Cassazione Civile, Ordinanza n. 19728/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi dalla società contro cartelle esattoriali/pretese contributive relative a posizioni previdenziali di due soggetti legati alla compagine sociale. In primo grado il Tribunale aveva accolto le opposizioni; in appello l'INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, aveva ottenuto la riforma della decisione nella parte in cui si contestava che i due coniugi fossero lavoratori subordinati della società. La ricorrente per cassazione ha dedotto tre censure: 1) nullità/violazione di legge per asserita apparenza o insufficienza della motivazione sulla specificità dei motivi di appello, sostenendo che l'appello dell'INPS fosse generico e non conforme ai requisiti di specificità; 2) violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su fatti non devoluti e già coperti da giudicato; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro di una delle due persone e al relativo onere della prova, invocando la documentazione prodotta (contratto, buste paga, assegni) per dimostrare la subordinazione e l'onerosità del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa apparenza della motivazione, perché la Corte d'appello aveva spiegato, richiamando il contenuto dell'appello, perché lo riteneva specifico. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte concernente la violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 366 c.p.c., osservando sia l'errore nel richiamo normativo sia il difetto di autosufficienza. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e per la mancata trascrizione del contenuto dell'atto di appello e degli atti rilevanti, oltre che per una impropria prospettazione del vizio di ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo quanto al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per mancata indicazione del fatto storico decisivo, e comunque lo ha ritenuto infondato nel merito, perché la Corte territoriale non si era basata solo sulla presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare, ma anche su ulteriori elementi fattuali (iscrizione nella gestione artigiani, qualità di coadiutrice del coniuge convivente, qualità di socia al 50%, risultanze ispettive e deposizioni testimoniali). Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la genericità dell'appello; la Corte osserva che, nel rito previdenziale, il parametro corretto era l'art. 434 c.p.c., e che comunque la censura era inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366 c.p.c.
La Corte afferma che la norma sul contenuto del ricorso per cassazione non può essere invocata come parametro di validità dell'appello; richiama inoltre l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso in cassazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo motivazionale; la Corte ritiene la motivazione dell'appello sufficientemente esplicita.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita ultrapetizione; la Corte rileva la mancata corretta deduzione del vizio come nullità e il difetto di specificità della censura.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per il giudicato interno; la Corte nega l'ammissibilità della censura per mancanza di trascrizione o indicazione puntuale degli atti rilevanti.
art. 2909 c.c.
Richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte evidenzia che la ricorrente non ha dimostrato, in modo specifico, quali capi sarebbero passati in giudicato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato per le doglianze di violazione di legge; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure per errata impostazione e difetto di specificità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per la nullità della sentenza; la Corte osserva che il vizio di ultrapetizione andava dedotto correttamente come nullità della decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ribadisce che il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere risultanze documentali o argomentazioni difensive.
art. 434 c.p.c.
Indicato dalla Corte come norma applicabile, nel rito previdenziale, ai requisiti di specificità dell'appello.
art. 442 c.p.c.
Richiamato per individuare il rito previdenziale applicato nel giudizio di merito.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sulla subordinazione; la Corte osserva che il giudice di merito aveva valutato anche altri indici fattuali oltre la sola qualificazione formale.
art. 2697 c.c.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di subordinazione e onerosità del rapporto; la Corte ritiene che il motivo non individuasse un fatto storico omesso e che il giudice di merito avesse comunque valutato gli elementi probatori disponibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere o quanto meno riportare in modo essenziale e puntuale il contenuto dei motivi di appello e degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La critica per motivazione apparente della sentenza d'appello non è fondata quando il giudice di merito espliciti, anche per relationem al contenuto dell'atto di gravame, le ragioni per cui reputa l'appello specifico e idoneo a contrastare la sentenza impugnata.
- Nel rito previdenziale, il requisito della specificità dei motivi di appello va riferito all'art. 434 c.p.c. e non all'art. 342 c.p.c.; l'erroneo richiamo normativo, se non accompagnato da una corretta e autosufficiente prospettazione del vizio, conduce all'inammissibilità del motivo.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione del giudicato interno richiede una puntuale indicazione dei capi devoluti e degli atti di impugnazione; non è sufficiente affermare in termini generici che il giudice abbia deciso su fatti non impugnati o coperti da giudicato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli documenti o una diversa lettura del materiale probatorio; il ricorrente deve indicare il fatto, il momento di discussione e la sua decisività.
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro in ambito familiare, la presunzione di gratuità delle prestazioni può essere superata da elementi fattuali complessivamente valutati dal giudice di merito, tra cui posizione societaria, iscrizioni previdenziali, testimonianze e documentazione del rapporto; la valutazione di tali elementi non può essere censurata in cassazione come omesso esame di fatti se il ricorso non individua specificamente il fatto storico decisivo pretermesso.
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