Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7926/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/1239/2025 del 28/03/2025 - protocollo QI/68746/2025 del 28/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582325 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 12 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 23.04.2025; b) della nota prot. n. QI/90623 del 23/04/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un’unità abitativa abusiva sita in Roma, notificato mediante nota dell’ufficio comunale competente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di condono deducendo, in primo luogo, che Roma Capitale avrebbe applicato erroneamente la disciplina del terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché l’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985 e la disciplina più favorevole dei condoni del 1985 e del 1994. La ricorrente sosteneva di aver dimostrato che le ragioni di credito sottese alla procedura esecutiva, nell’ambito della quale aveva acquistato l’immobile, erano anteriori all’entrata in vigore delle normative più recenti. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione presentate dopo il preavviso di rigetto. Infine lamentava il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l’irragionevolezza e l’eccesso di potere. La controversia riguardava un abuso qualificato come intervento edilizio maggiore, insistente su un’area gravata da vincoli paesaggistici e da vincoli relativi a esondazione e sommergibilità; secondo la ricorrente, tali vincoli non sarebbero stati ostativi se fosse stata applicata la disciplina dei condoni anteriori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche alle domande presentate ai sensi del d.l. n. 269/2003 l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, in forza del rinvio al Capo V operato dalla normativa sui condoni successivi. In caso di immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, il richiedente deve dimostrare sia la data di ultimazione dell’abuso sia, per quanto rileva ai fini dell’art. 40, la data di insorgenza delle ragioni del credito. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il riferimento a un decreto ingiuntivo non era supportato dalla sua produzione in giudizio né risultava provata la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur prodotta in giudizio, riguardava soltanto un appezzamento di terreno e non il manufatto abusivo, sicché non dimostrava l’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993. In mancanza di tale prova, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono. Poiché l’abuso era maggiore e l’area risultava gravata da vincoli, la presenza dei vincoli ostava al rilascio della sanatoria; tale conseguenza non era stata specificamente contestata, essendo stata contestata soltanto l’applicabilità della disciplina del terzo condono. Il TAR ha inoltre escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che le osservazioni endoprocedimentali erano state valutate, ma ritenute inidonee a superare le ragioni del preavviso di rigetto. Ha escluso anche il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava una precedente nota, acquisita agli atti del giudizio e comunque ostensibile alla parte, integrando una motivazione per relationem, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985

    Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione si applica, per effetto dei rinvii normativi, anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003. Il richiedente deve provare la data di ultimazione dell’abuso e l’anteriorità delle ragioni del credito rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina invocata.

  • art. 39, comma 1, l. n. 724/1994

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile alle domande di condono del 1994 anche la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, relativa agli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.

  • art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 estende alle domande del terzo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della stessa legge.

  • l. n. 47/1985

    Disciplina statale del primo condono edilizio, richiamata quale parametro per individuare la normativa applicabile e per la disciplina degli immobili trasferiti in procedure esecutive.

  • l. n. 724/1994

    Disciplina del secondo condono edilizio, applicabile soltanto ove sia dimostrata l’anteriorità dell’abuso rispetto al termine del 31 dicembre 1993.

  • d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Disciplina del terzo condono edilizio, applicabile in assenza di prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine previsto dalla disciplina del 1994; per gli abusi maggiori realizzati in aree vincolate, i vincoli risultano ostativi alla sanatoria.

  • l.r. Lazio n. 12/2004

    Disciplina regionale attuativa del terzo condono, ritenuta applicabile al caso concreto in assenza della prova necessaria per applicare le discipline precedenti.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    Le osservazioni e la documentazione presentate dal privato devono essere esaminate dall’amministrazione, ma non devono necessariamente essere accolte quando siano ritenute inidonee a modificare l’esito del procedimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento del privato; è sufficiente che emerga l’esame delle osservazioni e la loro inidoneità a superare le ragioni ostative.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È legittima la motivazione per relationem quando l’atto richiama un precedente atto o documento conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame delle osservazioni presentate.

  • art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004

    I vincoli paesaggistici richiamati nel provvedimento, unitamente agli ulteriori vincoli indicati, sono ostativi alla sanatoria dell’abuso maggiore secondo la disciplina del terzo condono.

Massime di principio

  • Per le domande di condono relative a immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, l’applicazione dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 richiede che il richiedente dimostri la data di ultimazione dell’abuso e l’anteriorità delle ragioni del credito rilevanti ai fini della disciplina di condono invocata.
  • I rinvii al Capo V della l. n. 47/1985 contenuti nella disciplina dei condoni del 1994 e del 2003 rendono applicabile anche alle relative domande la regola speciale prevista per gli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
  • La trascrizione di un pignoramento riguardante soltanto il terreno non dimostra, di per sé, l’anteriorità dell’abuso edilizio relativo a un manufatto distinto, se l’atto non identifica o non menziona il manufatto stesso.
  • In assenza della prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine previsto dalla disciplina del condono del 1994, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per un abuso maggiore realizzato su area vincolata, la presenza dei vincoli può impedire il rilascio della sanatoria.
  • La violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 non sussiste quando l’amministrazione abbia esaminato le osservazioni del privato e ne abbia ritenuto, con motivazione, l’inidoneità a superare le ragioni ostative già evidenziate.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama un atto precedente conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame delle osservazioni procedimentali e della loro irrilevanza ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.