinti il motivo relativo alla violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo al vizio di motivazione; la loro sovrapposizione indistinta rende il motivo inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22 e 24
Le nuove contestazioni e i nuovi motivi devono essere proposti nel rispetto dei termini e delle forme processuali; questioni introdotte tardivamente non possono essere esaminate.
Art. 2697 c.c.
Chi pretende il riconoscimento di costi o altri elementi favorevoli deve fornire la relativa prova; nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto provati i costi riconosciuti.
Massime di principio
- La sola invocazione astratta di una disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole non basta per ottenere la cassazione della sentenza: occorre dimostrare quale specifica riduzione o modifica dovrebbe applicarsi al caso concreto.
- Nel giudizio di legittimità non è normalmente possibile rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali rilevanti e adeguatamente specificati.
- Un ricorso per cassazione deve separare con precisione le censure di violazione di legge da quelle relative alla motivazione; la loro esposizione cumulativa e indistinta può comportare l'inammissibilità.
- Le questioni non sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, come contestazioni sui ricavi o sulle sanzioni introdotte solo con memorie successive, non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
- I costi fiscalmente deducibili devono essere provati e imputati al corretto periodo di competenza; se l'Amministrazione ne riconosce l'esistenza, il giudice deve considerarli nella determinazione del reddito effettivo.
- La soccombenza reciproca può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 368 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →