Cassazione Civile, Ordinanza n. 19648/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina dal reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla debitrice e, contestualmente, il fallimento. La corte territoriale aveva ritenuto l’insolvenza desumibile dall’inadempimento di un mutuo stipulato nel 2011, dal mancato pagamento di altre obbligazioni di rilevante importo, dal mancato reperimento di acquirenti per gli immobili e dai dati di bilancio; aveva inoltre ritenuto irrealistiche le previsioni di prosecuzione dell’attività contenute nel piano. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione degli artt. 160, 162, comma 2, e 186-bis l.f., sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente esteso il sindacato alla convenienza economica del piano e che non fosse stata considerata la manifestazione di volontà del creditore mutuante di proseguire il rapporto e sospendere le rate sino all’omologa; ha inoltre richiamato la possibilità di dilazionare il pagamento del creditore privilegiato oltre l’anno con interessi, affermando che il creditore ipotecario non avrebbe subito pregiudizio. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1, 5 e 162, comma 2, l.f., lamentando erronea valutazione dei documenti e del contenuto della proposta ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, anche alla luce di una relazione integrativa depositata nel 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha rilevato, per i primi due, che la censura investiva valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che, in ogni caso, la doglianza relativa all’accordo con il creditore mutuante era priva di autosufficienza perché l’accordo non era stato trascritto nel ricorso. La Corte ha ribadito la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica del concordato: il giudice verifica la non incompatibilità del piano con norme inderogabili e la sua non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre la convenienza della proposta spetta ai creditori. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel concordato con continuità aziendale, il pagamento dei crediti privilegiati può essere dilazionato oltre l’anno, purché siano riconosciuti il diritto di voto e gli interessi, con indicazione nel piano dei criteri di determinazione. Nel caso concreto, tuttavia, la dilazione invocata non superava il rilievo decisivo dell’irrealisticità della prosecuzione dell’attività, considerato che, a fronte di un mutuo del 2011, risultavano pagate solo tredici rate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, in sostanza, a una diversa valutazione del materiale istruttorio e dell’insolvenza, profili riservati al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 160 l.f.
Il requisito del pagamento minimo del 20% dei crediti chirografari, fuori dal concordato con continuità aziendale, integra un ulteriore requisito di validità della proposta da verificare già in sede di ammissione.
art. 162, comma 2, l.f.
È richiamato come norma sulla verifica di ammissibilità della proposta concordataria e sul controllo giudiziale in sede di ammissione.
art. 186-bis, comma 2, l.f.
Nel concordato con continuità aziendale consente la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione, purché siano riconosciuti il diritto di voto e gli interessi, con criteri di determinazione indicati nel piano a pena di inammissibilità.
art. 1 l.f.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza.
art. 5 l.f.
Richiamato nel terzo motivo in relazione allo stato di insolvenza.
art. 86 d.lgs. n. 14 del 2019
Richiamato in via di raffronto per il criterio di determinazione del voto dei creditori privilegiati dilazionati.
art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.
Richiamato in via di raffronto per i criteri di valutazione del credito al fine di determinare il voto nel concordato con dilazione dei privilegiati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il sindacato del giudice distingue tra fattibilità giuridica e fattibilità economica: il primo riguarda la compatibilità del piano con norme inderogabili, il secondo la sua non manifesta inettitudine a realizzare gli obiettivi perseguiti.
- La valutazione della convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria spetta ai creditori, non al giudice, salvo il controllo giudiziale sui presupposti legali di ammissibilità.
- Nel concordato con continuità aziendale il pagamento dei crediti privilegiati può essere differito oltre il termine annuale, ma il piano deve prevedere il diritto di voto dei privilegiati dilazionati, la corresponsione degli interessi e i criteri per la determinazione del relativo trattamento; in difetto la proposta è inammissibile.
- In sede di legittimità non sono censurabili, se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto correttamente, le valutazioni di merito compiute dai giudici di merito circa l’insolvenza e la fattibilità economica del piano concordatario.
- Le doglianze che presuppongono atti o accordi non trascritti o non specificamente riprodotti nel ricorso difettano di autosufficienza e non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione.
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