Ordinanza n. 6824/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per “lavoro subordinato” emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca in data 19 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa l’asserita “archiviazione” del nulla osta prot. P-LC/L/Q/2024/100462 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e asserita archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecco
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, adottato il 19 settembre 2025 dal Consolato o dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca, del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, nonché l'asserita archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecco. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio il difetto di competenza territoriale, ritenendo che il provvedimento di archiviazione del nulla osta, autonomamente e immediatamente lesivo, costituisca l'atto a monte di una procedura sostanzialmente unitaria e attragga la controversia relativa al successivo diniego del visto. È stata inoltre prospettata la questione della mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Interno e della rimessione in termini, da esaminare davanti al giudice competente.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Lombardia, in quanto il nulla osta era stato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecco e la relativa archiviazione era autonomamente e immediatamente lesiva. L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., riguardante l'attrazione della competenza relativa agli atti presupposti non immediatamente lesivi, non è stato ritenuto applicabile, perché l'interesse a ricorrere sorgeva già con l'adozione dell'atto a monte. Tuttavia, in ragione della connessione tra l'atto di archiviazione e il diniego del visto, inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria, il TAR Lombardia è stato individuato come competente anche sul diniego consolare. Il collegio ha richiamato i principi del simultaneus processus, della concentrazione delle cause connesse, dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché l'art. 31 c.p.c. tramite il rinvio dell'art. 39, comma 1, c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lombardia ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né le questioni relative alla notifica al Ministero dell'Interno e alla rimessione in termini. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
principio di inderogabilità della competenza territoriale
La competenza territoriale non è derogabile, ma la disposizione non disciplina espressamente il mutamento della competenza per ragioni di connessione.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La regola riguarda l'impugnazione cumulativa dell'atto conseguenziale lesivo e dell'atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice.
art. 32 c.p.a.
La possibilità di cumulare domande davanti allo stesso giudice conferma la rilevanza processuale della connessione tra le controversie.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente di applicare, in materia non disciplinata dal codice del processo amministrativo, disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…
La domanda accessoria può essere trattata dal giudice territorialmente competente per la domanda principale, favorendo la decisione unitaria delle cause connesse.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente dopo la declinatoria di competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica alla connessione tra un atto presupposto non immediatamente lesivo e un atto conseguenziale dal quale deriva l'interesse a ricorrere; non si applica quando l'atto a monte produce autonomamente e immediatamente effetti lesivi ed è quindi autonomamente impugnabile.
- Quando atti adottati da amministrazioni diverse si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e sono collegati da un rapporto di causa principale e causa accessoria, la competenza territoriale relativa all'atto principale può attrarre quella relativa all'atto accessorio, in funzione del simultaneus processus e della concentrazione delle controversie.
- In assenza di una specifica disciplina nel codice del processo amministrativo sul mutamento della competenza territoriale per connessione, possono applicarsi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.a., le disposizioni del codice di procedura civile espressive di principi generali e compatibili con il processo amministrativo.
- La declinatoria di competenza territoriale non comporta la decisione sulle domande cautelari o sulle questioni processuali riservate al giudice indicato come competente; il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo nei termini e nelle forme dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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