Cassazione Penale, Sentenza n. 13780/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava omissione di pronunzia da parte dei giudici di merito in relazione alla doglianza, sollevata in difesa, sul mancato avviso all'imputato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di essere assistito da difensore relativamente agli accertamenti irripetibili (richiesta dalla polizia giudiziaria all'ospedale per la determinazione del tasso alcolemico). Si sosteneva che tale mancata informazione inciderebbe sulla regolarità degli accertamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo scaduto il 27/02/2021 rispetto al fatto del 27/02/2016) e, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Per tale motivo non è stato necessario esaminare le censure sul mancato avviso e non sono stati rilevati i presupposti per una pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che impone l'avviso dell'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore circa accertamenti irripetibili; nel caso la mancata applicazione era la doglianza, ma la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito per intervenuta prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per rilevare d'ufficio la causa estintiva sopravvenuta (prescrizione) e per annullare senza rinvio la sentenza impugnata; inoltre richiamata la distinzione tra annullamento per estinzione e la possibile pronuncia di assoluzione di merito (comma 2), che qui non è stata ritenuta configurabile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U. n. 1021/2001; Sez. U. n. 35490/2009
Principi consolidati secondo i quali, quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato, non è necessario rilevare o decidere su nullità o vizi della motivazione della sentenza impugnata e l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva; inoltre chiarimenti sui limiti per la pronuncia di assoluzione di mera 'constatazione'.
Massime di principio
- Se, prima della decisione della Cassazione, è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può dichiarare d'ufficio l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza impugnata: ciò prevale sull'esame di nullità o censure di merito.
- La rilevazione della prescrizione sopravvenuta esclude l'obbligo della Corte di Cassazione di approfondire tutte le censure sulle fasi istruttorie o sulle omissioni di avviso, perché sarebbe incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La pronuncia di assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo se emergono chiari elementi che impongono l'assoluzione; in mancanza di tali elementi si procede all'annullamento per estinzione senza rinvio.
- Le doglianze procedurali relative a mancati avvisi su accertamenti irripetibili (es. art. 114 disp. att.) vanno comunque sollevate tempestivamente e documentate in sede di merito e di impugnazione, perché, se non si interviene prima che scada la prescrizione, l'interesse a farle valere può diventare sostanzialmente ininfluente.
- Per valutare il rischio processuale è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione e valutare l'opportunità di impugnazioni o istanze che sospendano/interrompano i termini laddove possibile.
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