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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04470/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 28 febbraio 2024. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, chiedendo in sostanza una nuova valutazione degli elementi di prova senza evidenziare manifeste illogicità del ragionamento probatorio della Corte territoriale. Un ulteriore profilo riguardava la recidiva: si contestava la relativa applicazione, ma la Corte di merito aveva valorizzato non solo la presenza di precedenti penali, bensì il fatto che essi riguardassero delitti della medesima specie, reiterati nonostante precedenti pene detentive e misure alternative, come indice di una crescente pervicacia nel delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre censure già affrontate dalla Corte d'appello e miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in assenza di manifeste illogicità. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che non si era fermata alla mera esistenza di precedenti, ma aveva considerato la loro omogeneità, la reiterazione delle condotte nonostante pene e misure alternative già subite e la conseguente maggiore capacità a delinquere. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata in presenza di precedenti per delitti della medesima specie e di una reiterazione criminosa nonostante pregresse sanzioni e misure alternative, quale indice di maggiore pervicacia nel delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e integrale valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata ha già fornito una risposta adeguata e non presenta manifeste illogicità.
  • La censura sulla recidiva è infondata quando la motivazione del giudice di merito non si limiti a richiamare i precedenti penali, ma ne valorizzi la natura omogenea, la reiterazione delle condotte e il permanere della capacità a delinquere nonostante precedenti trattamenti sanzionatori.
  • La manifesta infondatezza dei motivi giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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