Cassazione Civile, Ordinanza n. 31251/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società che gestiva un negozio al piano terra agiva per il risarcimento dei danni lamentati a seguito della fuoriuscita di liquami fognari, provenienti da una condotta di scarico asseritamente di pertinenza di tre condomìni, situata sotto il pavimento dei locali. Secondo la prospettazione attorea, l'evento aveva danneggiato la merce presente nel negozio e costretto alla chiusura dell'attività per alcuni mesi, con successiva cessazione definitiva della vendita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la società contestava la declaratoria di inammissibilità delle prove orali, il mancato accesso a documentazione tecnica delle controparti, il diniego di CTU e l'esclusione della liquidazione equitativa del danno. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 244 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto generici i capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale; 2) violazione dell'art. 210 c.p.c. per il mancato ordine di esibizione di una perizia tecnica redatta su incarico delle assicurazioni; 3) violazione dell'art. 191 c.p.c. per il diniego di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione del danno; 4) violazione dell'art. 1226 c.c. per l'esclusione della liquidazione equitativa, sostenendo l'impossibilità di una prova precisa dell'ammontare del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibili le prove testimoniali e l'interrogatorio formale per genericità e mancanza di specifica articolazione dei capitoli, oltre che per difetto di pertinenza rispetto alla quantificazione del danno. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire alle carenze probatorie della parte, e che nella specie la perizia richiesta non era indispensabile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la CTU non può sostituire l'onere probatorio della parte e può avere funzione percipiente solo su fatti già allegati e da accertare tecnicamente. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, precisando che la liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che siano stati provati sia la sussistenza sia gli elementi fattuali necessari alla quantificazione, e che l'attore avrebbe dovuto fornire dati contabili o fiscali sulla consistenza e redditività dell'attività commerciale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 244 c.p.c.
Le prove per interrogatorio formale e per testimoni devono essere dedotte per articoli separati e specifici; è inammissibile una richiesta generica riferita ai fatti esposti in premessa dell'atto introduttivo, se non consente di individuare capitoli di prova conformi ai requisiti processuali.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
L'atto introduttivo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, ma tale esposizione non può sostituire la necessaria specificità dei capitoli di prova.
art. 183, comma 6, c.p.c.
La precisazione delle istanze istruttorie nelle memorie successive non sana la genericità originaria se non rende specifici e pertinenti i fatti da provare.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è mezzo residuale e discrezionale, ammesso solo quando la prova non sia acquisibile con altri mezzi e non per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
art. 118 c.p.c.
Concorre, insieme all'art. 210 c.p.c., a delimitare i presupposti di ammissibilità dell'ordine di esibizione.
art. 94 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma che si coordina con il regime dell'esibizione documentale, confermando il carattere residuale dello strumento.
art. 191 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio è un potere discrezionale del giudice e non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte; può essere disposta solo su fatti già allegati e da accertare tecnicamente.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare o sia particolarmente difficile provarlo; essa presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno e degli elementi utili alla quantificazione.
art. 2056 c.c.
La valutazione equitativa del danno si applica anche in materia di responsabilità aquiliana, ma sempre entro i limiti fissati dall'art. 1226 c.c.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le prove testimoniali e l'interrogatorio formale devono essere articolati in capitoli specifici e autonomi: una formulazione generica o meramente rinviante alla narrazione dei fatti in citazione è inammissibile.
- Il giudice può respingere le richieste istruttorie se i fatti dedotti non sono sufficientemente specifici o non risultano pertinenti rispetto al thema decidendum e al thema probandum, specialmente quando si chieda la prova di elementi rilevanti per la quantificazione del danno.
- L'ordine di esibizione documentale ha natura residuale e non può essere usato per colmare la carenza dell'onere probatorio della parte che lo richiede.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo sostitutivo della prova principale: può avere funzione percipiente solo se la parte ha già allegato i fatti costitutivi e il consulente deve limitarsi ad accertamenti tecnici su elementi già dedotti.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che siano stati provati l'an debeatur e gli elementi fattuali minimi utili alla stima del pregiudizio; non consente al giudice di accertare ex novo il danno in assenza di allegazioni e riscontri ragionevolmente disponibili alla parte.
- Nel caso di lucro cessante derivante da attività commerciale, la difficoltà di una prova precisa dell'ammontare non elimina l'onere dell'attore di produrre dati contabili o fiscali idonei a consentire una valutazione attendibile della consistenza e redditività dell'impresa.
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